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giurisprudenza avvocati al 30/6/2022

Dettagli della notizia

Giurisprudenza Avvocati (31/5/2022)

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PROCEDURA CIVILE
Nelle cause riunite la fase introduttiva non va liquidata per ciascun ricorso
Cassazione, ordinanza 2 maggio 2022, n. 13795

Nelle cause riunite, la liquidazione delle spese del giudizio di merito va operata con riferimento a tre sole fasi processuali; non può, tuttavia, essere liquidate la fase introduttiva per ciascun ricorso, posto che si tratta di fattispecie assolutamente identiche.

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Processo telematico - Notifica del ricorso - Atti scansionati - Validità - Sussiste.
ordinanza 13795, sezione Sesta - 2 del 02-05-2022

È valida la notifica via Pec degli atti non nati in forma digitale ma semplicemente scansionati se la controparte si è comunque costituita.

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Avvocati - Difesa d’ufficio - Ricorso inammissibile - Compenso - Sussiste.
ordinanza 14085, sezione Sesta Civile del 04-05-2022

Il difensore d’ufficio ha diritto al compenso anche se il ricorso che ha presentato è inammissibile.

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Avvocati - Induzione del cliente a rifiutare un ristoro - Per intestare cause infruttuose - Patrocinio infedele - Configurabilità.
sentenza 17853, sezione Sesta del 04-05-2022

In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, va condannato per patrocinio infedele l’avvocato che induce il cliente a rifiutare il ristoro e intentare cause infruttuose. Il momento di consumazione del reato, inoltre, si verifica in coincidenza dell’ultimo pregiudizio subito dalla parte assistita.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Nota spese - Presentata dalla parte - Liquidazione di una somma superiore - Ammissibilità - Esclusione.
ordinanza 14198, sezione Seconda del 05-05-2022

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del dm n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. Quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore.

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Ammissione al patrocinio del creditore: l’infruttuosità dell’esecuzione non condiziona la liquidazione a carico dello Stato
Corte costituzionale sentenza n. 109 del 2022

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 c.p.c., nella parte in cui avrebbe escluso la possibilità di richiedere la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato in favore del creditore nell’ipotesi di infruttuosità dell’esecuzione, poiché nella liquidazione delle spettanze dell’avvocato del creditore ammesso al patrocinio a spese dello Stato la regola espressa dall’art. 95 c.p.c., secondo la quale il credito per le spese della procedura esecutiva può ottenere soddisfazione nei soli limiti della capienza del ricavato, non può invero trovare applicazione, rivolgendosi la disciplina del patrocinio per i non abbienti e le norme sul governo delle spese del processo a rapporti distinti e autonomi.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Compenso - Patrocinio - Processo penale - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Ingiunzione - Criteri - Termini - Non sussiste - Inammissibilità - Conforme.
ordinanza 15220, sezione Sesta - 2 del 12-05-2022

Si tratta di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell’esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Spese sostenute dal terzo chiamato - Parte soccombente - Obbligo di pagare tutte le spese - Sussistenza.
ordinanza 15203, sezione Seconda del 12-05-2022

La parte soccombente deve pagare le spese di giudizio sostenute dal terzo anche quando non lo ha chiamato in causa. Nel caso di litisconsorzio di carattere processuale, infatti, il giudice può compensare in tutto o in parte i costi ma non condannare la parte vittoriosa.

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PROCESSO
Oggetto: Assenza del difensore - Legittimo impedimento - Solo per una malattia seria e invalidante.
ordinanza 15300, sezione Sesta - T del 13-05-2022

Neppure la malattia certificata da un medico è un legittimo impedimento per il difensore che non si presenta in udienza. È necessaria dimostrare condizioni di salute gravi e invalidanti.

