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Giurisprudenza Avvocati (al 29/2/2020)

     

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Giurisprudenza Avvocati (29/2/2020)

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Tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione: improcedibilità indipendentemente dall'avvenuta trasmissione telematica nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.
Cassazione civile, sez. I, 07 Gennaio 2020, n. 104. Pres. De Chiara. Est. Paola Ghinoy.

Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sull'errore scusabile (nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'invio telematico), atteso che la normativa vigente non ammette ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione. (massima ufficiale)

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DIFENSORE
Oggetto: Impedimento a comparire - Legittimo impedimento - Adesione all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria - Istanza via posta elettronica certificata - Sussiste
sentenza 4655, sezione Seconda del 04-02-2020 (C.p.p. art. 420 ter)

La richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Giudizio disciplinare - Divieto di reformatio in peius - Applicabilità - Sussiste
sentenza 2506, sezione Unite del 04-02-2020

Deve essere annullata la sentenza emessa dal Consiglio nazionale forense a carico dell’avvocato incolpato dovendosi ritenere che il principio del divieto della reformatio in pejus sia applicabile anche in sede di giudizio disciplinare: ne consegue che, una volta escluso l’addebito - pure contestato all’incolpato - consistito nel non aver dato riscontro alla richiesta di chiarimenti fatta dal Coa, il Cnf non poteva legittimamente confermare l’entità della sanzione come inflitta dal primo giudice ma avrebbe dovuto computare la graduale riduzione della stessa, determinandola con esclusivo riguardo al primo illecito - consistito nel non aver partecipato a due udienze quale difensore di fiducia di distinti imputati senza allegare alcun legittimo impedimento e senza nominare, altresì, un sostituto processuale - del quale era stata ravvisata la sussistenza, in conformità alla prima decisione punto.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Raccomandata - Tracciamento - Sito web delle Poste Italiane - Documenti scaricati - Perfezionamento per compiuta giacenza - Sussiste
sentenza 4485, sezione Quinta del 03-02-2020 (C.p.p. art. 299)

Deve essere annullata con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame perché l’istanza dell’imputato volta a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari laddove essa non presenta il vizio di inammissibilità ex articolo 299 comma 4 bis Cpp poiché risulta che il difensore dell’imputato ha proceduto alla notificazione dell’istanza mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio risultante in atti della persona offesa, che non risulta assistita da difensore di fiducia e che non ha eletto né dichiarato domicilio ed essa si è perfezionata per compiuta giacenza in quanto risulta dai documenti scaricati dal sito web delle poste - cioè la stampa del tracciamento della raccomandata - che «la spedizione non è stata ritirata dal destinatario e sarà restituita al mittente, potendo lo stesso Tribunale accertare d’ufficio l’effettiva rispondenza dei documenti prodotti a quanto risultante dal sito web delle Poste italiane con una procedura di pochi secondi.

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TERMINI PROCESSUALI
Oggetto: Prima udienza di comparizione - Differimento - Convenuto - Termine per la costituzione del convenuto - Avvenuta perenzione - Rimessione in termini - Non sussiste
sentenza 2394, sezione Terza del 03-02-2020 (C.p.c. art. 166, 167, 168 bis)

Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’articolo 168 bis, comma 5, Cpc, intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’articolo 166 Cpc per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione In termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell’articolo 167 Cpc.

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Processo civile - Notificazioni - Notifica della sentenza di primo grado - Presso lo studio del domiciliatario - Elezione effettuata dallo stesso procuratore - Termine breve per impugnare - Sussistenza.
ordinanza 2396, sezione Terza del 03-02-2020

La notifica della sentenza allo studio del domiciliatario fa scattare il termine breve per impugnare. La mancata indicazione del nome del procuratore ad litem non determina infatti la nullità della comunicazione se è lo stesso difensore a portare a conoscenza delle parti la nuova elezione di domicilio.

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Causa previdenziale - Accertamento tecnico preventivo - Rigetto del ricorso - Condanna alle spese - legittimità - Inps difeso da un funzionario - Irrilevanza.
ordinanza 2588, sezione Sesta - L del 05-02-2020

Il rigetto dell’accertamento tecnico preventivo fa scattare la condanna alle spese anche se l’Inps è difeso da un funzionario. Il giudice, pertanto, è tenuto a liquidare il compenso spettante agli avvocati con una detrazione del venti per cento anche per le cause che non sono di lavoro.

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Notificato a mezzo del servizio postale universale - Ricevuta di spedizione - Mancato deposito - Avviso di ricevimento - Data certa - Tempestività - Sussiste.
ordinanza 2731, sezione Sesta -T del 05-02-2020 (D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 22, 53)

Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché dall’avviso di ricevimento si evinca in modo certo la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale.

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DIFENSORI
Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell’ammissione con sentenza - Impugnazione - Opposizione ex articolo 170 Tusg -
ordinanza 2871, sezione Terza del 06-02-2020 (D.p.r. 30.05.2002 n. 115 art. 136, 170)

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall’articolo 136 Tusg, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex articolo 170 dello stesso dpr 115/02, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’articolo 113 del dpr 115/02.

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Revoca del mandato all’avvocato - applicabile l'art 2237 c.c.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 9 gennaio 2020 n. 185

Non è applicabile al rapporto tra avvocato e cliente la normativa del mandato, ma quella che disciplina le prestazioni d'opera intellettuale. In particolare, va ritenuto applicabile l'art 2237 c.c., relativo al recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, e non l'art 2227 c.c. dettato in tema di recesso dei contratti in generale, con conseguente diritto del professionista, in caso di recesso del cliente, al solo rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, ma non al mancato guadagno. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 9 gennaio 2020 n. 185.

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Rifiuto della richiesta di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile - patrocinio dell'avvocato
Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2451

Rifiuto della richiesta di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile: il ricorso, avverso il rifiuto, deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale. Lo ha ribadito la Suprema Corte con l’ordinanza n. 2451 del 2020.

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Legittima la sospensione del difensore di fiducia che non partecipa alle udienze
Cassazione civile, sez. un., sentenza 4 febbraio 2020, n. 2506

Costituisce illecito disciplinare, sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre, la condotta dell’avvocato, il quale non abbia partecipato a due udienze quale difensore di fiducia di distinti imputati, senza allegare alcun legittimo impedimento e senza nominare, altresì, un sostituto processuale.

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Separazione: il procedimento ex art. 710 c.p.c. non prevede termini a difesa
Cassazione civile, sez. I, sentenza 10 febbraio 2020, n. 3028

Il procedimento ex art. 710 c.p.c. è idoneo ad assicurare il pieno sviluppo dei diritti di difesa e del contraddittorio attraverso la trattazione orale e non prevede il diritto delle parti ad un termine per presentare scritti difensivi.

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Forma scritta dell'accordo tra avvocato e cliente sull'entità del compenso professionale ex art. 2233, ult. comma, c.c.
Tribunale di Verona 5/12/2019

Non integra il requisito della forma scritta ad substantiam, richiesto dall'art. 2233, ultimo comma, c.c. per l'accordo tra avvocato e cliente sull'entità del compenso professionale una lettera indirizzata dal professionista al cliente nel quale il primo riepiloghi le cause che, fino a quel momento, aveva seguito per conto del cliente e quantifichi compensi che gli erano dovuti per tali attività, precisando che si trattava di posizioni per le quali erano "stati concordati i relativi importi dovuti". Anche a voler attribuire a tale dichiarazione valenza di confessione stragiudiziale del convenuto essa non sarebbe idonea ad integrare il predetto requisito formale atteso che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione: "Quando, per l'esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta, alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto" (ex plurimis Cass. sez. II, 21/02/2017, n.4431). Tale principio peraltro non è esattamente attinente al caso di specie atteso che la dichiarazione in esame fa riferimento alla conclusione di un accordo orale e non scritto sul compenso. La conseguenza è che il compenso spettante all'avvocato in tale caso va determinato sulla base dei parametri forensi.

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Liquidazione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio
Cassazione penale, sezioni Unite, sentenza 12 febbraio 2020 n. 5464

Con la sentenza n. 5464 del 220, le Sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se, nel giudizio di legittimità, la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell’art. 541 c.p.p., e alla emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a beneficio del difensore della predetta parte civile, ai sensi dell’art. 83, comma 2, d. p.r. 30 maggio 2002 n. 115, spetti alla Corte di cassazione ovvero al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

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Memoria difensiva - Inviata via posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice competente per la convalida - Sussiste
sentenza 5427, sezione Terza del 11-02-2020 (L. 13.12.1989, n. 401, art. 6) (D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, art. 48)

Deve ritenersi possibile la presentazione di richieste e memorie difensive al giudice competente per la convalida del divieto di assistere a manifestazioni sportive (cd. “Daspo”) anche tramite Pec, laddove l'oggetto del procedimento, attinente alla libertà personale e la particolare natura dello stesso, cartolare ed informale, nonché la fisiologica ristrettezza dei tempi entro cui deve concludersi il controllo di legalità di un atto che limita la libertà personale del soggetto, pena l’inefficacia delle relative prescrizioni, giustifica ampiamente l’uso del mezzo telematico, dovendosi osservare che tale soluzione interpretativa trova conferma nell’articolo 48 del codice dell’amministrazione digitale, ove la posta elettronica certificata e equiparata alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata, pur dando atto che la Pec può ritenersi produttiva di effetti solo se pervenuta presso la cancelleria del giudice competente per la convalida e non già ove la stessa sia giunta alla cancelleria centrale del tribunale.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Notificazione - A oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza - Alla parte personalmente - Inosservanza - Inammissibilità
ordinanza 3318, sezione Terza del 11-02-2020 (C.p.c. art. 330)

Deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione laddove la notificazione dell’atto di impugnazione, essendo decorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza reclamata, avrebbe dovuto compiersi alla parte personalmente, non potendo operare il rimedio della rinnovazione.

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parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Giudizio di legittimità - Spese processuali - Imputato ricorrente - Condanna generica - Cassazione - Sussiste - Decreto di liquidazione - Giudice del merito - Sussiste.
sentenza 5464, sezione Unite del 12-02-2020 (C.p.p. art. 541 ) (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 82, 83)

Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell’articolo 541 Cpp, alla condanna generica dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio e a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli articoli 82 e 83 del testo unico sulle spese di giustizia.

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FALLIMENTO - PASSIVO
Oggetto: Credito dell’avvocato che ha difeso il legale rappresentante - In vari procedimenti penali - Ammissione al passivo - Esclusione - Motivi.
ordinanza 3438, sezione Prima del 12-02-2020

Non va ammesso al passivo del fallimento della società il credito dell’avvocato che ha difeso il legale rappresentante. La legittimazione al rimborso che spetta all’amministratore nei confronti dell’ente, infatti, non dà luogo anche all’azione diretta del professionista.

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Pagamento dei compensi dell'Avvocato: la competenza quando l'opera è stata prestata in più gradi o fasi del giudizio
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 19 febbraio 2020, n. 4247. Presidente Curzio. Relatore Tria

Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, come modificato dalla lett. a) del comma 16 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 34, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.

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Notificazione di un atto su istanza di persona diversa dalla parte e dal suo difensore
Cass. VI 2415 4/1/2020

Legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 104, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purchè non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita. (Nella specie la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione di un reclamo, in quanto effettuata su istanza di persona diversa dalla parte e dal suo difensore)

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Morte del procuratore - Interruzione di diritto - Mancata pronuncia - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso - Legittimazione esclusiva della parte colpita dall'evento interruttivo
Cassazione civile, sez. III, 24 Gennaio 2020, n. 1574. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Antonietta Scrima.

La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza. (massima ufficiale)

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Parcella - Diminuzione per aver presentato solo la memoria di costituzione - Sussiste.
sentenza 3842, sezione Seconda Civile del 17-02-2020 (D.m. 140/2012)

Il compenso del legale può essere ridotto fino al 50% quando il professionista ha depositato solo la memoria di costituzione. Si applicano, in questo caso, le norme relative alla semplicità della controversia. Ma non solo. Il difensore non ha diritto all’aumento della parcella per l’azione cumulativa se la posizione processuale delle parti è identica.

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Avvocati - Studio associato - Credito professionale - Legittimazione dello studio nei confronti del cliente - Sussistenza - Motivi.
ordinanza 3850, sezione Seconda del 17-02-2020

Lo studio professionale è legittimato ad agire per il pagamento degli onorari degli avvocati associati. Il rispetto della personalità della prestazione, infatti, è compatibile con la titolarità del diritto di credito riconosciuto alla compagine.

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DIFENSORI
Oggetto: Posta elettronica certificata - Casella inibita alla ricezione - Comunicazione - Mediante deposito in cancelleria - Sussiste
sentenza 3965, sezione Sesta – T del 18-02-2020 (D.L. 18.10.2012, n. 179, art. 16) (D.m. 21.02.2011, n. 44, art. 20)

Deve affermarsi la validità della comunicazione mediante deposito in cancelleria dell’avviso di fissazione di udienza per omessa consegna imputabile al destinatario della Pec in quanto la casella risulta «inibita alla ricezione», dovendosi ritenere che il «soggetto abilitato esterno», nella specie il difensore della parte privata, sia venuto meno a una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di Pec e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica e inoltre osservare che nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso ai portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell’avvenuto deposito.

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Legittimo impedimento del difensore - Concomitante impegno professionale - Date ulteriori e ravvicinate - Rinvio dell'udienza - Sussiste.
sentenza 6392, sezione Seconda Penale del 18-02-2020 (C.p.p. art. 420 ter)

L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'articolo 420 ter, comma quinto, Cpp. a condizione che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato ed, infine, rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'articolo 102 Cpp. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (nel caso in esame, il difensore, nel presentare l’istanza, si è attenuto a questi parametri, senza che si potesse opinare l’esistenza di un arbitrio da parte dello stesso in ordine al procedimento da privilegiare, ovvero un intento dilatorio dello stesso dal momento che immediatamente indicava anche le ulteriori e ravvicinate date nelle quali poter presenziare).

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Credito professionale - Recupero - Controversia - Attività difensiva svolta in più gradi o fasi del giudizio - Domanda giudiziale dell’avvocato - Competenza - Ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa - Susisste.
sentenza 4247, sezione Unite del 19-02-2020 (D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, art. 34) (L. 13.06.1942, n. 794, art. 28)

Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex articolo 28 della legge 794/42, come modificato dalla lettera a) del comma 16 dell’articolo 34 del decreto legislativo 150/11, nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dall’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Contributo unificato doppio - Ammissione al gratuito patrocinio - Statuizione di condanna - Sussiste.
ordinanza 4181, sezione Lavoro del 19-02-2020 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 13 quater)

Sussistono i presupposti processuali per la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, atteso l’esito interamente negativo a nulla rilevando l’ammissione in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato - laddove il definitivo accertamento del diritto al beneficio da parte del competente giudice di merito in sede di liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato incaricato dal diretto interessato - trattando di un’obbligazione che sorge ex lege per effetto del rigetto integrale dell’impugnazione, ovvero della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a causa di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione. Qualora l’amministrazione constati la prenotazione a debito - come nel caso del patrocinio a spese dello Stato - le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza, tanto è vero che solo contro di esse può estrinsecarsi - se del caso - la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l’eventuale illegittima pretesa di riscossione.

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Patrocinio legale - Ente locale - Perfezionamento - Procura alle liti - Sufficienza - Sussiste
ordinanza 4446, sezione Seconda del 20-02-2020 (C.p.c. art. 83)

Nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiamè soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’articolo 83 Cpc, atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, dovendosi osservare che la nullità correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura non può concernere anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l’incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell’ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato - Revoca - Giudizio di legittimità - Competenza a provvedere - Giudice del rinvio - Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - Sussiste
sentenza 4315, sezione Unite del 20-02-2020 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 136) (C.p.c. art. 338 ) (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 13 quater)

In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero - nel caso di mancato rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Salvo il caso in cui la causa sia stata rimessa al giudice di rinvio, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 388 Cpc, è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 136 del testo unico per le spese di giustizia per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa.

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Processo telematico - Notifiche via Pec - Allegato illegibile - Inerzia del ricevente - Validità dell’atto - Sussiste.
ordinanza 4624, sezione Lavoro del 21-02-2020

Nell’ambito del processo telematico le notifiche si ritengono perfezionate anche se l’allegato in Acrobat Reader è illeggibile. In un’ottica di collaborazione, infatti, spetterebbe al difensore che l’ha ricevuta attivarsi per chiederne copia al collega.

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Avvocato - Diritto al compenso - Scadenza dell’obbligazione - Conclusione della controversia - Sussiste
ordinanza 4595, sezione Terza del 21-02-2020 (C.c. art. 1957, 2957)

Il diritto al pagamento del compenso professionale può essere fatto valere dall’avvocato dopo la conclusione del giudizio laddove la Corte d’appello ha errato nel ritenere che la sola presentazione all’ordine degli avvocati del parere di congruità della parcella costituisse il momento di scadenza dell’obbligazione ai sensi dell’articolo 1957 Cc, che invece che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo nell’ambito della controversia in cui il professionista ha assistito il cliente, sbagliando dunque a ritenere il legale decaduto dal proprio diritto di credito ai sensi dell’articolo 1957 Cc, per non avere coltivato la domanda nei confronti dei rappresentanti dell’associazione entro il semestre previsto dalla norma suddetta, facendo decorrere tale termine dalla data in cui l’Ordine degli avvocati emise il suo parere di congruità sulla parcella presentata dal legale.

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Il rapporto di inimicizia tra il difensore e il giudice non può fondare un’istanza di ricusazione
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 5 febbraio 2020, n. 4954

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da quattro soggetti, tutti coimputati e difesi dal medesimo avvocato, nei confronti di uno dei componenti del collegio giudicante dinanzi al quale è in corso il processo a loro carico, la Corte di Cassazione (sentenza 5 febbraio 2020, n. 4954) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto inapplicabile la causa di ricusazione inerente all'inimicizia tra il Giudice e le parti, nel caso in cui l'inimicizia riguardi invece il difensore degli imputati, sussistendo le medesime ragioni di pregiudizio, in considerazione dell'unicita' della parte, tecnicamente rappresentata dal difensore - ha, infatti, ribadito che le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice (od un suo prossimo congiunto) non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, posto che l'art. 36 lett. d), cui rinvia l'art. 37 c.p.p., limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave ai soli rapporti fra giudice (o un suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilita' di estensione analogica al difensore della parte privata, atteso che la norma fondamentale (l'art. 36, cui si riallaccia, in gran parte specularmente, l'art. 37) distingue espressamente il difensore e la parte privata, menzionando nelle lettere a), b), d), e) la parte privata quale titolare di posizione (sostanziale) obbligante il giudice all'astensione, e nelle sole lettere a) e b) il difensore quale portatore di posizione consimile.

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La prescrizione del credito professionale decorre dal deposito della sentenza
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4595

Secondo la Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4595, la conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2, c.c. individua quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.

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Notifica PEC: si perfeziona con l’avviso di mancata consegna?
Cassazione, sez. VI - 3, ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2755

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 2755 del 5 febbraio 2020, affida all’udienza pubblica la vicenda relativa a un ricorso notificato via p.e.c. al difensore dell'intimata, ai sensi della legge n. 53/94, con accettazione, da parte del sistema, ma senza consegna per "casella piena", ponendo la questione se, nell’ipotesi prospettata, la notifica possa considerarsi comunque perfezionata.

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Forma scritta dell’accordo tra avvocato e cliente sull’entità del compenso professionale ex art. 2233 c.c.

Lettera nella quale l’avvocato quantifichi il compenso dovutogli per una serie di incarichi precisando che era stato concordato – Sua idoneità ad integrare il requisito della forma scritta previsto dall’art. 2233, ultimo comma, c.c. – Esclusione – Conseguenze
Tribunale Verona, 05 Dicembre 2019. Est. Vaccari.

Non integra il requisito della forma scritta ad substantiam, richiesto dall’art. 2233, ultimo comma, c.c. per l’accordo tra avvocato e cliente sull’entità del compenso professionale una lettera indirizzata dal professionista al cliente nel quale il primo riepiloghi le cause che, fino a quel momento, aveva seguito per conto del cliente e quantifichi compensi che gli erano dovuti per tali attività, precisando che si trattava di posizioni per le quali erano “stati concordati i relativi importi dovuti”. Anche a voler attribuire a tale dichiarazione valenza di confessione stragiudiziale del convenuto essa non sarebbe idonea ad integrare il predetto requisito formale atteso che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione: “Quando, per l'esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta, alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto” (ex plurimis Cass. sez. II, 21/02/2017, n.4431). Tale principio peraltro non è esattamente attinente al caso di specie atteso che la dichiarazione in esame fa riferimento alla conclusione di un accordo orale e non scritto sul compenso. La conseguenza è che il compenso spettante all’avvocato in tale caso va determinato sulla base dei parametri forensi. (Redazione IL CASO.it)

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PAT: notifica del ricorso per motivi aggiunti alla PA costituita a indirizzo PEC dell’Indice IPA
T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, ordinanza 11 febbraio 2020, n. 209

Secondo l’ordinanza n. 209/2020 del Tar di Napoli, è nulla la notifica del ricorso per motivi aggiunti - in difetto di costituzione in giudizio del Comune, eventualmente rilevante ex art 44 comma 3 c.p.a. - effettuata al Comune all’indirizzo p.e.c. tratto dall’Indice PA (che peraltro a seguito delle modifiche apportate all’art. 16 ter della l. 221/ 2012 dall’art. 45 bis, comma 2, lett. a, del d.l. n. 90/2014 non è più stato inserito tra i registri pubblici da cui trarre gli indirizzi Pec della P.A), e non invece all’indirizzo p.e.c. del difensore dell’Amministrazione Comunale resistente, regolarmente comunicato nella memoria di costituzione in giudizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 43 comma 2 c.p.a che testualmente prevede che “Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile”.

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Abilitazione all’esercizio della professione conseguita in uno Stato membro e accertamento della provenienza del titolo da organismo abilitato al rilascio
Cassazione Sez. Un. Civili, 24 Dicembre 2019, n. 34429. Pres. Mammone. Est. Milena Falaschi.

Nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense del provvedimento di cancellazione dall'albo dell'avvocato stabilito per inefficacia del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro, l'accertamento della provenienza del titolo per l'esercizio della professione, da un organismo effettivamente abilitato a rilasciarlo nel proprio ordinamento, deve essere compiuto attraverso il ricorso al sistema IMI, obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede a tale sistema informativo, dovendosi escludere la legittimazione a partecipare al giudizio del predetto organismo quale soggetto onerato della prova di certificazione al rilascio dell'attestato abilitativo. (massima ufficiale)

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Avvocato: la prestazione deve ritenersi esaurita quando il giudice deposita la sentenza conclusiva del giudizio
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 21 febbraio 2020, n. 4595

Il contratto d'opera professionale è caratterizzato dal principio della "postnumerazione" di cui agli artt. 2225 e 2233 c.c., in virtù del quale principio il diritto dell'avvocato al pagamento del compenso professionale sorge solo quando la sua prestazione è esaurita, e la sua prestazione deve ritenersi esaurita quando il giudice dinanzi al quale ha svolto il patrocinio deposita la sentenza conclusiva del giudizio.
E poiché l'art. 2957 c.c., comma 2, fa decorre la prescrizione presuntiva del diritto all'onorario professionale dalla conclusione del giudizio per il quale l'opera professionale è stata svolta, solo da tale momento l'obbligazione può dirsi "scaduta", ed il relativo diritto può essere fatto valere.
[Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha errato nel ritenere che la sola presentazione all'ordine degli avvocati del parere di congruità della parcella costituisse il momento di "scadenza dell'obbligazione" ai sensi dell'art. 2957 c.c.; per le stesse ragioni, e per i medesimi fini, irrilevante era il momento in cui l'avvocato depositò la propria comparsa conclusionale, in quanto il dies a quo del termine di decadenza andava ravvisato nel deposito della sentenza conclusiva del giudizio.]

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Spetta al CNF conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione, diniego di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale degli avvocati
Cassazione Sez. Un. Civili, 24 Dicembre 2019, n. 34429. Pres. Mammone. Est. Milena Falaschi.

A norma dell'art. 36 della l. n. 247 del 2012 - il quale riproduce, nella sostanza, una disposizione già precedentemente in vigore perché contenuta nel r.d.l. n. 1578 del 1933 - spetta al Consiglio Nazionale Forense la competenza a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, emessi dai Consigli dell'Ordine degli avvocati, così integrandosi una ipotesi di giurisdizione speciale. (massima ufficiale)

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Avvocati: prescrizione dell'azione disciplinare per fatti costituenti reato
Cass. S.U. 24/1/2020 n. 1609

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare essendo collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.

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Avvocato - Cancellazione dell'avvocato dall'Albo - Carenza dei requisiti ex art. 17 l. n. 247 del 2012 - Violazione delle norme sul procedimento - Conseguenze - Fattispecie
Cassazione Sez. Un. Civili, 24 Dicembre 2019, n. 34429. Pres. Mammone. Est. Milena Falaschi.

In tema di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, le funzioni al riguardo svolte dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non disciplinare; pertanto le eventuali violazioni delle norme sul procedimento medesimo non comportano una nullità processuale ma determinano vizi di legittimità del provvedimento di cancellazione che si differenziano in ragione del regime giuridico delle decisioni, a seconda che le stesse siano state adottate da organi collegiali reali (che necessitano dell'unanimità) o virtuali, i quali deliberano con il voto favorevole della maggioranza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che nel passaggio da un'udienza all'altra il collegio era stato integrato da dodici a quattordici componenti, risultando comunque rispettato il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni). (massima ufficiale)

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Avvocato - Diritto al compenso - Scadenza dell’obbligazione - Conclusione della controversia - Sussiste
ordinanza 4595, sezione Terza del 21-02-2020 (C.c. art. 1957, 2957)

Il diritto al pagamento del compenso professionale può essere fatto valere dall’avvocato dopo la conclusione del giudizio laddove la Corte d’appello ha errato nel ritenere che la sola presentazione all’ordine degli avvocati del parere di congruità della parcella costituisse il momento di scadenza dell’obbligazione ai sensi dell’articolo 1957 Cc, che invece che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo nell’ambito della controversia in cui il professionista ha assistito il cliente, sbagliando dunque a ritenere il legale decaduto dal proprio diritto di credito ai sensi dell’articolo 1957 Cc, per non avere coltivato la domanda nei confronti dei rappresentanti dell’associazione entro il semestre previsto dalla norma suddetta, facendo decorrere tale termine dalla data in cui l’Ordine degli avvocati emise il suo parere di congruità sulla parcella presentata dal legale.

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Ordinanza di convalida - Decreto di espulsione - Diritto di difesa - Mancata partecipazione del legale di fiducia - Nullità.
ordinanza 4806, sezione Prima del 24-02-2020

La Corte Costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 13, comma 5 bis, del Dlgs. n. 286/98, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 51 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002, nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida dovesse svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa, ha valorizzato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile, vale a dire nel diritto di essere ascoltato dal giudice con l’assistenza di un difensore. A tale direttiva si è conformato il legislatore prevedendo nella nuova formulazione dell’articolo 13, comma 5 bis, del decreto citato che l'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito; l'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice lì tiene l'udienza; lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. In base a tali disposizioni, il destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ha diritto di essere tempestivamente informato dell'udienza di convalida e ha diritto, altresì, di farsi assistere all‘udienza da un difensore di fiducia.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Atto - Deposito telematico - Rilascio della ricevuta di avvenuta consegna - Perfezionamento - Irricevibilità per irregolarità fiscale - Non sussiste
ordinanza 5372, sezione Prima del 27-02-2020 (D.L. 18.10.2012, n. 179, art. 16 bis) (L. 24.12.2012, n. 228, art. 1) (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art 285)

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia e da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie.

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Patrocinio o consulenza infedele - Mancata costituzione in giudizio - Scelta processuale neutra - Nocumento all’assistito - Linea difensiva - Mancata verifica - Non sussiste.
sentenza 8142, sezione Sesta del 28-02-2020 (C.p. art. 380)

È bene ribadire che il delitto di patrocinio o consulenza infedele richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore Irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, In secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest’ultima: ne consegue che la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste laddove la mancata costituzione |n giudizio, come anche la contumacia, rappresenta un dato processuale neutro rispetto all’incidenza che una tale scelta processuale può esplicare sulla tutela dell’interesse della parte assistita, tanto da non poter essere considerata neppure alla stregua di una condotta infedele ove si prescinda delle peculiarità del procedimento giudiziario e dagli effetti che in concreto tale scelta possa avere perla migliore difesa della parte assistita.

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Avvocati - Spese di giudizio - Difesa nei confronti di più amministrazioni pubbliche - Aumento dell’onorario del venti per cento - Legittimità.
sentenza 5602, sezione Prima del 28-02-2020

L’onorario dell’avvocato deve essere maggiorato se la difesa del cliente è svolta contro più amministrazioni. È irrilevante, in proposito, che i Ministeri coinvolti nella controversia abbiano assunto la stessa posizione processuale.

 
 

 

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