Giurisprudenza avvocati 31/12/2021
Dettagli della notizia
Giurisprudenza Avvocati (30/12/2021)
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Avvocati - Compenso - Contestazione in caso di parcella dettagliata con le attività - Esorbitanza - Insufficienza - Sussiste.
ordinanza 37788, sezione Prima Civile del 01-12-2021
(C.c. art. 2225, 2697 )
Il cliente non può contestare il compenso del legale sostenendone semplicemente l’esorbitanza quando il professionista ha puntualmente dettagliato le prestazioni eseguite.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Credito professionale - Recupero - Controversia - Attività difensiva svolta in più gradi o fasi del giudizio - Domanda giudiziale dell’avvocato - Competenza - Ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa - Foro del consumatore - Competenza - Sussiste.
ordinanza 38264, sezione Sesta - 2 del 03-12-2021 (D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, art. 34) (D.Lgs. 06.09.2005, n. 206, art. 33, 3)
Deve essere accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto dall’avvocato nell’ambito della controversia con il cliente per il pagamento delle spettanze professionali dovendosi ritenere che il tribunale abbia errato nell’individuare la competenza di un altro ufficio, quale giudice che ha deciso la causa per ultimo in relazione a prestazioni rese, in relazione al medesimo giudizio in primo grado ed in grado d’appello, senza tener conto che l’avvocato ha adito detto Tribunale come foro esclusivo del consumatore e, per tale ragione, detto foro è prevalente sul foro speciale ex articolo 14 del decreto legislativo 150/11.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Compenso del difensore - Per la fase decisionale - Fattispecie.
ordinanza 38238, sezione Seconda del 03-12-2021
Il difensore dev’essere pagato per la fase decisionale anche se non ha depositato gli scritti conclusionali.
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Contratto d’opera intellettuale - Locatio operis - Gratuità della prestazione - Pattuizione delle parti - Responsabilità per danni - Professionista - Sussiste
ordinanza 38592, sezione Sesta del 06-12-2021 (C.c. art. 2222, 2225)
Deve essere annullata con rinvio la sentenza d’appello che esclude la responsabilità del professionista per danni sul rilievo che per la prestazione dell’interessato non risulta pattuito un corrispettivo né pattuita una penale per l’inadempimento, laddove la prestazione eseguita a titolo di mera cortesia escluderebbe l’esistenza di un obbligo giuridico inquadrabile in un contratto d’opera professionale, dovendosi invece ritenere che in tema di locatio operis è possibile che le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione, il che vuol dire che il professionista può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire meno l’obbligo contrattuale.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Causa - Valore indeterminato - Fattispecie
ordinanza 38466, sezione Sesta - 2 del 06-12-2021 (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 5)
In materia di spese di giustizia deve affermarsi che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra 5201,00-26000,00 euro, dovendosi ritenere che l’articolo 5, comma sesto, dm 55/2014 non impedisca al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione, evidenziando la particolare semplicità della lite.
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DIFENSORE
Oggetto: Atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata - Fascicolo processuale - Annotazione di cancelleria - Insussistenza - Atto in formato digitale - Prova dell’avvenuto recapito - Messaggio del gestore di posta elettronica certificata attestante l’avvenuto recapito nella casella del destinatario - Originale informatico - Produzione in giudizio - Necessità - Sussiste.
sentenza 45127, sezione Terza Penale del 07-12-2021 (D.L. 28.10.2020, n. 137, art. 24) (D.p.r. 11.02.2005, n. 68, art. 6)
Deve ritenersi che durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 la prova dell’avvenuta ricezione dell’atto difensivo inviato per posta elettronica debba avvenire mediante l’annotazione e l’attestazione di cancelleria di cui all’articolo 24, comma quinto, del decreto legge 137/20, convertito con modificazioni in legge 176/20, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l’originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l’avvenuto recapito nella casella del destinatario: ne consegue che in mancanza negli atti processuali della prevista annotazione di cancelleria, che ha di per sé efficacia dimostrativa del pervenimento della comunicazione, l’unica alternativa è costituita dalla produzione della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, ottenuta attraverso la procedura prevista dall’articolo 6 del dpr 68/2005 dallo stesso gestore di posta elettronica.
