giurisprudenza avvocati al 30/4/2023
Dettagli della notizia
Giurisprudenza Avvocati (30/4/2023)
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PAT: se l’amministrazione non comunica la PEC dove si fa ricorso?
Tar Basilicata, sez. I, sentenza 1 marzo 2023, n. 140.
Nel caso in cui un Comune non ha comunicato al Ministero della Giustizia l’indirizzo di posta elettronica certificata c.d. RegInde, è ammissibile il ricorso notificato all’indirizzo PEC tratto dall’elenco INI-PEC, in forza della previsione di cui all’art. 16 ter, comma 1 ter, D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Difensore - Compenso - Maggiorazione del 30 per cento - Atti redatti con tecniche informatiche che consentono ricerca testuale e navigazione interna - Istanza - Omessa pronuncia - Sussiste - Rigetto implicito - Non sussiste - Annullamento - Sussiste
ordinanza 6702, sezione Seconda del 07-03-2023 (D.m. 08.03. 018, n. 37, art. 1) (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 4)
Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello laddove il giudice ha omesso di pronunciare sulla richiesta di maggiorazione del 30 per cento al compenso del difensore che ha redatto gli atti con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all’interno dell’atto, nonostante l’istanza avesse una sua autonomia nell’ambito della liquidazione delle spese, non potendosi ravvisare nel mancato riconoscimento della maggiorazione un’ipotesi di rigetto implicito, che ricorre quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Patto di quota lite - Nullità - Contratto di patrocinio - Validità - Liquidazione del compenso - Secondo le tariffe professionali - Ammissibilità.
ordinanza 7180, sezione Seconda del 10-03-2023
In caso di nullità del patto di quota lite la liquidazione del compenso all’avvocato dovrà avvenire in applicazione delle tariffe professionali perché la nullità del patto di quota lite comunque non pregiudica la validità dell'intero contratto di patrocinio.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Difensore - Fase istruttoria - Scritti difensivi e documenti di altre parti - Esame - Compenso professionale - Liquidazione - Diritto - Sussistenza
ordinanza 6998, sezione Seconda del 10-03-2023 (D.m. 10.03.2014, N. 55, art. 4)
Deve ritenersi dovuta al difensore la per la liquidazione dei compensi professionali spettanti per la fase istruttoria laddove il professionista ha svolto l’esame degli atti di parte svolti nel corso o in funzione dell’istruttoria, delle acquisizioni documentali, dei provvedimenti del giudice dai quali possa desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa.
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Se il patto di quota lite è nullo, l’attività dell’avvocato va, comunque, remunerata
Cassazione con ordinanza n. 7180 del 10 marzo 2023.
In ipotesi di giudizio negativo sulla validità dell’accordo o sulla sua operatività, la liquidazione del compenso dovrà avvenire in applicazione delle tariffe professionali, perché, ai sensi dell'
art. 1419, comma 2, cod.civ., la nullità del patto di quota lite comunque non pregiudica la validità dell’intero contratto di patrocinio, l’attività professionale svolta deve infatti essere comunque remunerata.
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Processo civile - Spese di giudizio - Compensazione per un grado - Coesistenza con la soccombenza in altro grado - Ammissibilità - Limiti.
ordinanza 7274, sezione Prima del 13-03-2023 (C.p.c. art. 92)
La compensazione delle spese processuali di un grado di giudizio, per una delle ragioni indicate dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi del medesimo giudizio, atteso che la violazione delle disposizioni relative all’onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa.
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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Notifica della sentenza di appello - Tramite pec - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Avvocato non iscritto alle giurisdizioni superiori - Irrilevanza.
ordinanza 7442, sezione Prima del 15-03-2023
In tema di giudizio di legittimità, l’avvocato che notifica la sentenza di appello tramite pec fa scattare il termine breve di impugnazione anche se è privo del titolo di cassazionista. Sarebbe irragionevole, infatti, ritenere che il professionista sia abilitato solo a ricevere gli atti senza poter compiere altre operazioni che si riferiscono a quel grado di giudizio.
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Avvocati - Compenso professionale - Richiesta - Negazione dell’esistenza del credito - Prescrizione presuntiva - Applicabilità - Esclusione - Motivi.
ordinanza 7793, sezione Seconda del 17-03-2023
In tema di onorari professionali, il cliente che nega l’esistenza del credito dell’avvocato non può avvalersi della prescrizione presuntiva. La difesa, infatti, risulta incompatibile con la ratio dell’istituto fondata sulla presunzione che il debito sia stato pagato una volta decorso il lasso di tempo indicato dal legislatore.