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PROCESSO
Oggetto: Abuso del processo - Dovere di lealtà processuale - Deposito di documenti solo in grado d’appello - Responsabilità processuale aggravata - Non sussiste - Responsabilità del difensore e della parte - Distinzione - Necessità - Sussiste
ordinanza 15319, sezione Seconda del 13-05-2022 (C.p.c. art. 96, 92, 88)

Deve essere eliminata la statuizione relativa alla responsabilità processuale aggravata addebitata all’appellante per aver prodotto alcuni documenti soltanto nel giudizio di secondo grado, dovendosi ritenere che, anche a voler ravvisare nella circostanza una condotta in violazione del dovere di lealtà e probità processuale essa potrebbe al massimo essere considerata ai fini della regolamentazione delle spese ma non potrebbe comunque giustificare una condanna della parte ex articolo 96 Cpc, dovendosi sottolineare che l’eventuale violazione del dovere di lealtà processuale, al quale si collega il dovere di probità, dignità e decoro sancito dal codice deontologico forense, è certamente riferibile all’avvocato, ma non necessariamente alla parte, tanto è vero che il giudice, ove ne ravvisi la violazione, è tenuto a riferirne all’autorità disciplinare, mentre nella specie la Corte d’appello decide senza distinguere opportunamente la condotta riferibile alla parte da quella eventualmente imputabile all’avvocato.

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RESPONSABILITÀ CIVILE
Le spese legali stragiudiziali sono un danno emergente e vanno rimborsate solo se documentate
Cassazione, ordinanza 17 maggio 2022, n. 15732

Le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova.

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PENALE
Il file inviato mediante PEC con estensione ".p7m" è sottoscritto con firma digitale
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 16 maggio 2022, n. 19273).

In tema di notificazioni telematiche, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del D.M. n. 44/2011 – Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".

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Compenso dell'avvocato: gli interessi competono dalla messa in mora, anche se precedente alla liquidazione da parte del giudice
Cass. Sez. VI, 26/05/2022 n. 17122

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

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PROFESSIONISTI
Oggetto: Associazione professionale - Recesso unilaterale - Limiti - Fatturato.
ordinanza 15508, sezione Terza Civile del 16-05-2022

Il professionista che recede unilateralmente dall’associazione incassa la sua parte di fatturato anche se, da statuto, l’ente viene meno per mancanza del numero dei partecipanti.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Onorari - Accordo sui compensi - Con il cliente - Mail senza risposta - Sufficienza - Esclusione
ordinanza 15563, sezione Seconda del 16-05-2022

In tema di onorari di avvocato, non basta una mail senza risposta per ritenere concluso l’accordo sui compensi dell’avvocato. L’accettazione, infatti, deve essere scritta e non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta anche quando fa seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti.

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Processo telematico - Posta elettronica certificata - File - Firma cd. “Cades” - Estensione “.p7m” - Equivalenza alla firma cd. “Pades” - - Sottoscrizione digitale - Sussiste
sentenza 19273, sezione Sesta del 16-05-2022 (D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, art. 34)

Anche nell’ambito del giudizio penale deve affermarsi il principio secondo cui il file, inviato mediante posta elettronica certificata, avente estensione “.p7m” deve ritenersi sottoscritto con firma digitale, dovendosi ritenere che, come già affermato dalla giurisprudenza civile che per prima è stata investita di tali tematiche, in tema di processo telematico, a norma dell’articolo 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’articolo 34 del dm Giustizia 44/2011, in conformità agli standard previsti dal Regolamento Ue 910/14 ed alla relativa decisione di esecuzione 1506/15, le firme digitali di tipo “Cades” e di tipo “Pades” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”.

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Sinistro stradale - Responsabilità civile - Spese legali offerte dalla compagnia - In sede stragiudiziale - Importo vincolante per il giudice - Esclusione.
ordinanza 15732, sezione Terza del 17-05-2022

Le spese legali offerte dall’assicurazione in sede stragiudiziale non vincolano il giudice nella liquidazione. Infatti la mera esistenza di una proposta di accordo non sottoscritta dal danneggiato non dimostra l’esistenza di un corrispondente esborso effettuato dal richiedente.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Mancata partecipazione all’udienza - Onorari per la discussione - Decurtazione - Necessità.
ordinanza 16032, sezione Sesta - 2 del 18-05-2022

In tema di spese di giudizio, se l’avvocato non partecipa all’udienza gli onorari per la discussione devono essere decurtati dal compenso. Il cliente, inoltre, dopo la revoca del mandato non deve provare le attività che ha svolto il legale subentrante per non pagare il vecchio difensore.

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ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
Oggetto: Abogado - Fattispecie.
sentenza 20524, sezione Sesta Penale del 25-05-2022 (C.p. art. 348)

L’Abogado che svolge l’attività senza comunicazione al presidente dell’Ordine rischia una condanna per esercizio abusivo della professione anche se si tratta di un lavoro transitorio, magari una sola udienza.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Prescrizione presuntiva - Mandato - Rilevanza - Non sussiste.
ordinanza 17133, sezione Seconda del 26-05-2022 (C.c. art. 2956)

Non è la procura ma il mandato che esclude la prescrizione presuntiva del credito dell’avvocato.