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NOTIFICAZIONI
Oggetto: AL PROCURATORE - Istituzione del c.d. domicilio digitale - Notificazione degli atti giudiziari in materia civile - Atto di parte - Indirizzo di posta elettronica del difensore - Validità - Ricorso per cassazione Termine breve per l’impugnazione - Decorrenza - Inammissibilità
sentenza 39038, sezione Seconda del 09-12-2021 (C.p.c. art. 125) (L. 24.06.2014, n. 90, art. 45 bis)
Deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo il ricorso di legittimità proposto dopo la scadenza del termine breve di sessanta giorni dovendosi ritenere idonea a far decorrere il termine ex articolo 325, ultimo comma, Cpc la notifica effettuata dal difensore di controparte all’indirizzo Pec del legale del ricorrente indicato sull’atto d’appello, benché detta parte abbia nominato più procuratori ed eletto domicilio presso uno di essi e indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata soltanto per le comunicazioni di cancelleria, dovendosi applicare la disciplina del domicilio digitale del difensore.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Compensazione - Dibattito sulla questione affrontata - Sufficienza.
ordinanza 39127, sezione Sesta - 2 del 09-12-2021 (C.p.c. art. 92)
In tema di spese di giudizio, è sufficiente un dibattito sulla questione affrontata per compensare le spese di lite. Il legislatore, infatti, laddove indica gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione, ha previsto una normativa elastica da adeguare a un dato contesto storico o a speciali situazioni non esattamente determinabili a priori e da specificare da parte del giudice di merito.
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Avvocato – Consigli dell'Ordine – Deliberazioni – Quorum – Astenuti – Computo – Esclusione
Cassazione Sez. Un. Civili, 19 Novembre 2021, n. 35463. Pres. Cassano. Est. Di Marzio.
Ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, per la quale l'art. 28, comma 11, della l. professionale forense richiede il raggiungimento della maggioranza dei voti presenti, non si tiene conto degli astenuti. (massima ufficiale)
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Spese giudiziali: non è soccombente il creditore che si vede riconosciuta solo una parte del credito
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40180
Ai fini della condanna alle spese non si può ritenere soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, seppur decurtato in minima parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con un monitorio, il proprio credito.
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Spese stragiudiziali - Liquidazione - Limiti.
ordinanza 39384, sezione Seconda civile del 10-12-2021
L’attività stragiudiziale dev’essere liquidata secondo le tariffe forensi e solo se necessaria a chiudere prima il contenzioso.
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Iscrizione di ipoteca su beni - Valore sproporzionato rispetto al credito garantito - Responsabilità extracontrattuale - Configurabilità - Preclusione - Derivante dalla previsione della responsabilità ex articolo 96 Cpc - Esclusione - Fondamento
ordinanza 39441, sezione Terza del 13-12-2021 (C.c. art. 2043, 2875, 2877 ) (C.p.c. art. 96)
Deve affermarsi che, al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche, in applicazione dei principi generali il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all’importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando l’eventuale responsabilità processuale ex articolo 96 Cpc, a rispondere ex articolo 2043 Cc del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito, non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela.
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IRAP
Oggetto: Studio legale associato - Soggezione all’imposta - Requisito dell’autonoma organizzazione - Esercizio di attività autonoma - Accertamento - Esclusione.
ordinanza 39578, sezione Sesta del 13-12-2021 (D.lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 2, 3)
Sono esclusi dall’Irap i professionisti dello studio associato che non esercitano alcuna attività produttiva in forma associata, ma svolgono le rispettive attività in modo autonomo.
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Mediazione delegata dal giudice - Domanda giudiziale - Condizione di procedibilità - Primo incontro delle parti - Mancato raggiungimento dell’accordo - Entro l’udienza di rinvio - Verifica - Sussiste
sentenza 40035, sezione Seconda del 14-12-2021 (D.Lgs. 04.03.2010, n. 28, art. 5)
Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’articolo 5, comma secondo, e comma secondo bis del decreto legislativo 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.
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Procedimento di ingiunzione - Spese di giudizio - Regolate in base all’esito finale del giudizio - Sussistenza.
ordinanza 40180, sezione Seconda del 15-12-2021
Nel procedimento di ingiunzione le spese sono regolate in base all’esito finale del giudizio di opposizione. Pertanto non può essere considerato soccombente il creditore che si vede riconosciuta solo una parte del credito.
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Compensi - Diritto all’intero onorario - Visto dell’Ordine professionale - Sufficienza - Esclusione - Valutazione delle singole prestazioni - Necessità.
ordinanza 40071, sezione Seconda del 15-12-2021
In tema di compensi professionali, non basta il visto dell’Ordine per avere l’intero compenso se l’incarico è stato svolto a metà. Spetta, infatti, al creditore fornire tutti gli elementi dimostrativi della pretesa azionata per consentire al giudice di valutare le singole prestazioni effettuate.
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Processo penale - Difensore d'ufficio - Oneri e spese - Liquidazione - Rimborso - Procedure infruttuose - Sussiste - Conforme.
ordinanza 40073, sezione Seconda Civile del 15-12-2021 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 116)
Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell’art. 116 Dpr 115/2002 poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell’interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito dell’emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione a opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al gratuito patrocinio, ai sensi del secondo comma del citato art. 116.