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Difensore - Compenso - Parte unica patrocinata nei confronti di più contraddittori - Maggiorazione del 30 per cento - Sussiste.
ordinanza 7774, sezione Seconda del 17-03-2023 (Dm 10.03.2014, n. 55, art. 4)
L’articolo 4, secondo comma, del decreto ministeriale 55/2014 sui parametri forensi prevede testualmente che il compenso dell’avvocato possa essere l’aumento del 30 per cento quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale ma anche nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti: ne consegue che deve essere cassata con rinvio l’ordinanza del tribunale secondo cui l’aumento del 30 per cento troverebbe applicazione unicamente quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processuale nei confronti di più contraddittori.
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PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - PATROCINIO a spese dello Stato - Ammissione - Limiti di reddito - Cumulo dei redditi familiari - Legami di fatto - Rilevanza - Sussiste
sentenza 11561, sezione Terza del 20-03-2023 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 76)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini dei limiti di reddito, per la determinazione dei familiari conviventi rileva la previsione dell’articolo 76 del testo unico delle spese di giustizia, secondo cui «se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante», dovendosi ritenere che tutti coloro che, per legami giuridici e di fatto, concorrono comunque a formare il reddito familiare devono essere considerati ai fini dei limiti per l’ammissione al beneficio mentre non deve essere computato il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico.
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MEZZI DI IMPUGNAZIONE - Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Controversia tra cliente e avvocato sul compenso del professionista - Principio dell’apparenza - Rilevanza - Sussiste
ordinanza 8040, sezione Seconda del 21-03-2023 (D.lgs 01.09.2011 n. 150, art. 14) (C.p.c. art. 702 bis)
Nella controversia fra cliente e avvocato sul compenso del professionista, avendo il Tribunale deciso facendo applicazione delle regole dettate per il processo sommario ordinario di cognizione, pur a fronte di un’eccezione della parte convenuta, che invece invocava l’applicazione del rito sommario speciale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 150/11, in applicazione del principio di apparenza l’ordinanza andava impugnata con l’appello, ancorché al fine di denunciare l’erronea scelta del rito riverberatasi poi sulla costituzione del giudice, come appunto fatto con il primo motivo di ricorso, non essendo dato l’immediato ricorso per cassazione.
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Processo civile - Spese di giudizio - Accoglimento della domanda - In misura ridotta - Soccombenza reciporca - Configurabilità - Esclusione - Compensazione delle spese - Ammissibilità.
ordinanza 8175, sezione Prima del 22-03-2023
In materia di spese di giudizio l'accoglimento della domanda in misura ridotta non dà luogo a soccombenza reciproca. È esclusa, pertanto, la condanna della parte vittoriosa al pagamento anche parziale dei costi della lite perché il giudice può solo disporre la compensazione.
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Avvocati - Cause relative al pagamento di somme - Compenso professionale - Domanda accolta in parte - Liquidazione in base al decisum - Legittimità - Motivi.
ordinanza 8449, sezione Seconda del 24-03-2023
In tema di onorari professionali, il compenso dell'avvocato nelle cause relative al pagamento di somme deve essere liquidato in base al decisum se la causa è accolta solo in parte. Il parametro del valore della causa corrispondente all'importo richiesto è infatti applicabile solo in caso di rigetto della domanda al fine di evitare onorari pari a zero.
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La copia informatica della procura su supporto analogico deve essere conforme all’originale
Cassazione del 2 marzo 2023, 6318.
In caso di notifica a mezzo Pec, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16undecies d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa, e successivamente trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica.
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Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - Prescrizione - Decorrenza -sentenza 8558, sezione Unite del 27-03-2023 (L. 31.12.2012, n. 247, art. 56)
In tema di procedimento disciplinare a carico dell’avvocato deve rilevarsi che la fonte dell'istituto della prescrizione è legale e non deontologica, cosicché resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, con la conseguenza che la disposizione dell’articolo 56 della legge 247/12 è inapplicabile a fatti antecedenti rispetto alla sua entrata in vigore: per l’individuazione del regime prescrizionale dell’azione disciplinare, e della legge applicabile, ciò che rileva è la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza.
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Professionista - Movimenti bancari sospetti - Primo atto annullato.
ordinanza 8599, sezione Tributaria del 27-03-2023 (D.p.r. 600/1973, art. 32)
È legittimo l'accertamento fiscale a carico dell'avvocato basato sui movimenti bancari sospetti anche se il primo atto era stato annullato in autotutela sulla base delle risposte del professionista.
