Animazione grafica

In primo piano

Giurisprudenza Avvocati (al 30/6/2020)

   

Dettagli della notizia

Giurisprudenza Avvocati (30/6/2020)

- 1 -

RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Istanza di regolamento di competenze - Ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata - Mancata asseverazione di conformità all’originale con attestazione autografa del ricorrente - Improcedibilità.
ordinanza 10429, sezione Sesta - 3 del 03-06-2020 (C.p.c. art. 369, 47 )

Deve ritenersi che la necessità che la produzione in copia cartacea del ricorso per cassazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata sia accompagnata dall’asseverazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte delle copie del messaggio Pec, dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e conferma prevista per il ricorso ordinario sia applichi anche all’istanza per il regolamento di competenza laddove la disciplina del secondo dettata dall’articolo 47 Cpc è integrabile, con il limite della compatibilità, con quella dell’ordinario ricorso per cassazione, dovendosi dunque ritenere che la parte ricorrente abbia l’onere di depositare il ricorso per il regolamento di competenza con la relata di notifica entro venti giorni dall’ultima notifica a pena di improcedibilità.

- 2 -

Valido il contratto di patrocinio con la P.A. se c’è la procura alle liti
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 5 giugno 2020, n. 10675

Nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta.

- 3 -

Impedisce al collega di entrare nei locali dello studio in condivisione: è violenza privata
(Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 maggio 2020, n. 15633).

In tema di reati contro la libertà morale, integra il reato di violenza privata (art. 610, c.p.) la condotta posta in essere da un libero professionista consistente nell’impedire al collega di studio, con l'arbitraria sostituzione della serratura e poi sbarrando l'ingresso con il proprio corpo, di accedere ai locali adibiti a studio professionale associato e di ritirare materiale di lavoro e pratiche di studio; ed invero, a fronte di uno svolgimento dell'attivita' professionale nei locali, appare evidente che tale condotta si traduce in un impedimento che costringe il collega di studio a tollerare di astenersi dall'avere accesso agli strumenti con i quali esercita la propria professione

- 4 -

Avvocati - Spese di giudizio - Gratuito patrocinio - Credito vantato nei confronti dello Stato - Prescrizione presuntiva - Applicabilità - Esclusione - Motivi.
ordinanza 10658, sezione Sesta - 2 del 05-06-2020

In caso di crediti vantati nei confronti dell'amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.

- 5 -

Cassa forense - Restituzione dei contributi - Potere regolamentare - Abrogazione dell’obbligo - Sussiste
sentenza 10866, sezione Lavoro del 08-06-2020 (L. 08.08.1995, n. 335, art. 3) (D.lgs. 30.06.1994, n. 509, art. 2) (L. 20.09.1980, n. 576, art. 21)

Risponde a canone di razionalità il regolamento della Cassa forense nella parte in cui esso ha previsto la facoltà per l’ente di optare per il sistema pensionistico contributivo a condizione di maggior favore per gli interessati stabilendo al contempo il divieto di rimborso della contribuzione legittimamente versata, dovendosi ritenere che in base alla peculiare delegificazione attuata nel riconoscere l’autonomia regolamentare della Cassa nella materia indicata nella legge 335/95, articolo 3, comma 12, l’estensione del divieto di rimborso dei contributi, principio generale dell’intero sistema previdenziale, ha necessariamente prodotto l’effetto abrogativo delle precedenti disposizioni contenute nella legge 576/80, articolo 21.

- 6 -

Processo penale - Rinvio dell’udienza - Notifica via pec al difensore di fiducia - Invio ad avvocato omonimo - Sentenza pronunciata alla presenza di un difensore d’ufficio - Nullità del provvedimento - Sussistenza - Motivi.
sentenza 17529, sezione Quarta del 09-06-2020

Nel processo penale è nulla la sentenza pronunciata dal giudice se il rinvio dell’udienza è stato notificato alla pec di un avvocato omonimo del difensore di fiducia. Diventa quindi irrilevante l’avvenuta nomina di un legale d’ufficio perché l’imputato viene privato del diritto di essere assistito da un professionista di sua scelta.

