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Giurisprudenza avvocati 31/5/2021

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Giurisprudenza Avvocati (31/5/2021)

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Posta elettronica certificata - Destinatario tenuto per legge a munirsene - Saturazione della casella - Perfezionamento - Sussiste
sentenza 11559, sezione Lavoro del 03-05-2021 (D.L. 18.10.2012, n. 179, art. 16) (D.m. 21.02.2011, n. 44, art. 20

La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la casella Pec del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.

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Sinistro stradale - Risoluzione stragiudiziale - Assicurazione - Compenso al legale che ha assistito il danneggiato - Liquidazione - Vincolatività per le parti - Sussiste
ordinanza 11859, sezione Sesta - 2 del 06-05-2021 (D.l. 23.12.1976, n. 857, art. 3) (L. 05.03.2001, n. 57, art. 5)

La determinazione del compenso spettante al professionista per l’attività prestata ai fini della liquidazione di un indennizzo assicurativo conseguente a sinistro stradale, non è vincolata dalla quantificazione di tale voce effettuata dall’assicurazione in sede di liquidazione al danneggiato, atteso che la norma di cui all’articolo 3 del decreto legge 857/76, convertito con modifiche dalla legge 39/1977, e poi modificato dall’articolo 5 della legge 57/2001, non prevede che tale determinazione abbia efficacia nel rapporto tra danneggiato e professionista, anche in ipotesi di difformità o mancato accordo tra di essi avendo soltanto la funzione di norma di emersione del reddito professionale con finalità eminentemente fiscali.

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Processo telematico - Deposito dell’atto - Ricevuta di avvenuta consegna - Perfezionamento - Sussiste
sentenza 12422, sezione Lavoro del 11-05-2021 (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16 bis) (L. 24.12.2012, n. 228, art. 1) (D.l. 24.06.2014, n. 90, art. 51)

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda Pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall’articolo 16 bis, comma settimo, del decreto legge 179/12 (convertito, con modificazioni, in legge 221/12), inserito dall’articolo 1, comma 19, numero 2), della legge 228/12 e modificato dall’articolo 51, secondo comma, lettere a) e b), del decreto legge 90/2014 (convertito, con modificazioni, in legge 114/014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 155, commi 4 e 5, Cpc, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del dm 44/2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14,00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Imputato appellante - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Udienza - Provvedimento di rinvio - Con fissazione della nuova udienza di trattazione del ricorso - Notifica via Pec al solo difensore d’ufficio - Nullità - Assoluta e insanabile - Sussiste.
sentenza 18313, sezione Sesta del 11-05-2021 (C.p.p. disp. att. art. 173) (D.L. 17.03.2020, n. 18, art. 83)

In tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il provvedimento presidenziale di rinvio dell’udienza di trattazione dell’appello disposto ex lege ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del decreto legge 18/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 27/2020) con fissazione della nuova udienza di trattazione del ricorso può essere notificato all’imputato appellante mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema (Pec) del difensore, a norma del comma 14 del medesimo articolo 83, soltanto nel caso in cui sia assistito da un difensore di fiducia ovvero ricorra una delle ipotesi in cui la notifica deve essere effettuata per legge presso il difensore, anche se d’ufficio. Ne discende che, in assenza di quest’ultima condizione, la notificazione all’imputato appellante del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio a mezzo Pec a norma dell’articolo 83, comma 14, del citato decreto legge deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche dal difensore che abbia ricevuto la notifica.