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Avvocati - Parcella - Attività stragiudiziale - Fattispecie.
ordinanza 8571, sezione Seconda del 27-03-2023
Nella parcella sono incluse tutte le attività stragiudiziali, anche le denunce penali, propedeutiche alla causa principale.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Presenza di più parti vittoriose - Assistite da legali diversi - Condanna cumulativa alle spese - Ammissibilità - Esclusione - Motivi.
ordinanza 8561, sezione Seconda del 27-03-2023
In tema di spese di giudizio è esclusa la condanna cumulativa alle spese in presenza di più parti vittoriose assistite da legali diversi. La solidarietà attiva, infatti, non si presume per cui chi ha presentato comparse e memorie ha diritto al rimborso.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Proposta transattiva e non conciliativa - Rifiuto - Accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta - Condanna alle spese di giudizio - Non sussiste.
ordinanza 7591, sezione Seconda del 16-03-2023 (C.p.c. art. 91, 92)
Deve ritenersi legittima la mancata condanna alle spese di giudizio benché il parziale accoglimento dell’appello principale sia avvenuto in misura non superiore alla proposta transattiva formulata dall’appellato, dovendosi ritenere che la proposta il cui rifiuto risulta coperto dalla previsione dissuasiva ex articolo 91 Cpc debba avere natura conciliativa e non transattiva laddove proposta di conciliazione giudiziale è necessariamente circoscritta alla materia del contendere mentre la proposta transattiva può riguardare anche rapporti ulteriori e diversi da quello dedotto in causa, intercorrenti tra le stesse parti, al cui riguardo intervengono reciproche concessioni: ne consegue che la proposta transattiva, nella misura in cui implichi la definizione di altri rapporti controversi inter partes, non consente il confronto, richiesto dall’articolo 91, primo comma, Cpc, con la domanda giudiziale e con l’esito del giudizio.
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Avvocati - Compenso professionale - Acconto ricevuto dal cliente - Successiva rinuncia al mandato - Perdita del compenso - Esclusione - Motivi.
ordinanza 9030, sezione Sesta - 2 del 30-03-2023
In tema di onorari professionali, l'avvocato che riceve un acconto dal cliente e in seguito rinuncia al mandato non perde il compenso. Inoltre il professionista può far valere la nullità del patto di quota lite per rivendicare l'onorario.
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Mediazione civile - Domanda giudiziale - Condizione di procedibilità - Termine di quindici giorni - Natura perentoria del termine - Non sussiste - Esperimento - Entro l’udienza di rinvio -- Sussiste
ordinanza 9102, sezione Prima del 31-03-2023 (D.lgs. 04.03.2010, n. 28, art. 5)
Deve escludersi la natura perentoria del termine di quindici giorni concesso per l'esperimento del tentativo di mediazione previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010, sia nell’ipotesi di mediazione delegata dal giudice sia nell’ipotesi obbligatoria ex lege, dovendosi osservare che ciò che rileva è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal giudice con l’ordinanza che dispone la mediazione.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Chiamata in giudizio dell'ex coniuge - Divorzio anteriore alla causa - Compensazione delle spese di lite - Ammissibilità - Esclusione - Apparente chiamata all'eredità - Esclusione.
ordinanza 9152, sezione Seconda del 03-04-2023
In materia processuale, il giudice non può compensare le spese di lite solo perché l'ex moglie appare chiamata all'eredità del convenuto. Va escluso, infatti, l'errore incolpevole quando la sentenza di divorzio è intervenuta molti anni prima della chiamata in causa.
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DIFENSORE
Oggetto: Perquisizione, ispezione e sequestro nello studio legale - Garanzie di liberta - Atti non attinenti all’oggetto di alcuna difesa - Non sussiste.
sentenza 14240, sezione Sesta del 04-04-2023 (C.p.p. art. 103)
Le garanzie previste dall’articolo 103 Cpp sono funzionali all’attività di difensore sia che venga svolta nei riguardi di un soggetto nel procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è disposto, sia che l’attività sia stata esercitata in un diverso procedimento laddove detta norma ha la finalità di garantire l’attività difensiva in modo libero e senza condizionamenti non a introdurre privilegi di casta: le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen. non sono volte alla tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la professione legale, ma sono rivolte nei confronti del soggetto che svolge un’attività difensiva in ragione di uno specifico mandato ricevuto, essendo essenzialmente apprestate in funzione della garanzia del diritto di difesa dell’imputato: ne consegue che le garanzie in pertanto non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all’articolo 103 Cpp debbano essere compiuti nei confronti di un esercente la professione legale indagato e non siano attinenti all’oggetto di alcuna difesa.
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APPELLO
Oggetto: IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL’APPELLANTE - Costituzione con “velina” - Copia priva di indicazioni sulla notifica - Omessa produzione da parte dell’appellato di copia dell’atto con indicazioni sulla notifica - Mancata richiesta tempestiva di rimessione in termini dell’appellante - Conseguenze - Improcedibilità.
ordinanza 9269, sezione Terza del 04-04-2023 (C.p.c. art. 348, 153, 156, 165, 350, 347)
La costituzione in giudizio dell’appellante con il deposito della copia dell’atto di citazione in luogo dell’originale determina l’improcedibilità del gravame, ai sensi dell’articolo 348, comma 1, Cpc, ove la velina non contenga alcuna indicazione sull’avvenuta notifica, né la stessa possa trarsi dall’atto prodotto dall’appellato, e l’appellante abbia depositato l’originale dell’atto di citazione notificato oltre l’udienza di comparizione, senza richiedere la rimessione in termini, atteso che, in detta situazione, il giudice, all’udienza ex articolo 350 Cpc, è nell’impossibilità di verificare la tempestiva costituzione in causa dell’appellante.
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Avvocati - Compenso professionale - Liquidazione - Nota specifica relativa ai costi sostenuti - Liquidazione inferiore - Assenza di motivazione - Legittimità - Esclusione.
ordinanza 9460, sezione Seconda del 06-04-2023
In tema di spese di giudizio, il giudice che liquida le spese non può diminuire il compenso dell'avvocato senza motivare sulla riduzione delle singole voci. La regola peraltro va estesa anche al riconoscimento degli esborsi se il professionista ha presentato una nota specifica relativa ai costi sostenuti.
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Illegittima, se immotivata, la liquidazione degli esborsi in misura inferiore alla nota spese
Cassazione ordinanza n. 9460 del 6 aprile 2023.
La regola è stata poi estesa anche al riconoscimento degli esborsi, essendosi precisato che, in presenza di una nota specifica relativa alle spese ed ai diritti di procuratore, ove il giudice non liquidi il tutto in conformità della nota medesima, deve indicare gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi, in modo da rendere possibile, attraverso il riscontro di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione.
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Avvocati I.N.P.S. - I.V.A. e C.P.A. - Liquidazione - Esclusione - Ragioni
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Marzo 2023, n. 6346. Pres. Manna. Est. Cavallari.
Agli avvocati dell'I.N.P.S. non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati.
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CASSAZIONE PENALE
PROCESSO
Oggetto: Appello cd. “cartolare” - Conclusioni difensive - Invio con modalità telematica - Attestazione del deposito da parte della cancelleria - Tempestivo invio dell’atto - Non sussiste - Omesso esame della Corte d’appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità
sentenza 15246, sezione Terza del 12-04-2023 (D.l. 28.10.2020, n. 137, 23 bis) (L. 18.12.2020, n. 176, art. 1)
Deve ritenersi che nel rito cartolare d’appello svoltosi ai sensi dell’articolo 23 bis della legge 176/20 l’«attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata» redatta dalla cancelleria costituisca l’unica forma realmente dimostrativa del tempestivo ed effettivo invio dell’atto difensivo per posta elettronica certificata: in assenza di tale attestazione, il ricorso per cassazione risulta privo della necessaria allegazione di quanto si assume avvenuto, vale a dire il mancato esame delle conclusioni difensive da parte della Corte d’appello, con conseguente inammissibilità.
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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Atto introduttivo del giudizio - Procuratore domiciliatario - Studio legale - Consegna a mani dell’incaricato - Comunicazione di avvenuta notifica - Mancata spedizione al destinatario della comunicazione - Nullità - Sussiste
ordinanza 9823, sezione Prima del 13-04-2023 (L. 07.11.1982, n. 890, art. 7) (C.p.c. art. 101)
Deve essere annullato l’intero giudizio dopo che la parte risulta dichiarata contumace dal momento che è nulla la notifica dell’atto introduttivo eseguita presso lo studio legale ma non a mani del procuratore domiciliatario bensì a un suo incaricato laddove non c’è prova che sia stata spedita al destinatario dell’atto la Can, comunicazione di avvenuta notifica, dal momento che l’avvocato non è una persona giuridica.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Avvocati - Liquidazione del compenso - Diminuzione - Oltre la metà dei valori medi delle tabelle - Ammissibilità - Esclusione - Motivi.
sentenza 10438, sezione Seconda del 19-04-2023
Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del dm. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Compensi professionali degli avvocati - Spese di lite - Assenza di diversa convenzione tra le parti - Inderogabilità dei valori minimi - Sussiste
ordinanza 10466, sezione Seconda del 19-04-2023 (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 4) (D.m. 08.03.2018, n. 37, art. 1)
In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al dm 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal dm 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.