- 7 -

RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata - Mancata asseverazione di conformità all’originale con attestazione autografa del ricorrente - Firma digitale del difensore - Improcedibilità
ordinanza 10926, sezione Sesta - 3 del 09-06-2020 (C.p.c. art. 369)

Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso di legittimità, in quanto manca dell’asseverazione autografa di conformità all’originale della notifica dell’atto, effettuata con modalità telematica, come consentito, ma provvista di una asseverazione munita della sola firma digitale dell’avvocato, e priva di firma autografa.

- 8 -

Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore abilitato
Cassazione civile, sez. III, sentenza 15 giugno 2020, n. 11592

Secondo la Cassazione, sentenza 15 giugno 2020, n. 11592, il ricorso per cassazione che non sia stato sottoscritto dal difensore abilitato deve essere dichiarato inammissibile. La dichiarazione del difensore di voler far proprio il contenuto del ricorso è assolutamente inidonea a superare la causa di inammissibilità prevista dall’art. 365 c.p.c., in quanto si risolve in una sorta di pretesa di integrazione ex post della condizione di ammissibilità rappresentata dalla sottoscrizione del ricorso e dall’esistenza della procura speciale quanto alla sua redazione.

- 9 -

Avvocato: divieto di utilizzare l'apparente gratuità della prestazione per accaparrarsi clienti
CNF 13/6/2019

Sebbene sia ammissibile offrire di svolgere l'attività professionale forense a titolo gratuito, non è invece accettabile né rispettoso dei principi deontologici utilizzare l'apparente gratuità della prestazione per accaparrarsi clienti che, altrimenti, potrebbero non conferire l'incarico.

- 10 -

Nullità della citazione - Ordine di rinnovazione - Conseguenze sulla validità della procura speciale rilasciata a margine o in calce alla stessa - Esclusione - Fondamento
Cassazione civile, sez. II, 03 Giugno 2020, n. 10450. Pres. Manna. Est. Maria Rosaria San Giorgio.

La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed è sempre un "prius" logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce. (massima ufficiale)

- 11 -

Roma, 25 giugno 2020
Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 18 giugno 2020, ha deliberato di modificare il Regolamento del CNF per la formazione continua con l'inserimento dell'articolo 22-bis in tema di equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. 12 -

- 12 -

Tribunale Cosenza, 16 Giugno 2020. Est. Filomena De Sanzo.

Secondo il nuovo art. 22-bis del Regolamento n. 6 del 2014, la frequenza e il superamento, con esito positivo, dei corsi di formazione professionale, disciplinati dal medesimo Regolamento CNF, costituiscono titolo per l'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

- 13 -

Mancata sottoscrizione della copia notificata della citazione - Rilevanza - Esclusione - Condizioni

Cass. ord. 3.6.2020 n.10450

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. (massima ufficiale)

- 14 -

Cassa forense ha autonomia regolamentare nella gestione del trattamento pensionistico
(Cass. civ. sez. Lav., 8/6/2020, n. 10866)

Il riconoscimento, operato dalla legge, dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile in favore della Cassa forense, ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le prestazioni a proprio carico, anche derogando a disposizioni di leggi precedenti.

- 15 -

Diniego di rinvio della discussione pubblica richiesto a causa di un impegno professionale del difensore
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25 giugno 2020, n. 4084

È da annullare per violazione del diritto di difesa la sentenza di primo grado, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., nel caso in cui non sia stato concesso il rinvio della discussione pubblica, richiesto a causa di un concomitante impegno professionale del difensore La pacifica natura di principio generale dell’ordinamento giuridico vale a conferire al diritto di difesa una pienezza ed una pretesa di assolutezza che non tollerano compressione né, tantomeno, soppressione alcuna, con la conseguenza che devono essere garantite, sempre e ad ogni livello, le condizioni migliori per consentirne l’esercizio: la qual cosa non può dirsi realizzata nel caso di specie, ove, al contrario, alla parte è stata negata in radice la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa nelle modalità che riteneva necessarie, vale a dire integrando le argomentazioni già svolte in atti con ulteriori considerazioni da sottoporre al dibattito processuale orale dinanzi al Collegio. Nessuna valutazione in ordine alla meritevolezza o alla reale necessità di svolgere difese orali può competere al Giudice, né egli può scendere a sindacare nel merito le circostanze di fatto e, a maggior ragione, le scelte d’azione operate dal difensore della parte: cosicché, in un caso come quello di specie, occorreva concedere il rinvio richiesto sol perché finalizzato a garantire la presenza fisica in udienza del difensore che, avendone fatto espressamente richiesta, lo riteneva evidentemente funzionale alla miglior difesa del proprio assistito.