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Diffamazione - Denuncia all'ordine degli avvocati - Irregolarità gravi - Lesione dei propri interessi economici - Toni sferzanti - Non sussiste.
sentenza 18689, sezione Quinta Penale del 12-05-2021 (C.p. art. 595)

Non costituisce diffamazione l'esposizione, pur attuata con toni sferzanti, di una legittima doglianza formulata in un contesto naturalmente conflittuale quale è quello delle procedure esecutive, da chi ritenga l'ingiusta lesione dei propri interessi economici coinvolti.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Addebiti ascritti all'incolpato anche in sede penale - Formule assolutorie - Autonoma valutazione del Consiglio nazionale forense - Condizioni.
sentenza 12902, sezione Unite Civili del 13-05-2021 (C.p.p. art. 653 ) (L. 31.12.2012, n. 247)

Nel processo disciplinare degli avvocati, novellato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha introdotto una autonoma valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense dei fatti ascritti all'incolpato, in via derogatoria rispetto alla generale previsione di cui all'articolo 653 Cpp, solo l'accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» riveste l'efficacia di giudicato, preclusiva di un'autonoma valutazione degli stessi fatti da parte del giudice disciplinare, non anche le diverse formule assolutorie perché «il fatto non costituisce reato o illecito penale», o perché il fatto «non è previsto dalla legge come reato.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Colpa professionale - Prescrizione della domanda intentata - Sufficienza ai fini dell’indennizzo - Esclusione - Obbligo di valutare il probabile esito della lite - Necessità.
ordinanza 13143, sezione Terza del 14-05-2021

La prescrizione della domanda non prova la colpa dell’avvocato se non si valuta il probabile esito della lite. Infatti l’affermazione secondo cui la perdita dell’azione va considerata come risultato negativo per il cliente del legale è meramente assertiva e al di sotto della sufficienza costituzionale.

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L’avvocato che manda una lettera offensiva ai colleghi è sanzionato
Cassazione civile, sez. un. sentenza 17 maggio 2021, n. 13168

Il dovere dell’avvocato di attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni non incontra un limite neppure nella tutela del diritto di difesa, e segnatamente nell'adempimento degli obblighi d'informazione connessi all'espletamento del mandato difensivo, imponendosi anche nella corrispondenza con il proprio cliente, nella quale l'eventuale dissenso dalle opinioni espresse o dalle strategie difensive adottate da altri avvocati e la critica di comportamenti processuali o extra-processuali da questi ultimi tenuti non possono mai eccedere la finalità informativa della comunicazione, che deve risultare non solo veritiera nel contenuto, ma anche pertinente all'adempimento dell'incarico professionale e continente nei toni usati.

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PCT: la mancata attestazione delle ricevute PEC non fa decorre il termine breve per il ricorso per cassazione
Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza 11 maggio 2021, n. 12396

Secondo la Cassazione civile, ai fini del decorso del termine breve, non assolve all’onere della prova della notifica tramite PEC della pronuncia impugnata, la mancanza di attestazione, da parte del difensore, di conformità delle ricevute di accettazione e consegna depositate in modalità analogica.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Credito professionale - Recupero - Controversia - Cliente - Decisione - Tribunale - Composizione collegiale - Nozione
ordinanza 13184, sezione Terza del 17-05-2021 (D.Lgs 01.09.2011, n. 150, art. 14) (C.p.c. art. 50 bis)

Le controversie fra cliente e avvocato per le spettanze professionali del legale rientrano nella riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’articolo 50 bis, comma 2, Cpc relativamente ai quali la riserva di collegialità viene pacificamente risolta in riserva di sola “decisione collegiale”; il che vuol dire che il collegio deve costituirsi almeno all’atto della decisione, essendo ben possibile, invece, che determinate funzioni siano deferite anche a magistrati singoli, fino alla trattazione della causa.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Responsabilità disciplinare degli avvocati - Rapporti con i colleghi - Avvocato contatta direttamente la controparte - Cfn - Sanzione disciplinare dell'avvertimento - Conforme.
sentenza 13167, sezione Unite Civili del 17-05-2021

In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del Codice deontologico che elencano i comportamenti che il professionista deve tenere nei rapporti con i colleghi, la parte assistita, la controparte, i magistrati e i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, previsti in via generale dalla legge professionale e dallo stesso Codice, sicché la loro inosservanza si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri, la quale non richiede un autonomo accertamento, a meno che non sia contestata in relazione a comportamenti diversi da quelli specificamente riconducibili alle predette disposizioni.

