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Giurisprudenza Avvocati (al 31/08/2018)

Dettagli della notizia

AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Avvocati – Procedimento disciplinare – Legale che ricopre la carica di amministratore di Srl - Illecito disciplinare – Configurabilità - Sospensione dall'esercizio della professione – Società dilettantistica con finalità non lucrativa – Irrilevanza.
sentenza 14131, sezione Unite del 01-06-2018

L'avvocato va sospeso dall'Albo se ricopre la carica di amministratore di una società dilettantistica sportiva che opera come Srl. L'affermazione della finalità non lucrativa dell'ente, infatti, non è rilevante in presenza di una compagine che svolge un'attività commerciale e opera come società di capitali.

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RICORSO IN CASSAZIONE

Oggetto: Attestazione di conformità – Controricorso – Mancata indicazione del nome del file – Ammissibilità – Sussiste.
ordinanza 14369, sezione Seconda del 05-06-2018 (L. 21.01.1994, n. 53, art. 11) (C.p.c. art. 156)

In tema di giudizio di legittimità deve escludersi la nullità della notificazione del controricorso, per la violazione dell’articolo 19 ter, primo comma, delle specifiche tecniche del Pct del 16.04.14, laddove tale disposizione prevede che l’attestazione di conformità di una copia informatica contenga, tra l’altro, il nome del relativo file, dovendosi ritenere che la mancata indicazione del nome del file costituisca una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’articolo 11 della legge 53/1994 e, in ogni caso, qualunque nullità della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello scopo, a mente dell’articolo 156, terzo comma, Cpc, avendo il ricorrente replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso medesimo.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Riliquidazione del compenso al difensore - Motivazione - Necessità - Sussiste
ordinanza 14485, sezione Seconda del 06-06-2018 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 82, 83)

Deve essere annullata l’ordinanza che riliquida il compenso dovuto al difensore per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato limitandosi all’utilizzo di modulo all’uopo predisposto contenente un generico richiamo, quale criterio di liquidazione, alle tariffa professionale vigente, senza anche esternare la necessaria valutazione circa l’effettuazione effettiva delle attività professionali indicate e la valutazione dell’impegno professionale richiesto dalla questione giuridica trattata e l’indicazione della ragione fondante la modifica della statuizione adottata dal primo giudice.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: DISTRAZIONE DELLE SPESE Diritto del difensore - Natura giuridica - Processo del lavoro - Credito del difensore distrattario - Natura di credito di lavoro - Esclusione - Natura ordinaria - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di opposizione all’esecuzione ex articolo 618 bis Cpc - Competenza per materia del giudice del lavoro – Esclusione
sentenza 14738, sezione Terza del 07-06-2018 (C.p.c. art. 7, 14, 409, 618)

Il credito azionato in executivis dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché stabilito in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo a un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente, con la conseguenza che alla connessa opposizione esecutiva non si applicano le norme previste dal processo laburistico.

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RESPONSABILITÀ CIVILE
Oggetto: Avvocato – Mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico cartaceo e on line – Danno da perdita di chance – Risarcibilità.
ordinanza 14916, sezione Terza del 08-06-2018

L'avvocato va risarcito per perdita di chance se il nome inserito nell'elenco del telefono è inesatto. Il danno consiste nell'impossibilità di conseguire un vantaggio economico e può essere liquidato in via equitativa anche se non sono stati depositati documenti fiscali.

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DIFESA E DIFENSORI
Oggetto: PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Ammissione - Condizioni - Limiti di reddito - Indennità di accompagnamento - Esclusione dal calcolo del reddito – Ragioni.
sentenza 26302, sezione Quarta del 08-06-2018 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 76) (C.p.p. art. 98 ) (L. 08.11.2000, n. 328, art. 24)

In materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali. Si è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all’articolo 76 del testo unico sulle spese di giustizia.

