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L'Associazione

Statuto dell’Associazione Forense di Lecce

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE


ART. 1 - Generalità


1. È costituita l’AFL - Associazione Forense di Lecce aderente ad A.N.F. Associazione Nazionale Forense, con sede legale in Lecce, alla Via Giangiacomo Arditi n. 8.
2. All’Associazione partecipano gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati iscritti, rispettivamente, nell’albo e nel registro presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.
3. L’Associazione è apartitica e può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico.
4. L’Associazione può essere editrice di periodici e non ha scopi di lucro.


ART. 2 - Scopi


1. L’Associazione si propone di:
a) rivendicare l’inalienabile diritto di tutti i cittadini all’assistenza legale quale conquista permanente del progresso civile nel rispetto della libera scelta del difensore;
b) promuovere ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono il diritto di azione e di difesa;
c) portare il contributo della categoria forense nello studio e nella formazione delle norme che interessano la giustizia;
d) rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati onde renderli
partecipi collettivamente della difesa dei loro interessi anche quali lavoratori intellettuali autonomi;
e) tutelare e rappresentare gli interessi morali ed economici della professione forense;
f) perfezionare il sistema di sicurezza sociale per i professionisti forensi e svolgere opera di informazione ed assistenza di questi nei loro rapporti con gli enti gestori della previdenza e dell’assistenza;
g) curare l’attuazione in sede locale delle iniziative assunte dall’Associazione Nazionale Forense;
h) promuovere ed organizzare attività e servizi a favore degli iscritti e della categoria forense per facilitare l’avviamento e l’esercizio della professione ed espletare tutte le funzioni demandate alle organizzazioni a vocazione sindacale, anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti terzi;
i) portare il proprio contributo, anche in collaborazione con altri organi ed associazioni, per il miglior funzionamento in sede locale dell’Amministrazione della giustizia;
j) favorire iniziative di coordinamento delle attività sindacali a livello regionale;
k) Promuovere ed attuare con qualsiasi modalità iniziative per la formazione e l’aggiornamento professionale, culturale, informativo, divulgativo e conviviale degli iscritti e della categoria forense,anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e istituzioni e anche mediante la pubblicazione di giornali e l’uso di altri mezzi di comunicazione.


ART. 3 - Adesione


1. Possono essere soci gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati iscritti, rispettivamente, nell’albo e nel registro presso il Tribunale di Lecce, che esercitano effettivamente la professione.
1 bis. E’ espressamente esclusa la temporaneità della qualità di socio e della partecipazione alla vita associativa.
2. Le domande di ammissione devono essere formulate per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro accettazione.
3. Il richiedente deve dare atto di esercitare effettivamente la professione e dichiarare di accettare tutte le norme del presente Statuto, che, previa richiesta, gli è rilasciato in copia.
3 bis. Il Consiglio Direttivo decide, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sulla ammissione del richiedente, la quale decorre dalla data di adozione della delibera.
3 ter. In caso di rigetto della domanda di iscrizione può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso medesimo.
4. L’accettazione della domanda comporta l’acquisizione anche della qualità di socio della Associazione Nazionale Forense.
4 bis. I soci in regola con il pagamento della quota annuale, ad esclusione dei soci onorari, godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche. Ciascuno di essi in Assemblea ha un voto ed ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per ogni altra delibera sottoposta alla Assemblea degli iscritti.
4. ter. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
5. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quei soggetti che si siano particolarmente distinti per il loro impegno per i problemi del diritto e della giustizia, per l’associazione e nell’esercizio della professione forense.
6. I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.


ART. 4 - Iscritti


1. Gli iscritti all’Associazione sono tenuti:
a) ad accettare ed osservare le disposizioni del presente Statuto e dello Statuto Nazionale;
b) a contribuire alla determinazione ed all’attuazione delle iniziative disposte a livello nazionale e locale ed a perseguire gli scopi dell’Associazione;
c) a versare entro il termine di febbraio dell’anno solare in corso per ogni anno solare la quota di iscrizione . La quota non è frazionabile.
2. La qualità di socio non è trasmissibile e si perde:
a) per morte o per recesso;
b) per decadenza;
c) per esclusione.
3. Il socio può esercitare il diritto di recesso, comunicando, a mezzo lettera raccomandata, al Segretario generale dell’Associazione la sua volontà di recedere. Il recesso è efficace con lo scadere dell’anno in corso. Il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento delle quote sociali dovute fino a tale data.
4. E’ dichiarato decaduto dalla qualità di socio colui che viene cancellato dall’albo o registro di appartenenza e colui che non provvede al pagamento della quota annuale, non ottemperando alla formale richiesta rivoltagli dal Consiglio Direttivo.
5. E’ escluso dall’Associazione il socio che non rispetta gli scopi e le norme previste dal presente Statuto e dello Statuto Nazionale dell’A.N.F. o, comunque, non tiene, nell’esercizio della professione, un comportamento conforme ai principi di dignità e decoro. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, previa contestazione degli addebiti al socio ed invito allo stesso a presentare eventuali giustificazioni; il socio può chiedere di essere sentito personalmente.


ART. 5 - Organi della Associazione


1. Gli organi della Associazione sono:
a) l’Assemblea degli iscritti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Il Segretario Generale
e) l’Organo di Controllo (facoltativo)
f) il Collegio dei Probiviri.


ART. 6 - Assemblea


1. L’Assemblea degli iscritti è convocata dal Presidente in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti, almeno 1/10 degli iscritti aventi diritti al voto.
2. L’Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno, da comunicare agli associati, a mezzo servizio postale o telefax o posta elettronica e pubblicazione sul sito web dell’Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata; tale termine potrà essere ridotto a tre giorni in caso di motivata urgenza.
3. In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
4. L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, nei casi di assenza, dal Consigliere più anziano d’età presente.
5. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; la verifica di tale diritto è effettuata dal Presidente dell’Associazione o per sua delega da un altro componente dell’organo.
6. Per ogni assemblea verrà redatto un verbale. Il verbale verrà affisso in bacheca presso la sede dell’Associazione per permettere ai soci di prenderne visione e reso disponibile in copia agli stessi, dietro esplicita richiesta.


ART. 7 - Partecipazione all’Assemblea


1. Gli iscritti sono ammessi a partecipare all’Assemblea personalmente o per delega rilasciata nominativamente ad altro iscritto. Ogni partecipante può rappresentare per delega non più di un iscritto.
2. Sono ammessi al voto, personalmente o per delega, solo gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa, ivi compresa quella dell’anno in corso alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3. Le deleghe devono essere conferite per iscritto e depositate, prima della votazione, alla Presidenza dell’Assemblea.


ART. 8 - Funzioni dell’Assemblea


1. L’Assemblea in sede ordinaria:
a) determina le linee programmatiche dell’Associazione;
b) elegge il Segretario Generale;
c) elegge il Presidente;
d) elegge i componenti del Consiglio Direttivo scelti fra gli iscritti aventi diritto al voto;
e) elegge fra gli iscritti aventi diritto al voto i componenti del Collegio del Probiviri;
f) approva il bilancio consuntivo;
g) delibera su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno;
h) vota la sfiducia al Consiglio Direttivo.
L’Assemblea in sede straordinaria:
a) delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti;
b) approva lo Statuto e le sue modifiche con una maggioranza che rappresenti almeno 1/10 degli iscritti.


ART. 8 bis - Esercizio finanziario


1. L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere da depositare entro il mese di febbraio, un bilancio consuntivo economico e finanziario dell’esercizio trascorso, che dovrà essere sottoposto per la approvazione all’esame della prima Assemblea ordinaria convocata entro il 31 marzo di ogni anno solare, ed un bilancio preventivo per l’esercizio iniziato.
3. I bilanci consuntivo e preventivo saranno depositati presso la sede dell’Associazione almeno tre giorni prima della data dell’assemblea convocata per l’approvazione, affinché i soci possano prenderne visione unitamente alla relazione del Tesoriere.


ART. 9 - Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 18 membri eletti dall’Assemblea, che restano in carica per tre anni ed elegge fra i propri componenti, a scrutinio segreto, nella prima riunione il Tesoriere.
2. L’appartenenza al Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine.
3. Sono membri di diritto del Consiglio, senza diritto di voto, i soci che ricoprono cariche negli organi centrali dell’Associazione Nazionale Forense, nonché i soci che siano stati eletti, in liste presentate dall’Associazione, nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nel Comitato dei Delegati alla Cassa di Previdenza, nell’Organismo Unitario dell’avvocatura o in altri Organismi unitari della categoria per il periodo di durata dei loro incarichi.
4. In caso di dimissioni o di decadenza il consigliere cessa dalla carica ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, salvo quanto previsto al comma successivo.
5. Il Consiglio Direttivo si scioglie, con la conseguente decadenza di tutte le cariche, quando:
a) venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei suoi componenti;
b) venga votata dall’Assemblea degli iscritti la sfiducia al Consiglio Direttivo.
6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, anche in deroga a quanto diversamente previsto dal presente Statuto, il Presidente dell'Associazione deve indire, nei modi previsti dall’articolo 6, nuove elezioni entro dieci giorni, che dovranno tenersi entro trenta giorni dall’evento che ha provocato lscioglimento del Consiglio Direttivo.
7. Qualora il Presidente non provveda entro il termine tassativo stabilito, le elezioni verranno indette in sua vece dal Presidente del Collegio dei Probiviri al quale dovranno, in tal caso, essere presentate le candidature previste dall’art. 10, terzo comma.
8. Nel caso in cui il Presidente dell'Associazione non sia più in carica per qualunque motivo, agli adempimenti di cui al sesto comma provvede direttamente il Presidente del Collegio dei Probiviri.


ART. 10 - Elezione dei Consiglieri


1. Le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo devono tenersi entro trenta giorni dal termine di scadenza del mandato triennale loro conferito dall’Assemblea.
2. Fino a che non siano stati eletti i nuovi membri rimane in carica il precedente Consiglio Direttivo.
3. Le candidature sono individuali e dovranno essere presentate al Presidente dell’Associazione almeno tre giorni prima della data fissata per l’Assemblea Ordinaria che preveda all’ordine del giorno il rinnovo dell’organo. Qualora non siano presentate candidature oppure siano presentate in numero inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere, stabilito previamente dall’Assemblea con apposita delibera, saranno eleggibili tutti gli iscritti aventi diritto al voto.
4. Ogni socio potrà esprimere il proprio voto e risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto colui che ha una maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
5. La votazione verrà effettuata con il sistema dell’alzata di mano, salvo che l’assemblea non disponga diversamente.


ART. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio:
a) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
b) persegue gli scopi dell’Associazione;
c) amministra il patrimonio sociale, predispone annualmente il bilancio consuntivo economico e finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, ed il bilancio preventivo per l’esercizio iniziato;
d) determina la quota dovuta annualmente dagli iscritti, i contributi dovuti dai partecipanti ai programmi di formazione professionale, corsi, convegni, eventi culturali e sociali e per usufruire dei servizi resi dall’Associazione, anche a mezzo di convenzioni con terzi;
e) esamina le domande di iscrizione e delibera sul loro accoglimento;
f) prende atto delle dimissioni;
g) delibera in ordine all’esclusione del socio;
h) dichiara la decadenza dalla qualità di socio;
i) autorizza il segretario generale ad aprire conti correnti bancari e/o postali con firma disgiunta
anche del Tesoriere.
l) nomina sostituti temporanei della cariche di Segretario e Tesoriere, dietro loro indicazione, nei casi di assenza per giustificato motivo;
m) elegge i delegati al Congresso Nazionale dell’Associazione, nonché i rappresentanti al Consiglio Nazionale.


ART. 12 - Funzionamento del Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario generale con avviso contenente l’ordine del giorno da comunicarsi con qualunque mezzo almeno tre giorni prima della data fissata, salvo particolari motivi di urgenza.
2. La convocazione può avvenire anche per iniziativa di almeno tre componenti del Consiglio, che ne facciano congiuntamente richiesta scritta al segretario generale contenente anche l’ordine del giorno.
4. Il Consiglio è validamente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario generale.
5. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il consigliere che non partecipi a tre riunioni durante un semestre solare, salvi i casi di giustificato impedimento.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno sinteticamente riportate in verbale da un componente del Direttivo di volta in volta incaricato, il quale lo sottoscriverà unitamente al segretario generale.
7. Il Consiglio Direttivo può affidare particolari incarichi a propri membri ed istituire commissioni di lavoro per l’approfondimento di temi studio e per realizzare scopi predeterminati, chiamando a farne parte anche colleghi non iscritti all’Associazione.


ART.13 - Il Segretario Generale


1. Il Segretario Generale dell’Associazione porta a compimento le iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo, dall’Assemblea e dagli organi sociali e compie tutte le attività, anche di natura amministrativa, necessarie ed utili, nell’interesse della collettività degli associati e nel rispetto dello statuto.
2. Egli inoltre:
a) È componente di diritto del Consiglio Nazionale dell’ANF;
b) Rappresenta legalmente l’associazione verso l’esterno;
c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.


ART.14 - Il Presidente


1. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, determina l’ordine del giorno, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.


ART. 15 - Il Tesoriere


1. Il Tesoriere:
a) è responsabile della cassa sociale;
b) predispone la bozza del Rendiconto economico e finanziario e lo sottopone al Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla fine di ogni anno sociale;
c) cura la contabilità in appositi libri, redatti sotto la sua responsabilità;
d) riferisce al Consiglio Direttivo sulla esazione delle quote sociali, sui soci che si sono resi morosi, sui pagamenti effettuati e sulle spese previste dal bilancio;
e) firma i mandati, gli assegni, i conti correnti, solo se è stato all’uopo delegato dal Segretario Generale;
f) dà giustificazione delle spese sostenute, esibendo relativi mandati firmati dal Segretario Generale.
2. Il Tesoriere deposita le entrate al netto di eventuali spese sul conto corrente bancario o postale intestato all’Associazione.
3. In caso di sua assenza o di impedimento, egli può lasciare la cassa ed i relativi registri solo ad un Consigliere all’uopo delegato da apposita deliberazione consiliare.


Art. 16 - Organo di Controllo (facoltativo)


1. L’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi da gestire.
2. L’Assemblea può eleggere l’organo come monocratico o come collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritte nell’albo dei revisori se non nei casi in cui l’organo sia contemplato come obbligatorio ex lege.
3. I membri dell’organo di controllo sono nominati dall’assemblea ordinaria tra i soci aventi diritto di voto. L’Assemblea che nomina il Collegio Sindacale deve indicare anche il Presidente. La carica di sindaco non è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.


ART. 17 - Compiti dell’Organo di Controllo


1. L’Organo di Controllo:
a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull’attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto
della Legge e dello statuto;
b) verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all’espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
c) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
d) verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
e) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
f) previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell’ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
g) verifica le procedure per il reperimento e per l’erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell’ente;
h) individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
i) collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell’impatto sociale dell’attività associativa.


ART. 18 - Collegio dei Probiviri


1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
2. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
3. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea e nomina nel proprio ambito, nel corso della prima riunione da tenersi entro 15 giorni dall’elezione, il proprio presidente.
4. Il Collegio si riunisce con preavviso di cinque giorni, salvo motivi di particolare urgenza, su convocazione del suo presidente, o, in mancanza, del membro effettivo più anziano, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.
5. Il Collegio delibera a maggioranza.


ART. 19 - Compiti del Collegio dei Probiviri


1. Compiti del Collegio dei Probiviri sono:
a) vigilare sull’osservanza delle norme dello Statuto delle quali, in caso di controversia, è l’unico interprete;
b) giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione e decadenza di soci, deliberati dal Direttivo;
c) proporre all’Assemblea, a tal fine – se del caso – da esso convocata, la decadenza dalla carica dei componenti del Direttivo, per gravi motivi o violazione dello statuto, inerenti alla carica;
d) convocare l’Assemblea, nell’ipotesi di persistente inattività del Presidente dell'Associazione;
e) decidere sulle controversie insorte all’interno dell’Associazione con decisioni inappellabili;
f) decidere inappellabilmente, entro trenta giorni dalla data del suo deposito, sul ricorso presentato avverso la deliberazione del Consiglio Direttivo di rigetto di domanda di iscrizione alla Associazione.
2. L’opposizione ad un provvedimento di esclusione di socio dovrà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri entro il perentorio termine di giorni 15 dalla comunicazione all’interessato del provvedimento stesso. Il Collegio dovrà pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni dal ricevimento dell’impugnazione, dopo aver sentito l’interessato.


ART. 20 - Durata dell’Associazione


1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.


ART. 21 - Natura dell’Associazione, scioglimento della stessa e destinazione del patrimonio


1. Ai fini dell’applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, la Associazione Forense di Lecce costituisce ente associativo non commerciale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e del D.P.R. 26.10.1972 n. 633.
2. Il patrimonio della Associazione Forense di Lecce è costituito dai contributi degli associati, dai corrispettivi specifici per prestazioni o servizi, dai beni mobili e immobili acquistati con questi contributi, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione di finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
5. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà un comitato composto da tre liquidatori, di cui uno con funzioni di presidente e stabilirà la determinazione dell’eventuale attivo residuato dalla liquidazione come indicato al successivo comma 2.
6. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra o ad altre associazioni forensi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione se imposta dalla legge. In caso di soppressione o sostituzione dell’organismo di controllo, il parere sarà richiesto al nuovo organismo così come individuato dalla legge.

_____________________
N.B.: Statuto approvato dall’Assemblea degli iscritti in data 11.07.1997, successivamente modificato con deliberazione assembleare dei 6.05.2000,7.06.2003,16.12.2006 e 27.09.2019

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