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Avvocati - Deontologia professionale - Censura per scritti offensivi contro i colleghi - Sussiste.
sentenza 13168, sezione Unite del 17-05-2021

Può essere censurato l’avvocato che usa espressioni offensive sui colleghi nelle raccomandate inviate alle parti. Ciò anche se i fatti criticati sono veri. Il codice deontologico gli impedisce di essere così diretto.

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Decreto di citazione - Domiciliatario - Avvocato sospeso dalla professione - Notifica - Natura - Difforme.
sentenza 19613, sezione Terza Penale del 18-05-2021

E' nulla la notifica del decreto di citazione all'imputato effettuata presso il domicilio del difensore d'ufficio in luogo del difensore di fiducia. E invero, la sospensione dall'esercizio dell'attività non fa venir meno la domiciliazione. E' valida la notifica all'imputato presso il difensore domiciliatario, ancorché sia stato sospeso o radiato dall'albo professionale, in quanto tali eventi non incidono sul rapporto e sugli effetti dell'elezione di domicilio. A riprova dell'autonomia dell'elezione di domicilio rispetto al mandato difensivo, la domiciliazione resta ferma anche in caso di revoca del mandato, dovendo essere revocata a sua volta espressamente. Tale nullità è considerata a regime intermedio nonché sanabile in caso di conoscenza effettiva dell'atto.

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Avvocato - Compenso per attività di difensore della curatela fallimentare - Liquidazione - Tariffe forensi - Condizioni.
sentenza 19684, sezione Sesta Penale del 18-05-2021

Il giudice, nell'individuare l'entità del credito vantato da un avvocato per l'attività professionale svolta, da ammettere al passivo della procedura di prevenzione, può s'i esercitare un potere discrezionale ancorandolo alle peculiarità di quella procedura, ma deve necessariamente tenere conto dei criteri fissati dalla normativa in materia di tariffe forensi: avendo questa Corte chiarito che il giudice penale (e, dunque, anche il giudice competente nella materia dell'applicazione delle misure di prevenzione), pur nell'ambito di una valutazione discrezionale ha comunque il dovere di fornire adeguata giusti?cazione della determinazione delle somme da liquidare per lo svolgimento di un'attività defensionale in ragione e della relativa congruità in funzione del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, tenuto conto dei limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense.

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Reclamo collettivo - Elezioni forensi - Rinnovo del consiglio dell'ordine - Assenza del conflitto d'interessi - Ammissibilità - Sussiste.
sentenza 13872, sezione Unite Civili del 20-05-2021

Il reclamo proponibile (articolo 28, comma 12, della l. n. 242/12) contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all'albo e a carattere neutro, prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l'interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l'ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall'altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all'azione.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: DISTRAZIONE DELLE SPESE - Procuratore della parte vittoriosa - Cliente - Intera somma dovuta - Per competenze professionali e spese - Sussiste
ordinanza 14082, sezione Sesta - 2 del 21-05-2021 (C.p.c. art. 93)

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore: ne consegue che resta pertanto la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.

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Avvocato - Oggetto: Domande - Distinti diritti di credito - Relativi a un unico rapporto di durata fra le parti - Proponibilità in separati processi - Condizioni - Insussistenza dell’unicità del rapporto - Sufficienza - Non sussiste
ordinanza 14143, sezione Seconda del 24-05-2021 (C.c. art. 1175, 1375, 2909 ) (C.p.c. art. 115, 104)

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno o soltanto alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’articolo 104 Cpc, con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti.

