Animazione grafica

In primo piano

Giurisprudenza Avvocati (al 31/8/2020)

   

Dettagli della notizia

Giurisprudenza Avvocati (31/8/2020)

- 1 -

Avvocato - Compenso - Decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali in favore di avvocato - Opposizione proposta con atto di citazione - Decisione assunta con sentenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni
Cassazione civile, sez. VI, 05 Giugno 2020, n. 10648. Pres. D'Ascola. Est. Rossana Giannaccari.

La decisione adottata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti derivanti da prestazioni giudiziali resa da un avvocato, non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, qualora il relativo giudizio, sebbene introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario, seguito dalla trasmissione della causa al Presidente del Tribunale e dalla nomina del giudice relatore che, all'esito dell'istruttoria, abbia rimesso le parti al collegio. (massima ufficiale)

- 2 -

Avvocato non interrompe la prescrizione? Non è responsabile se il mandato si limita alla fase stragiudiziale
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 6 luglio 2020, n. 13858

Secondo la Cassazione il professionista non ha l'obbligo di interrompere la prescrizione quando il mandato conferito verbalmente riguarda solo il componimento stragiudiziale della controversia e non anche l'incarico di coltivare, in caso di insuccesso della trattativa stragiudiziale, la successiva ed eventuale causa civile nei confronti dei responsabili e dei rispettivi assicuratori.

- 3 -

L’istanza di distrazione rimane ferma, anche se non è riproposta nelle memorie conclusive
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 7 luglio 2020, n. 14098

La mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. dell'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. non ne comporta la tacita rinuncia, con la conseguenza che l’omessa considerazione della istanza, ritualmente formulata nell'originario controricorso, giustifica la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo.

- 4 -

Avvocati - Responsabilità professionale - Legale che assiste il cliente nella sola fase stragiudiziale - Prescrizione dell’azione giudiziale - Assenza di prova del conferimento di un mandato difensivo a introdurre il giudizio - Colpa professionale - Sussistenza - Esclusione.
ordinanza 13858, sezione Terza del 06-07-2020

L’avvocato che assiste il cliente nella sola fase stragiudiziale non è responsabile se la causa si prescrive. In assenza della prova del conferimento di un mandato difensivo a introdurre il giudizio non ricorre infatti l’onere di diligenza di informare la parte.

- 5 -

Responsabilità professionale - Consiglio sbagliato - Norma poco chiara - Risarcimento - Non sussiste.
ordinanza 13874, sezione Terza Civile del 06-07-2020

Il cliente che viene mal consigliato da un professionista non ha diritto a essere risarcito quando la norma è particolarmente oscura.

- 6 -

SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Difensore - Decreto ingiuntivo - Assistito - Opposizione - Parcella asseverata dall’Ordine - Pluralità di contestazioni - Effettivo svolgimento delle attività elencate - Valore delle singole controversie - Motivazione apparente - Sussiste
ordinanza 14005, sezione Seconda del 07-07-2020 (C.p.c. art. 91, 645)

Deve essere cassato con rinvio in quanto viziata da motivazione apparente il provvedimento di merito pronunciata nell’opposizione a decreto ingiuntivo riconosce al difensore, al netto dell’acconto, l’intero importo richiesto nella parcella asseverata dall’Ordine forense pur dichiarandola non vincolante, laddove l’assistito ha sollevato una pluralità di contestazioni sull’effettivo svolgimento delle attività elencate e il valore delle singole controversie.

- 7 -

Giudizio in Cassazione - Istanza di distrazione delle spese - Mancata pronuncia - Ricorso per correzione dell’errore materiale - Ammissibilità Motivi.
ordinanza 14098, sezione Sesta - 3 del 07-07-2020 (C.p.c. art. 378)

L’istanza di distrazione delle spese formulata in Cassazione resta valida anche se non riproposta in sede di memoria illustrativa. Pertanto se la Suprema corte non ne ha tenuto conto è valido il ricorso in Cassazione per ottenere la correzione dell’errore materiale della pronuncia impugnata. La memoria illustrativa nel giudizio di legittimità, infatti, serve solo a chiarire e le ragioni che giustificano i motivi già enunciati nel ricorso ma non è idonea a integrarne il contenuto.