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Avvocati - Sospensione - Per aver simulato la propria separazione - Non sussiste.
sentenza 46067, sezione Seconda del 16-12-2021
Non può essere sospeso l’avvocato che simula la separazione per sfuggire ai creditori di un coniuge.
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Sentenza impugnata - Notifica - Ai fini del decorso del termine breve per impugnare - Mancato deposito della sentenza impugnata munita della relata di notificazione - Improcedibilità - Sussiste.
ordinanza 40324, sezione Seconda del 16-12-2021 (C.p.c. art. 327, 325, 372, 369)
In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il termine cosiddetto “lungo” di cui all’articolo 327 Cpc, procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui I’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’articolo 325 Cpc, sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’articolo 372, comma 2, Cpc, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’articolo 369, comma 1, Cpc, la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.
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Processo telematico - Ricorso in appello - Atto nato in forma analogica e non nativo digitale - Specifiche tecniche - Violazione - Nullità - Non sussiste - Raggiungimento dello scopo - Sussiste
ordinanza 40311, sezione Sesta - L del 16-12-2021 (D.m. 21.2.2011, n. 44, art. 34) (C.p.c. art. 156)
Deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso appello sollevata sul rilievo che il relativo atto sia nato in forma analogica e successivamente trasformato in formato pdf, anziché avere forma nativa digitale, ritenendo non indicata e non sussistente alcuna disposizione volta a comminare la nullità per violazione delle regole tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 attuativo dell’articolo 34, comma prima, del dm 44/2011 e successive modificazioni e, comunque, esclusa la nullità dal raggiungimento dello scopo, come comprovato dalla costituzione dell’appellato.
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Contratto d’opera intellettuale - Ente pubblico non economico - Recupero crediti - Cause attive e passive pendenti - Appalto di servizi - Procedura a evidenza pubblica - Necessità - Non sussiste
sentenza 40572, sezione Seconda del 17-12-2021 (Direttiva 2014/24/Ue, art. 10) (D.lgs 17.03.1995, n. 157, art. 2)
Deve ritenersi legittimo l’affidamento da parte dell’ente pubblico non economico dell’incarico di seguire tutte le cause attive e passive pendenti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria per il recupero dei propri crediti, come risulta dal contenuto della procura generale alle liti rilasciata in favore del legale, configurandosi tanti contratti di patrocinio quante sono le procedure esecutive in cui interviene il difensore e dovendosi escludere la necessità di bandire una procedura a evidenza pubblica laddove le prestazioni professionali degli avvocati sono connotate dall’intuitu personae e da rapporti, tra il legale e il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza, incompatibili con il procedimento di evidenza pubblica.
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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Deposito telematico - Errore fatale - Modalità analogica - Spedizione per posta - Omessa considerazione - Colpa - Inosservanza del termine - Improcedibilità - Sussiste
ordinanza 40557, sezione Sesta – 1 del 17-12-2021 (C.p.c. art. 369 ) (D.l. 19.05.2020, n. 34, art. 221)
Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso di legittimità il ricorso è improcedibile, non essendo stato depositato nel termine di legge laddove il procedimento di deposito telematico, non è andato a buon fine per l’indicata esistenza di errori fatali, dovendosi ritenere che di fronte a ben cinque messaggi negativi, implicanti l’esistenza di altrettanti errori fatali nella trasmissione telematica, la difesa della ricorrente con l’uso dell’ordinaria diligenza aveva la possibilità di determinarsi al deposito del ricorso con la modalità analogica, anche mediante spedizione a mezzo posta e non avere affatto considerato tale pur elementare possibilità equivale a costituire in colpa la parte ai fini della mancata osservanza del termine di deposito, donde non può sostenersi che essa sia incorsa in una decadenza per causa a lei non imputabile.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Associazione professionale - Mandato conferito al singolo legale - Azione dell’associazione per il pagamento dell’onorario - Ammissibilità - Esclusione.
sentenza 40828, sezione Seconda del 20-12-2021
In tema di onorari, l’associazione professionale tra avvocati non può chiedere il pagamento del compenso se il mandato è stato conferito al singolo legale. Il cliente, inoltre, è tenuto a retribuire anche le prestazioni stragiudiziali solo quando hanno autonoma rilevanza rispetto all’attività svolta nel processo.
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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Domicilio digitale - Casella di posta elettronica certificata satura - Notificante - Onere di notifica presso il domiciliatario fisico - Ripresa del procedimento in un tempo adeguatamente contenuto - Necessità - Sussiste
sentenza 40758, sezione Terza del 20-12-2021 (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16 sexies)
Deve ritenersi che, se la notificazione telematica non vada a buon fine per una ragione, non imputabile al notificante ma al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi nella casella di posta elettronica certificata, il notificante abbia il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto, dovendosi escludere che il regime normativo concernente l’identificazione del cosiddetto domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati.