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Avvocato - Importo maggiore rispetto a quello già indicato in precedenza - Mancata riserva esplicita - Non sussiste
ordinanza 14107, sezione Seconda del 24-05-2021 (C.c art. 1334, 1324)

L’articolo 43 del codice forense vieta la debenza di importo maggiore rispetto a quello già indicato in precedenza dal professionista «salvo che (lo stesso) ne abbia fatto espressa riserva», dovendosi ritenere che un eventuale atto unilaterale di modifica delle pattuite condizioni non potrebbe che esser soggetto alla generale disciplina degli atti recettizi, valendo in tal caso le regole in materia di contratti: ne consegue che l’eventuale revoca non produce effetto se non quando l’atto modificativo delle condizioni perviene o è ricevuto dalla controparte.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice - Memoria - Inviata per posta elettronica certificata - Dall’indirizzo indicato dal difensore nel ricorso - All’indirizzo della cancelleria della sezione - Deposito - Ritualità - Sussiste
ordinanza 14242, sezione Tributaria del 25-05-2021 (C.p.c. art. 380-bis.1) (D.lgs. 07.03.2005, n. 82, art. 6)

Nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex articolo 380 bis.l Cpc depositata telematicamente dal ricorrente mediante l’invio dall’indirizzo Pec indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all’indirizzo Pec della cancelleria della sezione e da questa tempestivamente ricevuta, considerati sia l’equiparazione della Pec alla raccomandata stabilita dal vigente articolo 6, comma primo, secondo periodo, del decreto legislativo 82/2005 (già articolo 48, comma 2, del medesimo provvedimento), recante il codice dell’amministrazione digitale, sia i principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi.

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Compensi professionali e nomina di un difensore d'ufficio in sostituzione
Principio di immutabilità della difesa - Conseguenze - Nomina di un difensore d'ufficio in sostituzione per situazioni momentanee o contingenti - Irrilevanza - Fattispecie
Cassazione civile, sez. VI, 06 Maggio 2021, n. 11831. Pres. Cosentino. Est. Giannaccari.

Nell'attuale ordinamento processuale vige il principio generale dell'immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall'imputato, quanto a quello designato d'ufficio del giudice o dal pubblico ministero, da considerarsi l'unico titolare dell'ufficio di difesa a norma dell'art. 97, comma 5, c.p.p.; ne consegue l'irrilevanza, sul permanere di tale rapporto difensivo, della nomina, determinata da situazioni momentanee e contingenti, di un difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia o d'ufficio in precedenza designati. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva negato i compensi professionali in favore del difensore d'ufficio che, nel garantire il diritto di difesa dell'imputato, aveva impugnato, in sede di legittimità, una decisione a quello sfavorevole). (massima ufficiale)

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Peculiarietà e controvertibilità della questione non giustificano la compensazione delle spese
Cassazione civile, sez. lav. sentenza 24 maggio 2021, n. 14199

Le ipotesi illegittimamente non considerate dal legislatore devono rivestire il carattere di gravità ed eccezionalità al pari di quelle tipizzate, ossia l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, che «hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale».

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Circolazione stradale - Sanzioni - Condanna alle spese - Limite sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c. - Ambito di applicazione - Giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada - Esclusione - Fondamento
Cassazione civile, sez. VI, 01 Aprile 2021, n. 9059. Pres. Cosentino. Est. Elisa Picaroni.

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione. (massima ufficiale)

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Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Ritenuta d'acconto ex art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 - Pagamento eseguito dal debitore del debitore - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie
Cassazione civile, sez. III, 26 Maggio 2020, n. 9702. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Porreca.

L'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile anche quando il lavoratore autonomo non è diretto creditore del soggetto che procede al pagamento, il quale versa la somma quale debitore del debitore. (Fattispecie in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario). (massima ufficiale)

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Procedimento disciplinare contro l'avvocato: quali conseguenze può comportare l'eccessiva durata del procedimento?
S.U., 17/5/2021 n. 13167

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, privi di termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento, la natura giurisdizionale delle funzioni attribuite all'organo giudicante giustifica l'inapplicabilità dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all'attività amministrativa, con la conseguenza che rispetto a tale procedimento trova applicazione soltanto il principio di ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 6 della CEDU e consacrato nell'ordinamento interno dall'art. 111, comma 2, Cost., la cui inosservanza non comporta l'invalidità del procedimento né della decisione.