- 8 -

Onorari professionali - Credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione - Interessi - Normativa speciale sui pagamenti nelle transazioni commerciali - Applicabilità - Obbligo di costituzione in mora - Esclusione.
sentenza 14295, sezione Seconda del 08-07-2020

In tema di onorari professionali, sul credito dell’avvocato nei confronti della pubblica amministrazione vanno calcolati interessi maggiorati senza obbligo di costituzione in mora. In questa ipotesi, infatti, è applicabile la legge sui pagamenti nelle transazioni commerciali anche in assenza di una specifica richiesta di parte.

- 9 -

Avvocati - Sanzioni disciplinari - Legale che trattiene il deposito fiduciario - Sospensione - Sussiste.
sentenza 14233, sezione Unite Civili del 08-07-2020

Può essere sospeso l’avvocato che trattiene il deposito fiduciario del cliente invece di investire il denaro così come richiesto

- 10 -

Previdenza forense - Legale iscritto al sistema previdenziale della camera dei deputati - Contributi alla Cassa - Versamento - Obbligo - Motivi.
sentenza 14807, sezione Lavoro del 10-07-2020

L’avvocato versa i contributi alla Cassa anche quando è iscritto al sistema previdenziale della Camera dei deputati. L’accesso altamente improbabile alle prestazioni da parte del professionista non intacca l’applicazione del principio solidaristico.

- 11 -

Causa erroneamente trattata con rito sommario: la domanda non è inammissibile
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 9 luglio 2020, n. 14608

La violazione delle norme sul rito, ossia l'applicazione di un rito processuale anziché di un altro, e quindi, nel caso di specie del rito sommario in luogo di quello ordinario o di quello locatizio (mutuato da rito del lavoro di cui agli artt. 413 e ss. c.p.c.), non può dare luogo a nullità o comunque a vizio processuale ove non abbia comportato una lesione del diritto di difesa della parte che lo invoca o che lo fa rilevare.

- 12 -

Giudizi disciplinari - Mancata partecipazione all'udienza innanzi al Consiglio dell'ordine del difensore dell'incolpato - Assenza di reale impedimento - Lesione del diritto di difesa - Esclusione
Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Febbraio 2020, n. 5596. Pres. Di Cerbo. Est. Scoditti.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la partecipazione del difensore designato all'udienza innanzi al Consiglio dell'ordine (nella specie territoriale) costituisce una libera scelta di quest'ultimo, per cui, per comportare una lesione del diritto di difesa, la mancata partecipazione deve essere determinata da un impedimento reale, che presenti, cioè, caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà. (massima ufficiale)

- 13 -

Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione dell'onorario - Condizioni - Previa dimostrazione dell'esperimento di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - Necessità - Impossidenza dell'assistito - Prova - Esclusione - Ragioni - Fattispecie
Cassazione civile, sez. II, 29 Aprile 2020, n. 8359. Pres. Manna. Est. Elisa Picaroni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio. (massima ufficiale)

- 14 -

In caso di cancellazione dalla cassa forense i contributi integrativi non vanno restituiti
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 luglio 2020, n. 14883

Il carattere solidaristico della previdenza forense come modellata dalla L. n. 576 del 1980, carattere evidenziato in più arresti della Corte costituzionale, non esaurisce del resto i suoi effetti durante il rapporto di iscrizione alla Cassa, mentre la cessazione del rapporto non fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà. La restituzione di un contributo pagato al solo fine di solidarietà ne snaturerebbe il contenuto e, impedendo l'attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito, sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poiché il fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non viene meno per effetto della cancellazione dell'iscritto.

- 15 -

Praticante abilitato - Legittimazione ad esercitare il patrocinio - Appello dinanzi al tribunale - Esclusione - Entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 - Irrilevanza - Fondamento
Cassazione civile, sez. III, 08 Aprile 2020, n. 7754. Pres. Adelaide Amendola. Est. Porreca.

Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato. (massima ufficiale).