- 16 -

Valida la notifica anche in caso di omesso deposito della copia notificata a mezzo PEC
Cassazione civile, Sez. Lav., sentenza 24 giugno 2020, n. 12488

Il procedimento notificatorio si deve ritenere perfezionato con il ricevimento e la consegna del messaggio, recante l'oggetto suindicato, nella casella di posta elettronica, posto che la prova del suo perfezionamento richiede la produzione dell'atto di ricevimento. Secondo la sentenza n. 12488/2020 della Cassazione civile, il deposito della prova di detta notificazione nel fascicolo d'ufficio telematico è adempimento esterno e successivo al procedimento notificatorio, pertanto irrilevante ai fini del suo avvenuto perfezionamento.

- 17 -

Processo civile – Notificazione telematica – Notifica dopo le ore 21:00 – Divergenza degli effetti tra notificante e notificato
Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2020, n. 12224. Pres. Sambito. Est. Parise.

E’ tempestiva la notifica dell’atto di appello eseguita telematicamente entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile.
La Corte di cassazione ha fatto così applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 19 marzo 2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

- 18 -

MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - Requisito della specialità - Condizioni - Anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notifica del ricorso e riferimento alla sentenza oggetto di impugnazione - Necessità - Sussiste
ordinanza 11437, sezione Sesta - 3 del 15-06-2020 (C.p.c. art. 365, 366)

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per Cassazione e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione: ne consegue che una procura apposta su un atto attinente ad un precedente grado di giudizio e atto del tutto inidoneo al raggiungimento dello scopo e, dunque incapace di evitare la nullità della procura cosi conferita, per non essere idonea a provare che essa sia stata rilasciata prima della redazione del ricorso.

- 19 -

Mancanza di contratto scritto - Sanabilità - Non sussiste.
ordinanza 11465, sezione Seconda del 15-06-2020 (C.c. art. 1418, 1421, 1422)

Il contratto fra il Comune e il professionista è nullo se non viene redatto per iscritto e non può essere sanato, neppure con l’opposizione a decreto ingiuntivo da parte dell’ente locale

- 20 -

RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Notifica telematica - Termine breve per impugnare - Tardiva produzione della relata - Decorso del termine per tutte le parti coinvolte dal litisconsorzio processuale - Perenzione - Passaggio in giudicato - Improcedibilità - Sussiste
ordinanza 11904, sezione Terza del 19-06-2020 (C.p.c. art. 369)

Deve ritenersi improcedibile il ricorso di legittimità laddove risulta prodotta, oltre il termine di cui all’articolo 369, Cpc, la relata di notifica effettuata dall’avvocato del controricorrente al difensore presso il cui studio era domiciliata la società ricorrente laddove detta notifica effettuata nelle legittime forme telematiche, non contestata la sottoscrizione digitale, ha fatto decorrere il termine breve per tutte le parti coinvolte dal litisconsorzio processuale e ha determinato, con il superamento di quel limite temporale, il passaggio in giudicato della sentenza tardivamente impugnata.

- 21 -

COLPA PROFESSIONALE
Oggetto: Avvocato - Conoscenza della normativa - Prestazione professionale - Diligenza media esigibile - Sussiste - Cliente - Istituto giuridico - Conoscenza - Concorso di colpa - Non sussiste
ordinanza 12127, sezione Terza del 22-06-2020 (C.c. art. 1176 ) (C.c. art. 2847, 2878)

La responsabilità professionale dell’avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell’attività esercitata, e non vi è dubbio che la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell’ipoteca, essendo questione prettamente giuridica, faccia parte dell’obbligo di prestazione professionale e rientri nella diligenza media esigibile dal difensore, e non invece dal cliente, non essendo quest’ultimo tenuto a conoscere il periodo di scadenza dell’obbligazione cambiaria: ne consegue che deve essere annullata la sentenza di merito che attribuisce il concorso di colpa alla parte non potendosi pretendere che il semplice cittadino conosca un istituto giuridico quale l’ipotesa e il relativo termine di efficacia.