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DIBATTIMENTO
Oggetto: ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL’IMPUTATO - Elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato - Situazioni precedenti all’introduzione dell’articolo 162, comma 4 bis, Cpp, ai sensi della legge 103/17 - Sufficienza ai fini della dichiarazione di assenza - Esclusione - Ragioni
sentenza 20773, sezione Seconda del 25-05-2021 (C.p.p. art. 161, 162, 335, 420, 489, 604, 629, 296) (L. 23.06.2017, n. 103, art. 1) (L. 28.04.2014, n. 67)

Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

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Notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza - Pec sbagliata - Nullità - Sussiste.
ordinanza 14576, sezione Tributaria del 26-05-2021

Nell’ambito del processo tributario il giudizio può essere annullato se la cancelleria notifica la data di fissazione dell’udienza a una Pec sbagliata rispetto a quella indicata dal legale.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie
ordinanza 14446, sezione Sesta - 3 del 26-05-2021 (C.p.c. art. 153, 137, 325, 326, 370) (L. 21.01.1994, n. 53)

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, cioè senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’articolo 325 Cpc, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

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Notifiche via Pec - Si perfezionano solo con la Rac.
sentenza 14874, sezione Tributaria del 27-05-2021

Anche nel processo tributario, al pari di quello civile, la notifica via Pec si perfeziona solo con la Rac (ricevuta di avvenuta consegna) e cioè con l’invio e l’accettazione della seconda missiva telematica.

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DIBATTIMENTO
Oggetto: Processo - Lista testimoniale - Deposito mediante posta elettronica certificata - Cancelleria - Atti stampati su supporto cartaceo - Inseriti tempestivamente nel fascicolo d’ufficio - Ammissibilità - Sussiste
sentenza 20929, sezione Terza del 27-05-2021 (C.p.p. art. 468)

Se è pacifico nella graduale trasformazione del sistema processuale tradizionale dei vari settori in giustizia digitale che, in assenza di un’espressa norma derogatoria il deposito degli atti di parte nel processo penale non possa essere effettuato con modalità diverse da quelle tradizionali prescritte dal codice di rito e che per quanto specificamente concerne la lista testimoniale resti ferma la prescrizione del deposito in cancelleria, deve tuttavia ritenersi ammissibile l’invio per posta elettronica certificata laddove la cancelleria abbia sua sponte provveduto a stampare su supporto cartaceo i suddetti atti e ad inserirli nel fascicolo di ufficio in tempo utile rispetto al termine di sette giorni liberi rispetto alla data fissata per il dibattimento, venendo meno lo stesso fondamento della sanzione d’inammissibilità conseguente alla violazione delle forme di trasmissione degli atti di parte.

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GRATUITO PATROCINIO
Oggetto: Certificazione consolare - Attestante situazione reddituale del richiedente - Ammissione - Sussiste.
sentenza 20916, sezione Quarta Penale del 27-05-2021 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, artt. 94, 96)

Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea è ammesso al gratuito patrocinio grazie alla certificazione consolare che dimostra che l'istante non ha redditi sufficienti per pagarsi un difensore.

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DIFENSORE
Oggetto: Legittimo impedimento - Familiare positivo al Covid 19 - Sospetto - Udienza camerale davanti al giudice di sorveglianza - Rinvio - Sussiste.
sentenza 21139, sezione Prima penale del 28-05-2021 (C.p.p. artt. 127, 420 ter)

La disciplina dell'udienza camerale prefigurata dal combinato disposto degli articoli 127, commi 3 e 4, e 420 ter, comma 5, Cpp, deve ritenersi applicabile nei procedimenti di sorveglianza, nei casi in cui il legittimo impedimento riguardi l'ipotesi in cui il difensore del detenuto adduca la presenza di un soggetto con “sospetto Covid" nel suo nucleo familiare.

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Processo penale - Spese di giustizia - Difensore d'ufficio - Rimborso - Recupero credito - Legittimo - Difforme.
ordinanza 15006, sezione Seconda Civile del 28-05-2021 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 82, 116)

Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi a essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del Dpr 115 del 2002, artt. 82 e 116”. L'art. 116 subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione.

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PROCESSO
Oggetto: Responsabilità processuale aggravata - Troppe azioni esecutive - Rilevanza - Sussiste.
ordinanza 15077, sezione Terza Civile del 31-05-2021 (C.p.c. art. 96)

Sussiste la responsabilità processuale aggravata a carico del creditore che esercita troppe azioni esecutive, in questo caso ben cinque pignoramenti. Ma non solo: far lievitare senza un validissimo motivo le spese delle cause espone il legale a sanzioni disciplinari.

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Gratuito patrocinio - Richiesta della protezione internazionale - Rigetto - Valutazioni - Fondatezza - Giudice dell'opposizione - Legittimità - Difforme.
ordinanza 15072, sezione Terza Civile del 31-05-2021 (L. 13.04.2017, n. 46, art. 6)

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell'azione di merito. Il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa e autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.

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Avvocati - Deontologia professionale - Sanzioni disciplinari - Mancato rimborso della quota di Tari ai colleghi di studio - Sanzione dell’avvertimento - Legittimità - Motivi.
sentenza 15109, sezione Unite del 31-05-2021

In tema di deontologia professionale, va sanzionato con l’avvertimento l’avvocato che non rimborsa ai colleghi di studio la sua quota della tassa sui rifiuti. Il comportamento del professionista, infatti, nuoce al decoro della classe forense ed è punito in sede disciplinare.

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Avvocati - Previdenza - Cassa forense - Contributi trasmessi all’Aer ma rimasti insoluti - Restituzione - Non sussiste.
sentenza 15094, sezione Terza Civile del 31-05-2021

Dopo la rottamazione dei ruoli, l’Agenzia entrate e riscossione non è tenuta a rimborsare la Cassa forense per i contributi insoluti, che le erano stati trasmessi ma mai incassati.

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Responsabilità disciplinare del magistrato - Per frequentazione del legale che patrocina la causa - Sussiste.
sentenza 15110, sezione Unite Civili del 31-05-2021

Può essere sanzionato il magistrato che non si astiene da una causa patrocinata da un avvocato che frequenta, in questo caso il cugino della moglie.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Accoglimento integrale della domanda di merito - Rigetto della pretesa meramente accessoria ex articolo 96 Cpc - Soccombenza reciproca - Esclusione - Conseguenze - Condanna alle spese della parte soccombente
ordinanza 15102, sezione Terza del 31-05-2021 (C.p.c. art. 96, 92)

Il rigetto in sede di gravame della domanda, meramente accessoria, ex articolo 96 Cpc, a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello: ne consegue che esso non può giustificare la compensazione delle spese di lite.

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Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento disciplinare dinanzi al CNF - Termini per la definizione - Ragionevole durata - Insussistenza - Art. 2 della l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze
Cassazione Sez. Un. Civili, 17 Maggio 2021, n. 13167. Pres. Cassano. Est. Mercolino.

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, privi di termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento, la natura giurisdizionale delle funzioni attribuite all'organo giudicante giustifica l'inapplicabilità dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all'attività amministrativa, con la conseguenza che rispetto a tale procedimento trova applicazione soltanto il principio di ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 6 della CEDU e consacrato nell'ordinamento interno dall'art. 111, comma 2, Cost., la cui inosservanza non comporta l'invalidità del procedimento né della decisione. (massima ufficiale)

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