- 16 -

Notificazione o comunicazione al difensore - Invio tramite P.E.C. - Mancata consegna - Imputabilità o meno al destinatario - Conseguenze
Cassazione civile, sez. VI, 18 Febbraio 2020, n. 3965. Pres. Greco. Est. Antonella Dell'Orfano.

La mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata (c.d. P.E.C.) produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso, le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo, attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito. (massima ufficiale)

- 17 -

Sanzioni disciplinari - Avvocato nominato componente di collegio arbitrale - Assunzione ed esercizio dell’incarico in situazione di incompatibilità ex art. 55 del codice deontologico - Rilievo disciplinare - Sussistenza - Assenza di contestazioni mosse nel corso del procedimento arbitrale - Irrilevanza - Fondamento
Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Aprile 2020, n. 7761. Pres. Petitti. Est. Bisogni.

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, costituisce violazione dell'art. 55 del codice deontologico forense l'assunzione e l'esercizio dell'incarico di componente di un collegio arbitrale in situazione di incompatibilità (nella specie, in quanto professionista associato del difensore di una delle parti), a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza nel corso del procedimento arbitrale, per essere il divieto di assunzione sancito da tale norma volto a tutelare il profilo deontologico dell'avvocatura garantendo l'indipendenza e l'imparzialità del collegio arbitrale in quanto tale, a prescindere dalla correttezza dello svolgimento del mandato. (massima ufficiale)

- 18 -

Liquidazione dei compensi dell’avvocato nei confronti del proprio cliente - Attività svolta in più gradi dello stesso processo - Giudice competente - Giudice che per ultimo ha conosciuto della controversia
Cassazione Sez. Un. Civili, 19 Febbraio 2020, n. 4247. Pres. Curzio. Est. Lucia Tria.

In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. (massima ufficiale)

- 19 -

Avvocato - Giudizi disciplinari - Contestazione degli addebiti - Specificità - Contestazione implicita della recidiva - Configurabilità - Fattispecie
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 Febbraio 2020, n. 2506. Pres. Mammone. Est. Carrato.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, ai sensi del regolamento n. 2 del 2014 del CNF ("ratione temporis" applicabile), i fatti di rilevanza disciplinare ascritti all'incolpato devono essere sufficientemente riportati, con l'indicazione delle norme violate, ma ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, allorquando emerga dal contenuto della descrizione degli addebiti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del CNF che aveva considerato la rilevanza di altri pregiudizi disciplinari attinenti a simili infrazioni, sulla scorta della complessiva rappresentazione delle vicende disciplinari coinvolgenti l'avvocato). (massima ufficiale)

- 20 -

Azione disciplinare - Prescrizione - Interruzione - Fase amministrativa - Effetto interruttivo istantaneo - Fase giurisdizionale - Effetto interruttivo permanente
Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Aprile 2020, n. 7761. Pres. Petitti. Est. Bisogni.

L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza. (massima ufficiale)

- 21 -

Previdenza forense - Avvocato cancellato dalla Cassa - Rimborso dei contributi - Anche di quelli integrativi e di maternità - Esclusione.
sentenza 14883, sezione Lavoro del 13-07-2020

In materia previdenziale, l’avvocato cancellato dalla Cassa forense non può ottenere il rimborso dei contributi integrativi e di maternità. L’obbligo di versamento permane perché strettamente inerente all’iscrizione all’albo e lo scopo solidaristico non consente di applicare la disciplina sull’indebito.

- 22 -

Giudizio in Cassazione - Ricorso fotocopia dell’atto di appello - Responsabilità aggravata - Condanna nei confronti del ricorrente - Ammissibilità - Motivi.
ordinanza 15333, sezione Sesta - 1 del 17-07-2020 (C.p.c. art. 96, comma 3)

Il cliente può essere condannato per lite temeraria se l’avvocato presenta un ricorso in Cassazione fotocopia dell’atto di appello. Va punita, infatti, la mancata diligenza nella scelta del legale in relazione a una prestazione professionale qualificata come quella di cassazionista.

- 23 -

Liquidazione compensi: il giudizio può sospendersi se il cliente propone domanda sulla responsabilità dell’avvocato
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 20 luglio 2020, n. 15431

Nel caso in cui il cliente, opponendosi al decreto con il quale gli venga ingiunto il pagamento delle competenze maturate dall’avvocato, proponga in via riconvenzionale domanda di accertamento della responsabilità del professionista, il Tribunale può, previa separazione delle domande, sospendere il giudizio sulla liquidazione, atteso il carattere pregiudiziale dell’accertamento della responsabilità.

- 24 -

L’avvocato non può astenersi se il giudice dopo l'udienza deve assumere una misura che limita la libertà
Cassazione penale, sezione V, sentenza 23 giugno 2020, n. 19088

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in accoglimento di un atto di appello avanzato dal PM contro un provvedimento di rigetto di una richiesta di restrizione della libertà, aveva applicato nei confronti di un indagato per il reato di stalking la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, la Corte di Cassazione (sentenza 23 giugno 2020, n. 19088) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui l’ordinanza era affetta da nullità assoluta perchè emessa dal Tribunale senza aver tenuto conto di una tempestiva ed espressa dichiarazione del difensore, con cui era stata formalizzata l'astensione dalle attività di udienza in adesione ad una iniziativa di categoria - ha diversamente affermato che in base all’art. 4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione forense, oltre alle udienze che riguardano un imputato in vinculis, assumono particolare rilievo quelle "afferenti misure cautelari", con la conseguenza che quando non si deve discutere del merito del processo, ma la decisione che il giudice è chiamato ad assumere all'esito dell'udienza riguarda un provvedimento limitativo della libertà, la prestazione del difensore riveste carattere indispensabile, tanto da precludere una possibilità di astensione.

- 25 -

Onorari di avvocato - Ingiunzione - Opposizione - Contestuale domanda riconvenzionale - Pregiudizialità - Conseguenze - Sospensione del giudizio sommario - Ammissibilità - Condizioni.
ordinanza 15431, sezione Sesta - 2 del 20-07-2020

In materia processuale, va sospeso il giudizio di ingiunzione sugli onorari di avvocato se il cliente agisce in riconvenzionale. La richiesta di accertamento della responsabilità del professionista ha carattere pregiudiziale e comporta anche il mutamento del rito.

- 26 -

APPELLO
Oggetto: Invio di Pec ordinaria - Inosservanza delle regole tecniche sul deposito telematico degli atti - Busta telematica - Improcedibilità - Sussiste
ordinanza 15771, sezione Prima del 23-07-2020 (C.p.c. art. 156 ) (D.M. 21.02.2011, n. 44, art. 11)

Deve ritenersi che la Pec ordinaria, quale veicolo di trasmissione dati, debba essere utilizzata nel processo civile telematico esclusivamente con le particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche del processo civile telematico dal momento che è proprio dall’osservanza delle dettate dalla normativa secondaria delegata, ad integrazione della normativa primaria, che si realizza, a garanzia di tutte le parti e del contraddittorio, il raggiungimento dello scopo dell’atto processuale depositato in via telematica, con la sicura dimostrabilità della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione dell’atto processuale alle altre parti: deve dunque ritenersi improcedibile l’atto di appello laddove consultazione dei registri informatici con il programma applicativo «consolle del magistrato», non vi è riscontro che gli atti e allegati della parte siano contenuti nella busta telematica né v’è riscontro dell’iscrizione a ruolo telematica, che deve essere sottoscritta con firma digitale.

- 27 -

RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Formato pdf - Firma digitale - Deposito in cancelleria - Copie cartacea - Attestazione di conformità - Ammissibilità - Sussiste
ordinanza 15665, sezione Sesta - 2 del 23-07-2020 (C.p.c. art. 83 ) (D.p.r. 13.02.2001, n. 123, art. 10)

È ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato “.pdf” e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorché l’originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa dell’originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica.