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Contratto di patrocinio - Contratti stipulati dalla pubblica amministrazione - Formazione - Forma - Contratto di patrocinio - Conferimento della procura ex articolo 83 Cpc - Esercizio della rappresentanza giudiziale - Perfezionamento del contratto in forma scritta - Configurabilità - Sussistenza
sentenza 17161, sezione Seconda Civile del 26-05-2022 (C.c. art. 1350, 1321, 1322, 1325, 1339, 1388,1704, 2233) (C.p.c. art. 83)

In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’articolo 83 Cpc, atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’autorità tutoria.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Soccombenza in sede di merito - Novità della questione - Invocazione in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
ordinanza 17407, sezione Prima del 30-05-2022

In tema di spese di giudizio, la parte non può invocare in Cassazione la novità della questione per evitare la soccombenza decisa nel merito. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice valutare l’opportunità di compensarle o meno quando ricorrono giusti motivi.

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PROCESSO - Udienza - Difensore d’ufficio - Legale di fiducia - Conclusioni difformi - Validità - Natura - Sussiste - Conforme.
sentenza 21048, sezione Seconda Penale del 30-05-2022

E’ valida la sentenza se all’udienza partecipa anche il legale d’ufficio e ha conclusioni diverse dal difensore di fiducia perché è stato garantito l’esercizio di un’adeguata difesa.

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CONCORDATO PREVENTIVO
Oggetto: FALLIMENTO - Domanda di ammissione al passivo - Inammissibile - Rigetto - Compenso legale della fallita - Non spetta
ordinanza 15867, sezione Sesta del 17-05-2022 (C.c. art. 1176, 1460, 2236, 2751 bis) (R.d. 16.03.1942, n. 267, art. 98, 111, 160, 162) (D.lgs. 09.01.2006, n. 5) (D.lgs. 12.09.2007, n. 169) (L. 07.08.2012, n. 734)

Il diritto del legale al compenso dovuto per la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo non può operare a prescindere dall’apertura del concordato, poiché il concetto di strumentalità è rinvenibile solo a fronte di una fattispecie pienamente compiuta e dunque di concordato ammesso. In caso di inadempimento del professionista agli obblighi di diligenza e di tutela degli interessi del cliente non gli è dovuto alcun compenso.

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Avvocati - Spese di giudizio - Esame degli scritti avversari - Senza istruzione probatoria - Rilevanza - Sussiste.
ordinanza 17523, sezione Seconda Civile del 31-05-2022 (C.p.c. art. 92)

Scatta il compenso in favore del legale anche per il solo esame degli scritti avversari nonostante non si sia tenuta l’istruzione probatoria.

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PESE GIUDIZIALI
Oggetto: Processo civile - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Trattazione scritta - Adottata per la definizione del procedimento - Fase decisoria - Compenso al difensore - Liquidazione - Sussiste
ordinanza 17693, sezione Sesta del 31-05-2022 (D.m. 10.03.2014, N. 55, art. 4)

In materia di processo civile, deve ritenersi che la trattazione scritta, consentita dalle disposizioni in vigore in relazione all’emergenza Covid-19, adottata per la definizione del procedimento, tiene luogo della discussione in udienza: ne consegue che si tratta di attività compresa nella fase decisoria ex articolo 4, comma quinto lettera d) del dm 55/2014, che deve dunque essere liquidata.

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Avvocato – Compenso – Interessi – Decorrenza – Messa in mora
Cassazione civile, sez. VI, 26 Maggio 2022, n. 17122. Pres. Orilia. Est. Criscuolo.

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Organi di giustizia amministrativa - Controversia - Valore indeterminabile - Compenso ai difensori - Parte in causa - Interesse sostanziale tutelato dalla sentenza - Rilevanza
sent. 18045, sezione Seconda del 06-06-2022 (D.m. 08.04.2004, n. 127, art. 6)

Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che riduce il compenso ai difensori della parte laddove si limita a dar rilievo con formula stereotipa alle questioni giuridiche trattate, ai risultati conseguiti e all’urgenza richiesta, benché, ai sensi dell’articolo 6, comma terzo, del dm 127/04, nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, quando non è possibile determinare il valore della causa secondo i criteri indicati dal comma primo, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza, criterio esplicitamente richiamato dal successivo comma quarto, che appunto prescrive che «nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti».

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Processo civile - Compensazione spese - Soccombenza - Legittimità - Conforme.
ordinanza 18036, sezione Seconda Civile del 06-06-2022 (C.p.c. art. 96, 92)

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 Cpc, a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 Cpc.

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DIFFAMAZIONE - Professionista - Denuncia all’organo deputato al controllo deontologico - Verità putativa - Limite della continenza - Esercizio di un diritto - Sussiste
sentenza 22119, sezione Quinta del 07-06-2022 (C.p. art. 595)

Deve essere assolto perché il fatto non sussiste dall’imputazione di diffamazione il cliente che dopo aver revocato il mandato all’avvocato lo segnala all’Ordine mettendo in copia anche il legale di controparte nel giudizio per dissociarsi dalla linea processuale seguita fino a quel momento, dovendosi ritenere che, laddove sia rispettato il limite della continenza, laddove accusare un professionista, presso l’organo delegato al controllo del rispetto dei canoni della deontologia professionale, di comportamenti che integrino violazioni di tali regole è un fatto astrattamente privo di antigiuridicità, venendo in rilievo l’esercizio di un diritto e, finanche, rendendosi un servigio alla categoria professionale alla quale il “denunciato” appartiene, perché la pone in grado di mettere in atto meccanismi di autotutela, il tutto a condizione che i fatti portati a conoscenza dell’organo professionale siano veri - o, nei limiti ex articolo 59 Cp siano ritenuti tali dall’agente - dal momento che l’offesa va tenuta distinta dall’accusa, venendo la prima scriminata solo nei casi di cui all’articolo 598 Cp, mentre l’agire dell’accusatore, che non può che assumere la responsabilità di quel che dice - specie se fa valere un proprio diritto - può essere lecito a condizione che l’accusa abbia fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò.

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Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Impugnazione del pm - Utilizzo della posta elettronica certificata - Inammissibilità.
sentenza 22191, sezione Seconda del 08-06-2022 (D.L. 28.10.2020, n. 137, art. 24)

Deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte privata per posta elettronica certificata e privo di sottoscrizione digitale in quanto si tratta tecnicamente di un atto corrispondente alle caratteristiche indicate, oltreché dal comma 6 bis dell’articolo 24 del decreto-legge 137/20, convertito con modificazioni dalla legge 176/20, dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al precedente comma 4, al quale il comma 6 bis rinvia

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PENALE
Appello irricevibile perché cartaceo anziché telematico: violata la CEDU
Corte EDU — Sez. V, 9 giugno 2022, n. 15567/20

Pronunciandosi su un caso “francese” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dalla Corte di cassazione francese che aveva annullato una decisione perché l’appello non era stato presentato telematicamente come previsto dalla legge, nonostante le difficoltà tecniche incontrate dall’appellante nel proporlo, la Corte EDU ha ritenuto, all’unanimità, violato il principio dell’equo processo sotto il profilo della violazione del diritto di accesso alla giustizia, tutelato dall’art. 6 della Convenzione EDU.

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Il domicilio digitale è quello risultante dal REGINDE
Cassazione con ordinanza 16 giugno 2022, n. 19351.

Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi — alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC).

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PRODUZIONE DI DOCUMENTI - Indice dei documenti prodotti - Conseguenze - Onere del giudice di reperire i documenti prodotti ma non correttamente indicizzati - Esclusione
ordinanza 19006, sezione Prima Civile del 13-06-2022 (C.p.c. art. 163, 73, 74, 87) (L. 15.03.1997, n. 59, art. 15)

In tema di produzione di documenti, quando la domanda si fonda su documenti, l’attore ha l’onere di indicare in modo specifico nell’atto introduttivo del giudizio (articolo 163, terzo comma, numero 5 Cpc) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex articolo 74 disposizioni attuative Cpc e comunicato alle altre parti ex articolo 87 disposizioni attuative Cpc. Il ricorrente non ha assolto tale onere, quando, l’indice del suo fascicolo di parte non fa accenno alla documentazione di cui assume la valenza probatoria, costituita da un elevatissimo numero di e-mail, ma elenca fra le produzioni solo il supporto informatico in cui le mail sarebbero state riversate e di cui, unicamente, il cancelliere ha attestato il deposito.