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PROCEDIMENTI SOMMARI
Oggetto: Lite avvocato-cliente - Compensi - An della pretesa - Rito sommario di cognizione - Nuova disciplina ex art. 34 Dlgs. n. 150/11.
ordinanza 15138, sezione Sesta Civile del 11-06-2018 (D.lgs. 01.09.2011, n. 150, art. 14) (L. 13.06.1942, n. 794, art. 28)

Le controversie previste dall'articolo 28 della l. n.794/42, come modificato dall'articolo 34 Dlgs n. 150/11, e a seguito dell'abrogazione degli articoli 29 e 30 della legge citata, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell'avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall'articolo 14 del Dlgs. n.150/11 anche in ipotesi che la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Parametri forensi di cui al dm 55/2014 – Liquidazione sotto i minimi e sopra i massimi – Motivazione ad hoc – Necessità – Sussiste.
sentenza 15227, sezione Sesta – L del 12-06-2018 (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 1, 4)

Anche con riferimento al dm 55/2014 il vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale del difensore non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (articoli 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe: anche nel regime dettato dal dm 55/2014, deve dunque riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento - come fatto palese dall'inciso «di regola» che si legge ripetutamente nel suddetto primo comma dell’articolo 4 - ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione.

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LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Oggetto: Credito del legale – Ammissione al passivo con privilegio – Ammissibilità – Presupposti – Svolgimento personale di tutti gli incarichi - Fatture intestate all'associazione professionale – Irrilevanza.
ordinanza 15290, sezione Prima del 12-06-2018 (C.c. art. 2751 bis)

Il credito del legale va ammesso al passivo con privilegio anche se le fatture sono intestate all'associazione professionale. È irrilevante, infatti, la ripartizione dei compensi effettuata all'interno dello studio quando l'avvocato ha espletato personalmente tutti gli incarichi.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Posta elettronica certificata – Mera irritualità – Nullità – Non sussiste.
ordinanza 15200, sezione Terza del 12-06-2018 (C.p.c. art. 156 ) (L. 21.01.1994, n. 53, art. 11)

Deve ritenersi che l’irritualità della notificazione via posta elettronica certificata non possa mai comportare la nullità della stessa se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e cioè lo scopo della sequenza notificatoria, dovendosi ritenere che la legge 53/1994 confermi indirettamente il principio desumibile dall’articolo 156, terzo comma, Cpc, all’articolo 11, in cui è stabilito che la nullità delle notificazioni telematiche incorre qualora siano violate le relative norme (contenute negli articoli precedenti) e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.

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CONTRATTI D'OPERA
Oggetto: Procuratore sportivo - Calciatore professionista - Compenso per attività di avvocato - Onere della prova - Condizioni.
ordinanza 15930, sezione Sesta Civile del 18-06-2018

L'onere di provare lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso incombe sullo stesso professionista, principi che appaiono suscettibili di estensione anche allo svolgimento dell'attività legale (nel caso di specie, il professionista non può avanzare pretese per il compenso di avvocato se l'attività svolta per il calciatore è riconducibile al diverso incarico di procuratore sportivo).

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Colpa professionale – Comportamento negligente – Mancata dimostrazione del danno da parte del cliente - Diritto al compenso – Sussistenza.
ordinanza 16342, sezione Terza del 21-06-2018

L'avvocato ha diritto al compenso anche se è stato negligente. Il cliente, infatti, può essere esentato dal pagamento solo se prova che la condotta del professionista gli ha causato un danno corrispondente al mancato riconoscimento di un pretesa con tutta probabilità fondata.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Copia analogica di originale telematico – Deposito in cancelleria – Omessa attestazione di conformità all’originale – Sussiste.
ordinanza 16325, sezione Terza del 21-06-2018 (C.p.c. art. 369 ) (L. 21.01.1994, n. 53, art. 9)

Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 53/1994, ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’articolo 369 Cpc, a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Statuizione spese primo grado in favore parte vittoriosa in appello - Contumacia - Condizioni.
sentenza 16786, sezione Terza del 26-06-2018 (C.p.c. art. 382)

La statuizione sulle spese giudiziali di primo grado a favore della parte vittoriosa in appello, che, però, nel giudizio di primo grado sia rimasta contumace, integra un'ipotesi nella quale la Cassazione deve applicare l'articolo 382, terzo comma, Cpc. e, dunque cassarla senza rinvio, in quanto, essendo il potere officioso del giudice di statuire sulle spese una necessaria implicazione del potere di pronunciare sulla domanda in maniera tale da assicurare alla parte vittoriosa completa tutela, il provvedere a favore di quella vittoriosa che non si sia difesa e non abbia sopportato il carico delle spese è situazione assimilabile ad una pronuncia senza che la domanda per come trattata in giudizio lo giustificasse.

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Appello civile - Rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo - Mediante PEC - A indirizzo diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - Inammissibilità dell'appello - Sussiste
Cass. civ., sez. VI-1, 16 maggio 2018, n. 11937

È inammissibile l'appello notificato ex art.291 c.p.c. ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, essendo l'esatto indirizzo del destinatario agevolmente individuabile con un minimo di diligenza, mediante la semplice consultazione di etto registro.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 30 Marzo 2018, n. 8038. Est. Campanile.
Codice deontologico forense - Comportamento complessivo dell'incolpato - Criterio determinativo della sanzione - Fondamento

Il "comportamento complessivo dell'incolpato" contenuto nell'art. 21, comma 2, del nuovo codice deontologico forense, in riferimento alla congruità, nel merito, della sanzione, assume una valenza autonoma tale da prescindere dall'ipotesi relativa ad una pluralità di violazioni poiché, al fine di determinare la sanzione in concreto, non possono non venire in considerazione la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto. (massima ufficiale)

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Persona offesa – Dichiarazioni de relato – In merito a quanto appreso dal proprio difensore – Segreto professionale opposto – Inutilizzabilità.
sentenza 29495, sezione Quinta del 27-06-2018 (C.p.p. art. 195)

Devono ritenersi inutilizzabili le dichiarazioni de relato rese dalle persona offesa dal reato in merito a quanto appreso dal proprio difensore, il quale sul punto ha invece opposto il segreto professionale quando è stato sentito a sommarie informazioni dal pubblico ministero, dovendosi ritenere che il divieto di testimonianza indiretta non operi solo in dibattimento ma anche nella fase cautelare.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Sanzioni disciplinari – Avvocato d’ufficio – Assenza ingiustificata alle udienze – Sospensione – Sussiste.
sentenza 16977, sezione Unite Civili del 27-06-2018

Rischia la sospensione l’avvocato d’ufficio che diserta immotivatamente le udienze. Tanto più quando chiede denaro ai genitori del minore che assiste.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Atto processuale originariamente formato su supporto digitale - Notificazione telematica - Sottoscrizione digitale – Necessità – Non sussiste.
sentenza 17020, sezione Terza del 28-06-2018 (D.m. 21.02.2011, 44, art. 18)

Qualora l’atto processuale sia originariamente formato su supporto digitale, per la sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell’atto stesso all’ufficio giudiziario), né un’asseverazione di conformità all’originale (necessaria solamente quando la copia informatica sia estratta per immagine da un documento analogico), essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato pdf.

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COLPA PROFESSIONALE
Oggetto: Avvocato – Appello invece che ricorso per cassazione – Fonte di danno per l’assistito – Sussiste
ordinanza 17026, sezione Terza del 28-06-2018 (C.c. art. 1176)

Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che esclude il risarcimento a carico dell’avvocato nei confronti del cliente laddove l’errore commesso dal legale nel proporre l’impugnazione innanzi a un giudice funzionalmente incompetente a delibare l’appello è stata sicura fonte di danno per la parte assistita, mentre il ricorso per cassazione aveva concrete possibilità di con esito fausto per l’impugnante.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Decreto ingiuntivo – Cliente – Querela di falso – Separazione dei giudizi – Necessità – Sussiste.
ordinanza 17467, sezione Sesta - 3 del 04-07-2018 (C.p.c. art. 702 bis) (D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, art. 14)

Deve ritenersi che, se il cliente propone querela di falso nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato, il giudice deve separare i due giudizi, convertire il rito quanto alla querela di falso, disponendo che esso prosegua con rito ordinario a cognizione piena con decisione necessariamente collegiale, e sospendere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fino all’esito della definizione della querela.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Divieto di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale – Sanzione disciplinare – Raccomandata per conoscenza – Non sussiste
sentenza 17534, sezione Unite del 04-07-2018 (C.d.f. art. 9, 27, 41)

Deve essere annullata con rinvio la sentenza del Cnf che conferma la sanzione disciplinare dell’ammonimento inflitta all’avvocato per aver intrattenuto corrispondenza con la controparte assistita da altro legale laddove l’incolpato ha scritto per conoscenza informando che il proprio assistito ha onorato il suo debito con l’assegno circolare recapitato al collega e intestato a controparte laddove detta condotta risulta diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate in modo non tassativo dall’articolo 27 Cdf, sicché può essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cioè un «determinato comportamento», consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Compenso – Controversia con il cliente – Decorrenza degli interessi – Dall’invio della parcella – Non sussiste – Dalla notifica del decreto ingiuntivo – Sussiste.
ordinanza 17655, sezione Seconda del 05-07-2018 (C.c. art. 1224, 1283) (L. 13.06.1942, n. 794, art. 28)