- 28 -

Esecuzione - Richiesta - Invio a mezzo posta - Modalità irrituale - Condizioni.
sentenza 22302, sezione Prima del 24-07-2020

L’invio a mezzo posta alla cancelleria del giudice dell'atto introduttivo di procedimento (nella specie, richiesta di incidente di esecuzione), al di fuori delle ipotesi speciali relative alle impugnazioni e al giudizio di cassazione, costituisce una modalità irrituale di presentazione della richiesta in quanto non prevista (ma neppure vietata) dalla legge, la quale, integrando un'attività materiale che non necessariamente deve essere compiuta dalla parte o dal suo difensore ritualmente investito, potendo essere realizzata anche da un nuncius, è idonea ad attivare il meccanismo processuale di cui all’articolo 121 Cpp, con decorrenza ai fini processuali dalla data di ricezione dell'atto da parte della cancelleria del giudice competente e, in nessun caso, da quella di spedizione, fermo restando il rispetto delle formalità che consentano di identificare il mittente nella parte interessata e la corretta individuazione dell’ufficio destinatario, posta che il pervenimento dell’atto in ufficio diverso da quello competente non determina alcun obbligo per la cancelleria di curarne la trasmissione a quello competente.

- 29 -

Avvocato responsabile per l’impugnazione tardiva? Si applica il criterio del “più probabile che non”
Tribunale di Ferrara, sentenza 20 aprile 2020

Sussiste la responsabilità professionale del difensore che non abbia tempestivamente impugnato una sentenza sfavorevole qualora si possa ritenere, in base al criterio del “più probabile che non”, che l’impugnazione sarebbe stata accolta. Nella decisione qui annotata il Tribunale di Ferrara, sentenza 21 aprile 2020, si occupa di un tema molto delicato in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, ossia quello dell’accertamento della responsabilità in caso di mancata o tardiva impugnazione di una sentenza sfavorevole. Più specificamente, il medesimo Tribunale ritiene che l’avvocato risponda qualora, sulla base dello standard probatorio del “più probabile che non”, sia ragionevole pensare che l’impugnazione, se proposta tempestivamente, sarebbe stata accolta.

- 30 -

Vi è abuso del processo se il ricorso è giuridicamente inconsistente
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 21 luglio 2020, n. 15445

Sussiste la fattispecie dell’“abuso del processo” allorchè, con il ricorso per cassazione, si agitano ragioni di censura "de plano" valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, e quindi pretestuose.

- 31 -

L’avvocato, pur se iscritto ad altro sistema previdenziale, deve versare i contributi a Cassa forense
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 10 luglio 2020, n. 14807

Dall'esistenza del principio solidaristico, che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost., si ricava che l'obbligo contributivo permane anche allorché l'accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione del fatto che egli è iscritto ad altro sistema previdenziale

- 32 -

In caso di dichiarazioni inveritiere il gratuito patrocinio va revocato
Cassazione civile, sez. II, sentenza 31 luglio 2020, n. 16516

Dalla natura inveritiera delle dichiarazioni fatte nella domanda di ammissione deve essere dedotta l'insussistenza dei requisiti e, quindi, l’esclusione dal beneficio, con la conseguenza che, nel caso di precedente ammissione provvisoria, essa deve essere revocata.

- 33 -

Il procuratore distrattario, se paga l’imposta di registro, ha regresso nei confronti delle altre parti processuali
Cassazione sez. II, 28 luglio 2020, n. 16061.

Colui che, senza esservi tenuto, adempie un'obbligazione solidale nell'interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento, il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori".

- 34 -

Riconosciuta la possibilità per il difensore di comunicare tramite PEC
Cassazione penale, sez. I, sentenza 22 luglio 2020, n. 21981

Nel procedimento camerale di sorveglianza, costituisce una causa di rinvio dell’udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicché quando una tale circostanza risulti il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l’udienza.

- 35 -

Valida la difesa dell’avvocato anche se sospeso per non aver pagato la tassa di iscrizione alla Cassa forense
Cassazione penale, sezione V, sentenza 29 luglio 2020, n. 23096

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto per il reato di minaccia aggravata, la Corte di Cassazione (sentenza 29 luglio 2020, n. 23096) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la sentenza era affetta da nullità per essere stato difeso l’imputato ad una delle udienze tenutesi davanti al giudice di primo grado da un avvocato, che era stato sospeso dall’albo per il mancato pagamento della tassa di iscrizione alla Cassa forense - ha diversamente affermato che la natura amministrativa e non disciplinare della sospensione disposta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati nei confronti di coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale (art. 29, co. 6, l. n. 247 del 2012) e l’assenza per essa del regime di pubblicità previsto dalla legge per la sanzione disciplinare della sospensione e per la sospensione cautelare, sono elementi che conducono a ritenere che essa abbia effetti ridotti e più limitati rispetto a tali due ipotesi, non integrando un’ipotesi di nullità assoluta.

- 36 -

Procura della Cassazione: l'avvocato può agire con decreto ingiuntivo per la richiesta dei compensi sulla base della parcella e del parere del Consiglio dell'ordine
L'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non ha determinato, in base al disposto del suo art. 9, l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.

La persistente vigenza dell'art. 636 c.p.c. consente all'avvocato di agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali con la richiesta di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633, primo comma, n. 2), c.p.c., sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine reso, a partire dall'abolizione del sistema tariffario disposto con la legge n. 2772012, alla luce del sistema dei parametri per i compensi professionali di cui alla legge n. 247/2012 e ai relativi Decreti Ministeriali attuativi.

- 37 -

Avvocati - Processo - Tributario - Rimborso delle spese vive - Sussiste.
ordinanza 15985, sezione Sesta – T del 27-07-2020

L’avvocato ha diritto a essere rimborsato dalla controparte anche delle spese vive di studio che non sono incluse in quelle forfettarie.

- 38 -

TRIBUTI - CONTENZIOSO
Oggetto: Spese di giudizio - Vittoria del contribuente - Compensazione delle spese - Presupposti - Sviluppo temporale dei fatti - Sufficienza - Esclusione - Motivi.
ordinanza 15989, sezione Sesta - 5 del 27-07-2020

In tema di contenzioso tributario, non basta lo “sviluppo temporale dei fatti” per compensare le spese del giudizio vinto dal contribuente. La motivazione risulta poi del tutto illogica quando in primo e secondo grado i giudici hanno condiviso l’interpretazione del ricorrente sulla norma da applicare.

- 39 -

Registrazione della sentenza - Pagamento eseguito dall’avvocato antistatario - Azione di regresso - Ammissibilità - Motivi.
sentenza 16061, sezione Seconda del 28-07-2020

Colui che, senza esservi tenuto, adempie un'obbligazione solidale nell'interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento, il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori.

- 40 -

Prescrizione presuntiva - Obbligazione non estinta - Ammissione in giudizio - Anche implicita - Eccezione - Rigetto - Sussiste
ordinanza 16313, sezione Sesta - 2 del 30-07-2020 (C.c. art. 2959)

L’eccezione di prescrizione presuntiva sia incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre (con conseguente rigetto dell’eccezione) non solo quando il debitore contesti l’an della pretesa creditoria, negandone l’esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti.

- 41 -

SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Patrocinio a spese dello stato - Istanza di ammissione - Veridicità - Documentazione - Parte interessata - Produzione - Necessità - Sussiste
ordinanza 16516, sezione Seconda del 31-07-2020 (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, 79, 92, 96)

È onere della parte interessata all’ammissione al gratuito patrocinio fornire le informazioni richieste e indicate a pena di inammissibilità dall’articolo 79 del dpr 115/02, eventualmente producendo - come previsto dal terzo comma del medesimo articolo - la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto allegato, ai fini della dimostrazione delle condizioni per l’accoglimento della domanda come specificate negli articoli 76 e 92 dpr 115/2002.

- 42 -

MANDATO
Oggetto: Gestione delle liti in sede giudiziale - Cd. “servicing” - Rimborso delle spese - Sostenute per l’esecuzione del mandato - Sussiste
sentenza 16541, sezione Seconda del 31-07-2020 (C.c. art. 1720)

La gestione delle liti in sede giudiziale, identificata nella figura giuridica denominata “servicing” risulta sussumibile nello schema del mandato, il che comporta anche l’applicazione del disposto ex art 1720 Cc in tema di dovere del soggetto mandante di rimborsare al mandatario le spese sopportate per dar esecuzione al mandato ricevuto.