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Prestazioni stragiudiziali da liquidare solo se autonome rispetto a quelle giudiziali
Cassazione civile, sez. II, sentenza 20 dicembre 2021, n. 40828
I compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, appunto, come dispone il sopravvenuto art. 20 del d.m. n. 55 del 2014, una "autonoma rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio
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Abusivo esercizio della professione per l’avvocato sospeso che assiste in una conciliazione
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 22 dicembre 2021, n. 46963.
Anche l’assistenza della parte in una procedura di conciliazione davanti al giudice del lavoro integra il reato di abusivo "esercizio della professione" se svolto da un legale sospeso, essendo per tale attività richiesta l'iscrizione nel relativo Albo, perché ricorre allo stesso modo la necessita' (che giustifica l'incriminazione) di tutelare le persone dal rischio di affidarsi a soggetti inesperti della professione o indegni di esercitarla.
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PEC: va rinnovata tempestivamente la notifica se la casella del destinatario è piena
Cassazione civile, Sez. III, sentenza 20 dicembre 2021, n. 40758
La notificazione non perfezionatasi per fatto imputabile al destinatario impone una nuova tempestiva notifica presso il domicilio fisico. Pertanto, secondo la sentenza n. 40758/2021 della Cassazione civile, se l’avvocato notificatore non rinnova tempestivamente la notifica presso il domicilio fisico dopo la notifica via PEC non perfezionatasi, l’impugnazione è inammissibile.
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Pagamento dell'Irap da parte dell'avvocato che si avvale di un tirocinante
Cassazione, Ordinanza n. 41952 del 30 dicembre 2021
In tema d'Irap, non assume rilevanza, ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione di un professionista - nella specie avvocato - l'attività svolta da un tirocinante atteso che la funzione della pratica è l'apprendimento e non il potenziamento della produttività dello studio.
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Legittimo impedimento del difensore - Comunicazione a mezzo Pec - Ammissibilità - Ragioni
sentenza 46604, sezione Sesta del 20-12-2021 (C.p.p. art. 121, 152, 179, 420, 484)
L’impedimento del difensore, se legittimo e motivato, costituisce causa di rinvio dell’udienza ove tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, in ragione del tempo e delle modalità di presentazione dell’istanza di rinvio, dovendosi tuttavia ritenere onere dell’istante assicurarsi e verificare che l’istanza sia effettivamente portata a conoscenza del giudice ed escludere che la verifica incombente all’istante si esaurisca nella mera constatazione della ricezione dell’istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria, dovendo la parte accertare che la Pec sia giunta ad effettiva conoscenza del personale di cancelleria, dandone poi adeguata dimostrazione, ad esempio, documentando uno scambio di mail, che attesti detta conoscenza.
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Avvocati - Compenso - Causa - Rito speciale - Fattispecie.
ordinanza 40989, sezione Seconda Civile del 21-12-2021 (D.lgs. 150/2011, art. 14)
Si celebra il rito speciale anche quando il cliente contesta, a monte, l’esistenza del rapporto con l’avvocato.
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Esercizio abusivo della professione - Verbale di conciliazione nel rito del lavoro - Rilevanza - Sussiste.
sentenza 46963, sezione Sesta Penale del 22-12-2021 (C.p. art. 348)
Scatta la condanna per esercizio abusivo della professione a carico del legale che, nonostante la sospensione, firma il verbale di conciliazione nell’ambito di un processo del lavoro.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Compensazione - Motivata sul rilievo del revirement giurisprudenziale - Mancata contestualizzazione cronologica - Annullamento - Sussiste
ordinanza 41360, sezione Sesta – T del 23-12-2021 (C.p.c. art. 92)
Deve essere cassata con rinvio la sentenza pronunciata dal giudice del rinvio dopo l’annullamento deciso dalla Cassazione laddove motiva la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio sul rilievo che l’accoglimento dell’appello deriva da un revirement giurisprudenziale dal momento che, non contestualizzando cronologicamente la modifica del quadro di riferimento della controversia non ascrivibile alla condotta processuale delle parti, non consente di apprezzare, ai fini della disciplina delle spese, le ragioni di chi, pur infine totalmente soccombente, abbia regolato il proprio comportamento nel giudizio processuale tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale poi disatteso e superato.
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Impugnazione - Deposito - Atto di impugnazione - Invio mediante Pec - Firma digitale - Inammissibilità - Prove - Validità legale - Conforme.
sentenza 47073, sezione Sesta Penale del 23-12-2021
L’art. 24 del Dl 28 ottobre 2020 n. 137, con modificazioni dalla L 176/2020, stabilisce che, nel caso di proposizione dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata, l'impugnazione è inammissibile quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore.
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E' valida la notifica dell'impugnazione a mezzo PEC nonostante l'elezione di domicilio ad un indirizzo fisico
Cass. III n.39970 del 14/12/2021
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono.