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Giurisprudenza avvocati 31/8/2021

Dettagli della notizia

Giurisprudenza Avvocati (31/8/2021)

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DIFENSORE
Oggetto: Legittimo impedimento - Istanza di comunicazione di concomitante impegno professionale - Inviata due giorni prima del processo - Differimento - Non sussiste.
sentenza 25114, sezione Seconda Penale del 01-07-2021

L'udienza non può essere rinviata se il difensore comunica via pec il concomitante impegno professionale due giorni prima della celebrazione del processo. L'istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale è caratterizzata da requisiti di ammissibilità quali la sua tempestiva presentazione.

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DIFENSORE
Oggetto: Atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata - Fascicolo processuale - Annotazione di cancelleria - Insussistenza - Atto in formato digitale - Prova dell’avvenuto recapito - Stampa della ricevuta di avvenuta consegna - Non sussiste - Messaggio del gestore di posta elettronica certificata attestante l’avvenuto recapito nella casella del destinatario - Originale informatico - Produzione in giudizio - Necessità - Sussiste.
sentenza 25366, sezione Prima del 02-07-2021 (D.L. 28.10.2020, n. 137, art. 24)

In tema di processo penale telematico, di fronte dell’assenza negli atti processuali della prevista annotazione di cancelleria, atto avente efficacia dimostrativa del pervenimento della comunicazione, la parte che intende dimostrare di avere effettivamente inviato, secondo le previsioni introdotte dall’articolo 24 del decreto legge 137/20, un atto in formato digitale che non risulti inserito nel fascicolo processuale, ha l’onere di allegare la prova di ciò e tale non è la «stampa» della «ricevuta di avvenuta consegna» estratta dall’applicazione di posta elettronica in uso all’utente, laddove in mancanza delle annotazioni e attestazioni di cancelleria previste dall’articolo 24, comma quinto, del decreto legge 137/20, la prova dell’avvenuto recapito deve essere fornita dal soggetto che ha inviato l’atto unicamente per mezzo della produzione in giudizio dell’originale informatico del messaggio del gestore di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuto recapito nella casella del destinatario.

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Revoca del mandato legittima solo se il difensore non agisce in concreto a tutela del patrocinato
Cassazione civile, sez. I, sentenza 2 luglio 2021, n. 18770

Non è la mera allegazione dell'essere venuta meno - per qualsiasi ragione non importa se giustificata («a torto o a ragione») - la fiducia nei confronti del patrocinatore nominato dal garante, che può consentire al garantito di sottrarsi agli obblighi derivanti dal patto di manleva, ma è solo l'accertato svolgimento dell'attività difensiva non nell'interesse del patrocinato che può consentire al medesimo la revoca di colui che non agisca, in concreto, come suo effettivo «difensore». Il limite del perseguimento dell'interesse del patrocinato, pertanto, non può in alcun caso essere superato, pena la lesione del diritto fondamentale, ed indisponibile, nel suo contenuto essenziale, del diritto di difesa in giudizio, costituzionalmente garantito.

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Licenziamento per giusta causa - Avvocato che svolge la professione senza autorizzazione - Sussiste.
ordinanza 19310, sezione Lavoro del 07-07-2021

Scatta il licenziamento per giusta causa a carico dell’avvocato dirigente del Comune che svolge, senza alcuna autorizzazione, attività giudiziale e stragiudiziale per suo conto. L’ente locale ha quaranta giorni per la contestazione disciplinare dalla conoscenza della notizia.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Prestazioni professionali - Abrogazione del sistema delle tariffe - Procedimento per ingiunzione - Parere della competenza associazione professionale - Parametri forensi - Sussiste
sentenza 19427, sezione Unite del 08-07-2021 (D.l. 24.01.2012, n. 1, art. 9) (C.p.c. art. 636, 633)

In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, non ha determinato, in base all’articolo 9 del provvedimento citato, l’abrogazione dell’articolo 636 Cpc. Anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, dunque, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli articoli 633 e 636 Cpc, ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla legge 247/12 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.

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Decreto ingiuntivo - Ottenuto da un avvocato per il pagamento del compenso - Conferimento dell’incarico indicato nell’ingiunzione - Obbligo di pagare l’imposta di registro in misura fissa - Sussistenza - Motivi.
ordinanza 19408, sezione Quinta del 08-07-2021

In materia di imposta di registro, l’avvocato deve pagare l’imposta sul mandato indicato nel decreto ingiuntivo ottenuto per avere il compenso. L’atto di conferimento dell’incarico difensivo, infatti, è soggetto a registrazione in misura fissa.

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Emergenza epidemiologica Covid-19 - Atti difensivi - Deposito in modalità telematica - Indirizzo di posta elettronica certificata - Diverso da quello individuato dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia - Inammissibilità
sentenza 26009, sezione Terza del 08-07-2021 (D.l. 28.10.2020, n. 137, art. 24)

In tema di invio telematico dell’atto da parte del difensore nel procedimento penale il riesame deve essere trasmesso, a pena d’inammissibilità, o alla posta elettronica certificata del Tribunale del riesame o all’indirizzo individuato dal provvedimento emesso il 9 novembre 2020 dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia: ne consegue che è inammissibile il riesame proposto a una casella di posta elettronica diversa.

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D.M. n. 55/14: parametri da applicare alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del decreto
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 13 luglio 2021, n. 19989

In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata

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Notifica PEC irrituale: non è nulla se si raggiunge lo scopo
Cassazione civile, Sez. VI - 3, ordinanza 15 giugno 2021, n. 16929

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

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Emergenza epidemiologica Covid-19 - Atti difensivi - Deposito in modalità telematica - Indirizzo di posta elettronica certificata - Diverso da quello individuato dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia - Ammissibilità - Raggiungimento dello scopo - Sanatoria dell’atto viziato - Sussiste
sentenza 26595, sezione Terza del 13-07-2021 (D.l. 28.10.2020, n. 137, art. 24)

Deve ritenersi ammissibile l’istanza di riesame proposta contro il decreto di perquisizione e il sequestro probatorio pur essendo stato utilizzato dal difensore un indirizzo di posta elettronica certificata abilitato alla ricezione degli atti diverso rispetto a quello individuato con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del ministero della Giustizia, dovendosi osservare che in sede di conversione decreto legge 137/20 (approvato durante l’emergenza epidemiologica Covid-19), intervenuta a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione 176/20, è stato inserito nell’articolo 24, un comma 6-decies, il quale, con disposizione avente efficacia evidentemente retroattiva ed a contenuto sostanzialmente sanatorio di eventuali precedenti irregolarità, fa salvi gli effetti degli atti impugnatori depositati nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del decreto legge e quella della legge di conversione, a condizione che gli stessi siano stati inviati, completi nelle altre formalità richieste, alla «casella di posta elettronica del giudice competente», sebbene questa non corrisponda ad uno degli «indirizzi Pec degli uffici destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici», dovendosi inoltre osservare che il principio della sanatoria dell'atto viziato per il raggiungimento del suo scopo ha ormai assunto una valenza generale e trova implicita affermazione anche nel processo penale, laddove nella specie l’atto ha perfettamente raggiunto il suo scopo di costituire tempestivamente il rapporto processuale di impugnazione.

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Notificazione telematica - Forme digitali - Violazione - Inesistenza - Non sussiste
ordinanza 20214, sezione Sesta – 1 del 15-07-2021 (L. 21.01.1994, n. 5, art. 9)

Le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di “inesistenza” della notifica, figura che, soltanto, non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Procedimento disciplinare - Incolpato - Conversazione - Registrazione fonografica - Effettuata di nascosta da un soggetto legittimato a partecipare alla conversazione - Riproduzione meccanica - Utilizzabilità - Sussiste
sentenza 20384, sezione Unite del 16-07-2021 (C.D.F. art. 22, 29) (C.c. art. 2712) (C.p.p. art. 234)

Deve ritenersi utilizzabile nel procedimento disciplinare contro l’avvocato la registrazione fonografica effettuata di nascosto nello studio legale da un soggetto legittimato a partecipare alla conversione dovendosi ritenere che si tratti di riproduzione meccanica ex articolo 2712 Cc e in quanto tale mezzo di prova ammissibile nel processo civile, che in campo penale essa costituisce prova documentale utilizzabile in dibattimento e che l’utilizzo non risulta precluso dal codice privacy.

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Non c’è legittimo impedimento se l’auto dell’avvocato viene rimossa con carro attrezzi
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 19 luglio 2021, n. 20557

Il prelievo forzoso con un carro attrezzi dell'automobile privata del procuratore del ricorrente, peraltro avvenuto in sua presenza e in orario successivo all'inizio dell'udienza, non costituisce alcun legittimo impedimento, dovendosi considerare tale solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà.

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Comunicazioni e notificazioni - Difensori delle parti - Indirizzo di posta elettronica certificata - Omessa istituzione o comunicazione della PEC - Conseguenze - Indicazione nell’atto difensivo di indirizzo di altro difensore - Irrilevanza
Cassazione civile, sez. I, 07 Giugno 2021, n. 15783. Pres. De Chiara. Est. Falabella.

Le comunicazioni al difensore, per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando il difensore non abbia provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo PEC, dovendo escludersi che la cancelleria sia tenuta ad effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di altro difensore presso il quale quello nominato abbia dichiarato di voler ricevere le notifiche. (massima ufficiale)

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Patrocinio a spese dello Stato cittadini extra UE: dichiarazione sostitutiva in mancanza di risposta consolare
Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 2021, n. 157

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), nella parte in cui non consente al cittadino di uno Stato non aderente all’UE di presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione sui redditi prodotti all’estero, qualora dimostri – provando di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza – l’impossibilità di produrre la richiesta documentazione, poiché è irragionevole e lesivo dei principi di tutela giudiziale che sia addebitato al medesimo richiedente anche il rischio dell’impossibilità di procurarsi la specifica certificazione richiesta.

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Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato - Ricorso straordinario per cassazione - Termine di breve di impugnazione - Decorrenza - Dalla notificazione dell’ordinanza
Cassazione civile, sez. II, 23 Giugno 2021, n. 18004. Pres. Gorjan. Est. Rossana Giannaccari.

In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell'ordinanza medesima e, in mancanza, in quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (massima ufficiale)

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Compenso - Opposizione - Con ricorso - Transazione - Compensazione spese - Sussiste.
ordinanza 20545, sezione Seconda Civile del 19-07-2021 (C.p.c. art. 348 bis, 348 ter)

Si all’opposizione del cliente contro l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato anche se l’assistito contesta la debenza del compenso al professionista: è escluso che il rimedio debba essere esperito con rito ordinario, avviato con citazione. Ma non basta. Le spese di giudizio sono compensate, nonostante la transazione, quando i motivi sono fondati.

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Impugnazione - Deposito della sentenza - Mancata comunicazione di cancelleria - Parte costituita in giudizio - Stato del procedimento - Onere di verifica - Sussiste - Rimessione in termini - Non sussiste
ordinanza 20656, sezione Tributaria del 20-07-2021 (C.p.c. art. 153, 327) (D.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 38)

Il contribuente costituito in giudizio deve rispettare gli ordinari termini di impugnazione anche se la segreteria della commissione non comunica la data dell’udienza e del deposito della sentenza, avendo la parte costituita in giudizio l’onere di verificare lo stato del procedimento, senza doversi affidare alle comunicazioni della cancelleria: ne consegue che, anche ove non vengano trasmesse dalla commissione le notizie sulla fissazione dell’udienza di discussione e sull’avvenuto deposito della sentenza, i termini di impugnazione rimangono quelli stabiliti per legge, senza possibilità di ottenere una rimessione in termini per non aver avuto contezza dell’esito del giudizio, rientrando nei compiti professionali del difensore della parte, che sia costituita in giudizio a mezzo di un avvocato, verificare, qualora non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, se a causa di un mancato adempimento di cancelleria siano state svolte attività processuali a sua insaputa.

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Giudizio di appello - Notifica dell’atto di impugnazione - Al difensore revocato in primo grado - Inesistenza - Esclusione - Nullità sanabile - Costituzione dell’intimato o rinnovazione dell’atto - Sufficienza.
sentenza 20840, sezione Terza del 21-07-2021

In materia processuale, la notifica dell’atto di appello al difensore revocato è sanabile con la costituzione dell’intimato o la rinnovazione. In questo caso, infatti, è configurabile un’ipotesi di nullità perché l’inesistenza si verifica solo quando è stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali.

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Contumacia - Causa - Iscrizione a ruolo - Fascicolo telematico - Sussiste - Attestazione di cancelleria - Contraria indicazione - Requisiti formali - Non sussiste
ordinanza 20841, sezione Terza del 21-07-2021 (C.c. art. 1176, 1227) (C.p.c. art. 101, 156)

Deve escludersi che i convenuti rimasti contumaci nel primo grado abbiano subito una violazione del loro diritto di difesa laddove a seguito dell’iscrizione a ruolo della causa, il giudice designato aveva differito la prima udienza con decreto firmato digitalmente e depositato, di guisa che i convenuti avrebbero potuto accedere al fascicolo informatico, mentre il documento cartaceo prodotto dai convenuti e contenente la contraria attestazione della cancelleria non era sufficiente a dimostrare la tesi difensiva degli appellanti perché carente dei necessari requisiti formali e di data certa.

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Udienza - Istanza di rinvio - Emergenza epidemiologica Covid-Invio - Indirizzo di posta elettronica certificata - Diverso da quello individuato dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia - Ammissibilità - Raggiungimento dello scopo - Sanatoria dell’atto viziato - Sussiste
sentenza 28679, sezione Sesta del 22-07-2021 (D.l. 28.10.2020, n. 137, art. 24)

Deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza che dichiara inammissibile l’istanza di differimento dell’udienza perché inviata presso una casella di posta elettronica diversa da quella espressamente dedicata al deposito degli atti presso l’ufficio giudiziario destinatario, dovendosi ritenere che nel momento in cui l’atto è a disposizione del giudice, ancorché trasmesso ad una diversa casella di Pec, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validità ed efficacia del deposito poiché può ritenersi raggiunta la finalità dell’autore dell’invio.

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DIFENSORE
Oggetto: Omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia - Nullità insanabile dell’udienza - Sussiste
sentenza 29011, sezione Prima del 23-07-2021 (C.p.p. art. 179, 178)

L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli articoli 178, comma primo lettera c), e 179, comma primo Cpp, quando di esso è obbligatoria la presenza.

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PROCESSO
Oggetto: GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - PROCESSO - IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA Processo civile telematico - Redazione della sentenza in formato elettronico - Pubblicazione - Modalità - Decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione - Individuazione.
ordinanza 21192, sezione Prima del 23-07-2021 (C.p.c. art. 327, 133)

In tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all’articolo 327 Cpc, si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, in quanto è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati e consente, inoltre l’estrazione di copia cartacea o informatica, da attestarsi conforme da parte dei soggetti abilitati, compresi i difensori.

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Deontologicamente corretto il difensore d’ufficio che contatta il proprio assistito via whatsapp
Consiglio Nazionale Forense 20 febbraio 2021, n. 28/21

Non costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore d’ufficio, solleciti un incontro con la parte assistita mediante messaggistica di testo e che chieda il compenso per tale attività.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Manifestamente infondato - Colpa grave - Abuso del processo - Condanna al pagamento di una somma - Pari al doppio delle spese del giudizio di legittimità - Sussiste
ordinanza 21408, sezione Terza del 26-07-2021 (C.p.c. art. 96)

Laddove il ricorso di legittimità risulta manifestamente inammissibile la proposizione dell’impugnazione deve ritenersi avvenuta con colpa grave e costituisce un evidente abuso dello strumento processuale da parte del ricorrente, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori - professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’articolo 2049 Cc - sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare un’impugnazione di legittimità non suscettibile di accoglimento, stimandosi equo determinare l’importo di tale condanna nella misura pari al doppio di quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità in favore della parte contro ricorrente.

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Spese - Compensazione - Sofferenza morale del soccombente - Rilevanza - Sussiste.
ordinanza 21400, sezione Sesta – 3 del 26-07-2021 (C.p.c. art. 92)

Il giudice può decidere di compensare le spese quando è molto alta la sofferenza morale a stare in giudizio della parte soccombente. Insomma, sulla divisione dei costi hanno sempre un gran peso le ragioni che inducono la parte a partecipare al processo.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: D’ufficio - Liquidazione in caso di assistito irreperibile - Limiti.
ordinanza 21646, sezione Seconda Civile del 28-07-2021

Il difensore d’ufficio non incassa la liquidazione del suo compenso dal Ministero se prima non dimostra di aver cercato l’assistito irreperibile nel Comune e nelle frazioni. È rilevante che l’indagato abbia partecipato fisicamente alle udienze.

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PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - Ricorso - Assenza del deposito della documentazione - Improcedibilità - Conforme.
sentenza 21905, sezione Seconda Civile del 30-07-2021 (C.p.c. Art. 369)

E' improcedibile il ricorso se manca il deposito della documentazione comprovante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

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PCT: la prova mediante deposito cartaceo
Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza 15 luglio 2021, n. 20214

Solo quando non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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Notifica dell’appello al domicilio digitale del difensore estratto da Re.G.Ind.E e Ini-Pec
Cassazione civile, sez. I, sentenza 3 febbraio 2021, n. 2460

La Cassazione precisa che le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso il domicilio digitale coincidente con l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito, estratto da un pubblico registro, e, quindi, indistintamente, da quelli denominati INI-PEC e Re.G.Ind.E.

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PCT: inammissibile la costituzione via PEC nei procedimenti del GdP
Giudice di Pace Ferrara, 18 giugno 2021

È inammissibile la costituzione via pec nei procedimenti celebrati avanti al Giudice di Pace, non essendo intervenuta alcuna normativa che consenta tale modalità.

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PPT: il P.M. non può spedire l’atto di impugnazione a mezzo PEC
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 20 luglio 2021, n. 28036

In materia processuale, le modifiche apportate, in sede di conversione, all’art. 24 d. l. 28 settembre 2020, n. 137, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, consentono nel circoscritto arco temporale considerato dalla normativa speciale dettata per l’emergenza epidemiologica, la spedizione di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, con la posta elettronica certificata.

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Il pagamento del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può essere chiesto con autonomo giudizio contro il Ministero della Giustizia
Tribunale di Bologna II sez. 17/2/2021

La domanda di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va proposta nel rispetto della disciplina, in punto di competenza e di rito (oltre che di criteri di liquidazione), prevista dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, non instaurando un autonomo giudizio di cognizione ordinaria contro il Ministero della Giustizia innanzi al tribunale in composizione monocratica.

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Revoca del mandato; mancato pagamento del compenso all’avvocato; condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Cassazione civile, sez. II, sentenza 23 agosto 2021, n. 23298

È legittima la statuizione di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3 c.p.c., pronunziata nei confronti della cliente che, dopo aver revocato il mandato al suo avvocato, aveva pretestuosamente rifiutato di pagargli il compenso per la prestazione professionale.

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PEC: la notifica telematica alla PA è valida solo se effettuata all’indirizzo tratto dal Reginde
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 25 agosto 2021, n. 23445

Nell'ipotesi di indirizzo del destinatario presente, sia nel REginde, che nell'IPA, l'unica notifica valida è quella effettuata all'indirizzo Reginde; tale regola si applica anche al caso in cui l'indirizzo PEC compaia esclusivamente nel registro IPA e anche se ciò dipenda dall'inadempimento dell'ente pubblico rispetto alla richiesta di comunicare al Reginde il proprio indirizzo telematico necessario per le notificazioni PEC ad effetti legali.

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Nulla la notifica presso il difensore d’ufficio anziché al domicilio eletto
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 24 agosto 2021, n. 31956

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva condannato l’imputato per una serie di reati sanzionati dall'art. 572 c.p. per aver maltrattato la convivente e il figlio minorenne, quest'ultimo anche spettatore delle condotte maltrattanti poste in danno della madre, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 24 agosto 2021, n. 31956 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la sentenza doveva ritenersi affetta da nullità in quanto era nulla la notifica presso il difensore anziché al domicilio eletto del decreto di rinvio, disposto d'ufficio, della udienza di comparizione in origine fissata dal decreto di citazione - ha affermato che la notificazione all'imputato del decreto di rinvio d’ufficio dovuto alla pandemia da Covid-19, eseguito presso lo studio del difensore d’ufficio invece che presso il domicilio ritualmente eletto dall’imputato, integra una nullità assoluta e non già un’ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto tale soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, potendosi qualificare come a regime intermedio solo ove la detta notifica sia stata eseguita in favore del difensore di fiducia dell'imputato, perché tanto consente di determinare una correlazione di fatto e una potenziale conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, laddove, diversamente, ove l’imputato sia difeso d’ufficio, la detta nullità non può che essere assoluta.

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Patrocinio a spese dello Stato e improcedibilità del ricorso per cassazione
Cass. II Sez. 30/7/2021 n. 21905

La constatata assenza, nel giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato impone l'applicazione dall'art. 369, comma 2, n. 1, c.p.c., che prevede l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell'indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369, vieppiù allorquando, come nel caso di specie, il provvedimento, che era valso per i giudizi di merito, sia stato revocato con efficacia retroattiva.

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