- 43 -

SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Giudizio preordinato all’equa riparazione per l’irragionevole durata dei processi - Fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato della Corte d’appello - Tabella numero 8 rubricata procedimenti monitori allegata al dm 55/2014 - Applicazione - Sussiste
sentenza 16512, sezione Seconda del 31-07-2020 (C.p.c. art. 91) (C.c. art. 2233 ) (D.m. 10.03.2014 , n. 55, art. 4) (L. 24.03.2001, n. 89, art. 5)

Nel giudizio preordinato all’equo indennizzo per l’eccessiva durata dei processi si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella numero 8, rubricata “procedimenti monitori” allegata al dm 55/2014, a nulla rilevando che si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi davanti alla Corte d’appello, con caratteri di atipicità rispetto a quello ex articoli 633 e seguenti Cpc laddove il connotato che in forma pregnante rileva allo scopo della individuazione del parametro da applicare per la liquidazione e quantificazione delle spese della fase destinata a compiersi dinanzi al consigliere designato, connotato che da la misura dell'impegno professionale e del correlato “costo” economico, è propriamente l'iniziale assenza di contraddittorio, la differita operatività della regola cardine audiatur et altera pars, che appieno accomuna il primo sviluppo del procedimento ex lege “Pinto” e l'ordinario procedimento di ingiunzione.

- 44 -

AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Cassa forense - Comunicazione dei redditi - Omissione - Sanzione amministrativa pecuniaria - Senza previa contestazione dell’addebito - Illegittimità - Sussiste.
sentenza 17702, sezione Lavoro del 25-08-2020 (D.L. 28.03.1997, n. 79, art. 4) (L. 24.11.1981, n. 689, art. 13, 14)

Deve ritenersi illegittima la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta da Cassa forense all’avvocato iscritto per l’omessa comunicazione dei redditi professionali, giusta il procedimento di cui alla legge 689/81, e nessuna rilevanza potendo avere in contrario l’avvenuta adozione da parte dell’ente previdenziale privatizzato di una diversa regolamentazione della materia delle sanzioni, giusta il disposto dell’articolo 4, comma 6 bis, del decreto legge 79/1997, convertito dalla legge 140/97), giacché tale disciplina di rango secondario non può comunque derogare alla fonte normativa primaria di cui alla legge 689/81, dovendosi escludere che la normazione secondaria possa non prevedere garanzie in grado di escludere che la discrezionalità attribuita alla pubblica amministrazione e agli enti ad essa equiparati si trasformi in arbitrio.

- 45 -

COLPA PROFESSIONALE
Oggetto: RISARCIMENTO DEL DANNO - Danno patrimoniale - Praticante avvocato - Intervento chirurgico andato male - Criterio di liquidazione equitativa del danno patrimoniale - Triplo pensione sociale.
ordinanza 17690, sezione Terza del 25-08-2020

Quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, anche se patito in conseguenza di errata prestazione sanitaria da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, anche o in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale pure nel caso in cui sia accertato che la vittima, come nell'ipotesi di un libero professionista prima o immediatamente all'inizio della sua attività, al momento del sinistro percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile a un disoccupato

- 46 -

Giuramento decisorio - Sottoscrizione della parte personalmente - Difensore munito di mandato speciale - Necessità - Sussiste.
sentenza 17718, sezione Seconda del 25-08-2020 (C.p.c. art. 232, 233, 239)

È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale ma dal difensore munito soltanto dell’ordinaria procura ad litem, anche se il giuramento sia stato ritualmente deferito in primo grado, a nulla rilevando che la procura a margine dell’atto di citazione comprenda la facoltà di «deferire i giuramenti di rito», essendo questa indicazione priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere come oggetto di prova.

- 47 -

Avvocato - Cliente - Mancato pagamento - Prescrizione preventiva - Ammissione del mancato pagamento - Non sussiste.
ordinanza 17980, sezione Sesta Civile del 28-08-2020 (C.c. art. 2959)

La prescrizione presuntiva ai sensi dell'articolo 2959 Cc. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, come accade per la prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.

- 48 -

RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Riproduzione scannerizzata in atti - Inammissibilità.
ordinanza 18016, sezione Sesta Civile del 28-08-2020

La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e, in quel perimetro, le ragioni dell'assistito.

Documenti e link

Social

X