- 22 -

Attestatore - Professionista già consulente della società debitrice - Piano di ristrutturazione aziendale - Nomina - Nullità - Diritto al compenso - Non sussiste
ordinanza 12171, sezione Prima del 22-06-2020 (R.d. 16.03.1942, n. 267, art. 67, 161)

Il professionista cui è conferito l’incarico di attestatore nel concordato preventivo deve essere indipendente, e per essere tale non deve essere legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza di giudizio o, in ogni caso, non deve avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore: ne consegue che è nulla la nomina ad attestatore del professionista che pochi mesi prima è stato consulente della società debitrice per il piano di ristrutturazione aziendale e viene meno il diritto al compenso.

- 23 -

FALLIMENTO
Oggetto: Società - Condanna alle spese - Del liquidatore - Ammissibilità - Motivi.
ordinanza 12330, sezione Sesta - 1 del 23-06-2020

Il liquidatore della società dichiarata fallita può essere condannato a pagare le spese di giudizio se i motivi di reclamo sono palesemente infondati. La mancanza di lealtà e probità nella presentazione del ricorso giustificano, infatti, la condanna anche senza una richiesta della controparte.

- 24 -

NOTIFICAZIONI
Oggetto: Atto introduttivo del giudizio - Posta elettronica certificata
sentenza 12488, sezione Lavoro del 24-06-2020 (LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, 11) (C.c. art. 1335)

Laddove la copia notificata a mezzo Pec del ricorso introduttivo del giudizio tra le parti sia stata ricevuta e consegnata alla casella di posta elettronica certificata del destinatario ciò comporta, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell’articolo 1335 Cc, una presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione del difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata: il quale, qualora deduca la nullità della notifica, è onerato della dimostrazione delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all’utilizzo dello strumento telematico; ne consegue che il procedimento notificatorio si deve ritenere perfezionato con il ricevimento e la consegna del messaggio, posto che la prova perfezionamento richiede la produzione dell’atto di ricevimento, mentre il deposito della prova di detta notificazione nel fascicolo d’ufficio telematico adempimento esterno e successivo e pertanto irrilevante.

- 25 -

SOCIETÀ DI CAPITALI - potere di rappresentanza - Sostanziale e processuale - Capo dell’ufficio legale - Limiti
sentenza 12640, sezione Seconda del 25-06-2020 (C.c. art. 1362, 2475 bis)

Nelle società di capitali il potere di rappresentanza spetta agli amministratori i quali possono conferirlo, in base allo statuto o alle determinazioni dell’organo deliberativo, anche a soggetti che siano preposti a un settore con poteri di rappresentanza sostanziale oppure inseriti con carattere sistematico nella gestione sociale o in un suo ramo: ne consegue che e l’espressa attribuzione del potere di rappresentanza processuale, con relativa facoltà di nomina dei difensori, al capo dell’ufficio legale territoriale di una grande impresa implica il potere di questi di agire anche agli effetti sostanziali per i rapporti riferibili al settore aziendale di competenza indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce l’effetto naturale della collocazione del suddetto soggetto nell’organizzazione dell’impresa.

- 26 -

NOTIFICAZIONI
Oggetto: Atto di appello - Amministrazione finanziaria - Notificata al contribuente per posta elettronica certificata - In epoca in cui nella regione non sono entrate in vigore le norme sul processo tributario telematico - Inesistenza
ordinanza 12739, sezione Sesta – T del 26-06-2020 (D.lgs. 31.12.1992 n. 546 art. 16 bis) (L. 21.01.1994 n. 53 art. 1) (D.m. 04.08.2015, art. 1)

Nel processo tributario è inammissibile l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del dm 4 agosto 2015, emanato ai sensi della legge 53/1994, articolo 1, secondo periodo, come modificato dal decreto legge 90/2014, articolo 46, comma 1, numero 2, lettera a), convertito con modificazioni dalla legge 114/14, in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile: ne consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

- 27 -

Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Parametri medi - Funzione - Conseguenze in caso di scostamento apprezzabile
Cassazione civile, sez. VI, 01 Giugno 2020, n. 10343. Pres. D'Ascola. Est. Rossana Giannaccari.

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi. (massima ufficiale).

 
 
What do you want to do ?
New mail

Documenti e link

Social

X