In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel dm 238/92, per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all’invio della parcella, non si applica in caso di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest’ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l’ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge 794/42, sicché è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi. Ne consegue che gli interessi legali non decorrono dalla data di invio della parcella, dovendosi tuttavia rilevare che il decreto ingiuntivo, una volta emesso, essendo un provvedimento giurisdizionale, determina l’ammontare del credito azionato: gli interessi domandati dall’avvocato, dunque, devono decorrere dalla notifica dello stesso e non dalla pubblicazione della sentenza che aveva definito l’opposizione.

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Avvocati – Patto di quota lite – Nella vigenza del cd. decreto Bersani – Compenso – Superiore ai massimi tariffari – Sussiste.
sentenza 17726, sezione Terza del 06-07-2018 (C.c. art. 2233) (D.l. 04.07.2006, n. 223, art. 2)

Deve ritenersi che la previsione dell’articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto legge 223/06 (cd. Bersani) eliminando in modo “secco” ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, non imponga l’osservanza dei massimi tariffari (fatta salva nel successivo comma); in primo luogo in quanto il comma 1 contiene una disposizione speciale (concernente solo le tariffe massime) rispetto al tenore generale del comma 2; in secondo luogo, e soprattutto, in quanto, l’articolo 2233 Cc pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione dell’onorario spettante al professionista, considerando in primo luogo l’accordo delle parti e, solo in mancanza di convenzioni, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice; le tariffe massime, cioè, hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto all’accordo delle parti, e continuano ad essere obbligatorie, in base al disposto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge, solo nel caso in cui tra avvocato e cliente non sia stato concluso un patto.

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Compenso forense - Decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato – Spese liquidate dal giudice in sentenza – Opposizione del cliente – Responsabilità processuale aggravata – Sussiste.
ordinanza 17911, sezione seconda del 06-07-2018 (C.c. art. 2233) (L. 24.03.2012, n. 27, art. 9)

Deve ritenersi legittimo il rigetto dell’opposizione proposta dal cliente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato che lo ha patrocinato in giudizio laddove la relativa sentenza conteneva la valutazione di congruità dell’importo poi liquidato a titolo di spese processuali e ben poteva essere utilizzata anche ai fini della quantificazione del compenso professionale, non occorrendo una ulteriore valutazione da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati, poiché il difensore non aveva richiesto somme ulteriori, dovendosi inoltre confermare la condanna ex articolo 96, comma terzo, Cpc anche senza prova di un danno patito dal professionista laddove detta disposizione, nel prevedere che in ogni caso il giudice può, anche d’ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, contempla una misura sanzionatoria, volta a reprimere l’abuso dello strumento processuale quando esso è impiegato per finalità devianti rispetto alla «tutela dei diritti e degli interessi legittimi» per il quale l’articolo 24, primo comma, della Costituzione garantisce il ricorso al giudice.

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Avvocato nominato d'ufficio - Imputato minorenne - Richiesta di liquidazione del compenso ai genitori del minore - Conseguenze.
Cass. civ., Sez. Unite, 27 giugno 2018, n. 16977

Integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato d'ufficio del minore che richieda ai genitori in qualità di legali rappresentanti, il pagamento dei compensi per l'attività difensiva svolta, senza attivare la procedura di liquidazione prevista dall'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, che, ai sensi dell'art. 118 d.P.R. cit., costituisce l'unico necessario strumento per ottenere il compenso, indipendentemente dalla circostanza che il minore possieda, o meno, i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: RICORSO IN CASSAZIONE – Notifica a mezzo posta elettronica certificata.
sentenza 18324, sezione Terza del 12-07-2018 (D.m. 21.02.2011, n. 44, art. 34)

Deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione benché il messaggio di posta elettronica certificata notificato all’intimato dal ricorrente contenesse in allegato un file in formato pdf creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso e non in formato pdf “nativo”, ovvero realizzato mediante la conversione in tale formato di un file realizzato con un programma di videoscrittura, dovendosi ritenere che lo scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, sia portare l’atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest’ultimo il “copia e incolla”.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Difensore – Funzioni svolte nello circondario del Tribunale di assegnazione – Domicilio professionale – Accertamento – A carico della parte interessata ad eseguire la notifica – Sussiste.
ordinanza 18314, sezione Terza del 12-07-2018 (C.p.c. art. 137)

Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Copia conforme all’originale del provvedimento impugnato – Fattispecie.
ordinanza 19068, sezione Sesta – 2 del 18-07-2018 (C.p.c. art. 369) (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16 bis)

Se l’avvocato destinatario della notifica telematica del provvedimento impugnato intende proporre ricorso per cassazione, dovrà depositare nella cancelleria della Corte copia analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei relativi allegati, atto impugnato e relazione di notifica, e dovrà attestare la conformità di tali documenti cartacei agli originali digitali: ne consegue che diversamente il ricorso è improcedibile, senza che l’improcedibilità possa essere sanata da una produzione successiva alla scadenza del termine di venti giorni dalla notifica.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Società professionali – Società multidisciplinari – Tra avvocati e altri professionisti – Ammissibilità – Limiti – Capitale sociale per due terzi in mano ad avvocati iscritti all'albo o ad altri professionisti – Necessità – Obbligo di prevedere l'organo di gestione costituito in maggioranza da soci avvocati – Necessità.
sentenza 19282, sezione Unite del 19-07-2018

Dal 1.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Avvocato – Mediante posta elettronica certificata – Mancata consegna – Rinnovazione tramite ufficiale giudiziario – Necessità – Sussiste.
ordinanza 19397, sezione Tributaria del 20-07-2018

Alla ricevuta di mancata consegna generata a seguito di notifica telematica effettuata da un avvocato ai sensi della legge 53/1994 non si applica la disciplina prevista per le comunicazioni e le notificazioni effettuate dalla cancelleria secondo cui esse sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria laddove i soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo: ne consegue che l’avvocato deve provvedere a rinnovare la notifica dell'atto secondo le regole generali dettate dagli articoli 137 e seguenti Cpc anche nel caso in cui la notifica effettuata non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, atteso che la notifica si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (Rac).

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Procedimento disciplinare - Decisione del Cnf – Avvocato incolpato che non ha eletto domicilio nel Comune - Deposito del provvedimento in cancelleria – Legittimità – Esclusione – Notifica tramite pec al professionista – Obbligo – Mancanza – Termine – lungo per impugnare in Cassazione – Applicabilità.
sentenza 19526, sezione Unite del 23-07-2018 (C.p.c. art. 327)

La decisione del Cnf notificata in cancelleria invece che alla pec del legale fa scattare il termine lungo per impugnare il provvedimento disciplinare in Cassazione. A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, infatti, non è più possibile effettuare le comunicazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario procedente anche se manca l'elezione di domicilio nel Comune.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Disciplinare - Cancellazione dall'albo - Incidente di esecuzione - Esclusione - Fondamento.
sentenza 19652, sezione Unite Civili del 24-07-2018

L'avvocato cancellato dall'albo non può chiedere l'incidente di esecuzione perché l'atto del Consiglio dell'ordine con cui viene irrogata la sanzione non si inserisce nella fase esecutiva del procedimento dal momento che sanzione disciplinare e penale non possono essere assimilate.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: MANDATO ALLE LITI - Procura - Specifica o generale - Rinuncia al ricorso - Condizioni.
ordinanza 19907, sezione Sesta Civile del 27-07-2018

Pur in presenza di una procura alle liti di contenuto scarno e generico, il difensore ha il potere di modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi e agli orientamenti della causa nel senso ritenuto più rispondente agli interessi del proprio cliente nonché di compiere con effetto vincolante per la parte, tutti gli atti processuali non riservati espressamente alla stessa. Si è escluso, al contrario, che la procura (come nel caso specifico) rilasciata al difensore con l'uso di «formule ampie e generiche», gli consenta di effettuare «atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinunzia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Avvocati – Colpa professionale – Rigetto della domanda – Per mancanza di mezzi istruttori – Mancata indicazione dei testimoni – Nominativi non forniti dal cliente – Responsabilità del legale – Esclusione.
ordinanza 20858, sezione Terza del 21-08-2018 (C.c. art. 1176, 22369)

L'avvocato non è responsabile per il rigetto della domanda se il cliente omette di fornire i nomi dei testimoni. La richiesta di prova per testi formulata nell'atto introduttivo del giudizio libera, infatti, il difensore dall'accusa di aver svolto il mandato in maniera negligente.

 

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