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Compenso al difensore - Contributo unificato - Dichiarazione relativa - Valore della causa - Influenza - Non sussiste.
ordinanza 19233, sezione Sesta - 2 del 15-06-2022 (C.c. art. 2233) (C.p.c. art. 10) (D.m. 08.04.2004, n. 127, art. 5)

La dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda giudiziale dal momento che è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo: ne consegue che non appartenendo alle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della “domanda” nel senso cui vi allude il primo comma dell’articolo 10 Cpc, quando dice che «il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti» e dunque rilevante ai fini della liquidazione del compenso al difensore.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Compenso avvocato - Più parti costituite con lo stesso difensore - Compenso unico al legale - Sussiste
ordinanza 19225, sezione Sesta - 3 del 15-06-2022 (D.m. 10.03.2014, n. 55)

In caso di difesa di più parti, aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo è sempre dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli articoli 4 e 8 del dm 55/14, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Indirizzo di posta elettronica certificata - Non inserito nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della Giustizia (Reginde) - Nullità - Sussiste
ordinanza 19351, sezione Seconda del 16-06-2022 (D.l. 24.06.2014, n. 90, art. 52) (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16 sexies) (C.p.c. art. 325, 326)

Il domicilio digitale previsto dall’articolo 16-sexies del decreto legge 179/12, convertito con modificazioni in legge 221/12, come modificato dal decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni in legge 114/14, corrisponde all’indirizzo Pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) gestito dal ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo Pec riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel Reginde, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Inipec).

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Onorari professionali - Lite decisa con sentenza - Richiesta di ctu respinta - diritto al compenso anche per la fase istruttoria - Sussistenza.
ordinanza 19467, sezione Sesta - 2 del 16-06-2022

L’avvocato ha diritto agli onorari per la fase istruttoria della lite anche se la richiesta di ctu è respinta. Il rigetto della domanda del cliente con sentenza consente inoltre al legale di incassare la parcella per tutte le attività fino alla conclusione del processo.

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Esercizio abusivo della professione - Praticante avvocato - Oltre i termini - Rilevanza penale - Sussiste.
sentenza 23608, sezione Sesta Penale del 16-06-2022 (C.p. art. 348)

Scatta l’esercizio abusivo della professione per il praticante avvocato che esercita per più di sei anni.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Parcella - Per consulenza sul contratto - Valore dell’immobile - Rilevanza - Sussiste.
ordinanza 20047, sezione Seconda Civile del 21-06-2022

L’avvocato che assiste il cliente sulla redazione del contratto ha diritto a un onorario basato sul valore dell’immobile.

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Spese processuali - Parte vittoriosa - Appello - Condanna - Attore - Natura - Difforme.
ordinanza 19933, sezione Seconda Civile del 21-06-2022 (C.p.c. art. 112, 92)

Nel caso in cui la domanda attorea sia stata parzialmente accolta in primo grado, e in appello, la parte vittoriosa in base all'esito complessivo del giudizio resta pur sempre l'attore, e il giudice di appello potrà compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado ma non anche porle, pure in parte, a carico della parte risultata comunque vittoriosa.

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COLPA PROFESSIONALE
Oggetto: Avvocati - Praticante abilitato - Patrocinio davanti all’organo giurisdizionale collegiale - Attività non consentita - Cliente - Risarcimento del danno - Pregiudizio patito - Mancata prova - Non sussiste
ordinanza 20108, sezione Seconda del 22-06-2022 (C.p.p. art. 550) (L. 16.12.1999, n. 479, art. 7)

Deve essere esclusa la domanda di risarcimento proposta dal cliente nei confronti dell’avvocato penalista che, al momento in cui è solo praticante abilitato, riceve l’incarico per difendere l’assistito davanti al giudice monocratico ma poi lo patrocina anche davanti all’organo giurisdizionale collegiale, svolgendo quindi attività non consentita, non risultando dimostrato come, per effetto della prestazione resa dal professionista, il cliente abbia risentito di un pregiudizio in concreto laddove l’interessato ha pure ottenuto la restituzione dei beni in sequestro.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Equa riparazione - Conteggio interessi - Determinazione valore - Sussiste - Natura - Difforme.
ordinanza 20104, sezione Seconda Civile del 22-06-2022

Il consigliere designato, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere inviti il ricorrente a provvedere alla prova. Insomma, l'acquisizione in fase monitoria del conteggio analitico degli interessi serve per la puntuale determinazione dell’effettivo valore del diritto accertato nel corso del giudizio “presupposto”.

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IRPEF
Oggetto: Reddito avvocato - Principio di cassa - Sussiste.
sentenza 20190, sezione Tributaria del 22-06-2022 (Tuir art. 54)

L’Irpef dell’avvocato, ma in generale il reddito da lavoro autonomo, dev’essere calcolata nell’anno dell’incasso e non in quello della fatturazione.

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Notifica di un formato elettronico (CADES) diverso da quello utilizzato per il deposito in originale (formato PADES) mera irregolarità
Tar Puglia, sez. III, sentenza 24 giugno 2022 n. 1043.

L’impiego in notifica di un formato elettronico (CADES) diverso da quello utilizzato per il deposito in originale (formato PADES) costituisce, all’evidenza, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., una mera irregolarità. Il rimedio dell’azione avverso il silenzio della P.A., ex art. 31 e 117 c.p.a., risulta esperibile, per espressa previsione di legge, solo con riguardo all’inadempimento dell’“obbligo di provvedere” ex art. 2 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. e non anche a quello, ontologicamente diverso rispetto al primo e ad esso preliminare e strumentale, di semplice avvio del relativo procedimento.

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Patrocinio infedele - Avvocato difensore - Giudizio di separazione - Istanze istruttorie - Rinuncia al termine - Violazione degli accordi con il cliente - Condannato per lite temeraria - Lealtà e correttezza professionale - Sussiste.
sentenza 24750, sezione Sesta del 27-06-2022 (C.p. art. 380)

Compie il reato di patrocinio infedele il difensore che, nel giudizio di separazione personale fra i coniugi, rinuncia al termine per il deposito delle memorie dirette a formulare richieste istruttorie né deposita la comparsa conclusionale o una memoria dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, benché l’assistita abbia avanzato pretese economiche nei confronti del coniuge, ribadite in sede di conclusioni, che era necessario provare e argomentare, sussistendo la violazione degli accordi e delle intese con la cliente nonché del dovere di lealtà e correttezza professionale, sotto il duplice profilo sia della competenza, coerenza e linearità della condotta professionale, sia delle relative conseguenze, laddove la cliente subisce doppia condanna al pagamento delle spese per la soccombenza e la temerarietà della lite.

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SEPARAZIONE
Oggetto: Giudizio - Reclamo - Spese - Provvedimento cautelare - Mantenimento - Sussiste - Difforme.
ordinanza 20585, sezione Sesta - 1 del 27-06-2022 (C.p.c. art. 708)

Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, Cpc, non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.

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CASSAZIONE PENALE
IMPUGNAZIONI
Oggetto: Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Processo penale telematico - Perizia allegata - Priva di sottoscrizione digitale - Da parte del difensore - Inesistenza giuridica dell’atto - Inammissibilità
sentenza 24766, sezione Quarta del 28-06-2022 (D.l. 28.10.2020, n. 137, art. 24)

Deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte privata per posta elettronica certificata laddove la perizia di cui si deduce il travisamento, pur allegata all’atto d’impugnazione, risulta priva di sottoscrizione digitale da parte del difensore del ricorrente, a garanzia della completezza e dell’integrità dell’atto trasmesso, dovendosi ricordare che per espressa disposizione legislativa, la mancata sottoscrizione digitale determina l’inammissibilità del ricorso, non potendo lo stesso dirsi giuridicamente esistente.

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PROCEDURA CIVILE
La parte parzialmente vittoriosa non va mai condannata al pagamento delle spese di lite
Cassazione, ordinanza 21 giugno 2022, n. 19933

Nel caso in cui la domanda attorea sia stata parzialmente accolta in primo grado, ed in appello, la parte vittoriosa, in base all'esito complessivo del giudizio resta pur sempre l'attore, con la conseguenza che il giudice di appello potrà compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, solo se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado ma non porle, anche in parte, a carico della parte risultata comunque vittoriosa.

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Gratuito patrocinio: Illegittima la decurtazione del compenso agli ausiliari del magistrato
Corte costituzionale sentenza n. 166 del 1° luglio 2022

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti, tra gli altri, all’ausiliario del magistrato sono ridotti della metà, poiché il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell’art. 54 del D.P.R. n. 115/2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l’ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa.

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