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Giurisprudenza avvocati 31/10/2021

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Giurisprudenza Avvocati (31/10/2021)

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Legittimo impedimento - Comunicazione in cancelleria via Pec - Legittimità - Sussiste.
sentenza 35974, sezione Terza penale del 04-10-2021 (C.p.p. art. 121)

È legittima l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore inviata via Pec in cancelleria. Ciò a maggior ragione se richieste di questo tipo sono già state accettate in precedenza. Ma non solo. La procedura è valida a prescindere dalle norme sul Covid.

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Onorari - Pagamento - Ordine di esibizione di documenti - Relativi a un’altra lite - Diniego del giudice - Legittimità - Esclusione.
ordinanza 26954, sezione Sesta - 1 del 05-10-2021

In materia di obbligazioni, il giudice non può negare l’ordine di esibizione di atti che provano l’avvenuto pagamento di un’obbligazione risarcitoria in un altro giudizio. L’istanza istruttoria volta a provare l’identità del danno e l’eventuale adempimento del condebitore solidale integra infatti mera difesa della quale il collegio deve tener conto.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Compenso - Diritto - Per attività stragiudiziale - Redazione del contratto - Sussiste.
ordinanza 27097, sezione Seconda Civile del 06-10-2021

Ha diritto al compenso l’avvocato che assiste il cliente nella redazione di un contratto anche se poi non verrà mai stipulato.

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Compenso dell’avvocato - Transazione stragiudiziale Quantificazione - Domanda avente ad oggetto un importo determinato - Sussiste - Esito della transazione - Rilevanza - Non sussiste
ordinanza 27092, sezione Seconda del 06-10-2021 (C.p.c. art. 10) (L. 13.06.1942, n. 794, art. 28, 29, 30)

In caso di transazione raggiunta dalle parti nell’ambito del procedimento per la determinazione del compenso al difensore occorre avere riguardo alla domanda avente ad oggetto un importo determinato essendo irrilevante l’esito raggiunto in transazione: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che non considerare come con la memoria ex articolo 6 del decreto legislativo 5/2003 dell’allora vigente rito societario, il cliente aveva precisato aveva precisato la domanda di risarcimento danni in euro 150 mila, come indicato nella parcella corredata dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine forense e pertanto in relazione ad esso andava calcolato liquidato il compenso dovuto all’avvocato.

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Notifica - A mezzo posta elettronica certificata - Decorso del termine per proporre opposizione - Procura alle liti del difensore di parte creditrice - Necessità - Non sussiste
ordinanza 27154, sezione Terza del 06-10-2021 (C.p.c. art. 643, 650) (L. 21.01.1994, n. 53, art. 1)

Ai sensi dell’articolo 643 Cpc, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge 53/1994, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; l’eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l’eventuale vizio della stessa, vanno fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall’ordinamento dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l’ordinamento prevede - fuori dei casi in cui ammette l’opposizione ai sensi dell’articolo 650 Cpc - il solo rimedio dell’opposizione tempestiva.

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Avvocato - Compenso - Abusivo frazionamento del credito - Eccezione del cliente - Memoria difensiva - Termine richiesto - Concessione - Necessità - Sussiste
ordinanza 27089, sezione Seconda del 06-10-2021 (C.p.c. art. 183, 101)

Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che respinge il gravame dell’avvocato nella controversia sul compenso preteso a carico del cliente dopo l’accoglimento, da parte del primo giudice, dell’eccezione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento di pretese dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio dal momento che detto giudice avrebbe dovuto concedere al creditore opposto che ne aveva fatto richiesta, il termine per una memoria difensiva, in coerenza con la previsione dell’articolo 101 secondo comma Cpc per il caso di rilievo di ufficio, al fine di consentirgli di dimostrare l’esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, dovendosi ritenere che il principio affermato in relazione all’ipotesi di rilievo di ufficio della questione da parte del giudice, debba valere anche nel caso di rilievo su eccezione di parte, essendo finalizzato alla tutela del diritto al contraddittorio, che a sua volta, è espressione del diritto di difesa garantito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.

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Sequestro conservativo presso terzi - Opposizione - Limiti del sequestro - Ordinanza del giudice - Liquidazione spese - Termini - Condizioni.
ordinanza 27073, sezione Sesta Civile del 06-10-2021 (C.p.c. artt. 615, 617, 624)

Se il giudice dell'esecuzione, in sede di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, dichiari attuato il sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità/sequestrabilità dei crediti dichiarati dal terzo l'ordinanza da questi adottata in via né sommaria né provvisoria a definitiva chiusura della procedura di attuazione del provvedimento cautelare è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 Cpc. anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, se adottata in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell’articolo 615 Cpc, in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del procedimento di attuazione che resta perciò pendente, è impugnabile con il reclamo ai sensi dell'articolo 624 Cpc. In entrambi i casi se (e solo se) è stata proposta dal debitore un’opposizione all'esecuzione ai sensi del'articolo 615 Cpc, «il giudice dell'esecuzione con il provvedimento che sospende o chiude il procedimento di attuazione davanti a sé deve contestualmente fissare il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione liquidando le spese della relativa fase sommaria e in mancanza sarà possibile per la parte interessata chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 Cpc. ovvero procedere direttamente alla instaurazione del giudizio di merito in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative alla eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. In nessun caso è invece proponibile l’appello contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

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Indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario - Estratto dall’indice nazionale degli indirizzi Ini-Pec - Piena legittimità - Sussiste
ordinanza 27270, sezione Terza del 07-10-2021 (D.l. 24.06.2014, n. 90, art. 52) (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16 sexies)

Con l’introduzione del domicilio digitale deve ritenersi valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo Pec risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’articolo 6 bis del decreto legislativo 82/2005, atteso che, proprio in virtù di tale disposizione, il difensore è obbligato a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è a sua volta obbligato ad inserirlo sia nei registri Ini-Pec, sia nel Reginde, che sono, per l’appunto, pubblici elenchi, dovendosi ribadire la piena legittimità di notifiche eseguite presso l’indirizzo Pec risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) istituito dal ministero dello Sviluppo economico, espressamente incluso fra i pubblici elenchi ex articolo 16-ter del decreto legge 17912.

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IRAP
Oggetto: Dell’avvocato dipendente del Comune - Spetta all’ente locale.
ordinanza 27315, sezione Lavoro del 07-10-2021

L’avvocato dipendente del Comune ha diritto al compenso al netto dell’Irap che, essendo un’imposta, dev’essere versata dall’ente locale.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese - Correzione di errore materiale - Sussiste.
ordinanza 25940, sezione Sesta Civile del 24-09-2021 (C.p.c. artt. 287, 288)

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 Cpc, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma». La procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

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Morte del difensore: è nullo il processo che prosegue senza la dichiarazione di interruzione
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 5 ottobre 2021, n. 26996

La mancata interruzione del processo, pur a fronte dell'avverarsi di una causa interruttiva, non comporta l'estinzione del giudizio, ma una nullità processuale da far valere come motivo di gravame.

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Il Giudice deve motivare sull’eliminazione e sulla riduzione delle voci della nota spese
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27896

Quando è acquisita agli atti del processo una specifica nota delle spese il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della 6 liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi sancita dall'art. 24 della legge n. 794 del 1942.

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MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - Procura rilasciata su foglio separato - Riferimento esclusivo attività proprie dei gradi di merito - Inammissibilità.
ordinanza 27522, sezione Terza del 11-10-2021 (C.p.c. art. 365)

Deve ritenersi inammissibile il ricorso di legittimità proposto da difensore privo di procura speciale, essendovi in atti in un foglio non numerato e unito al ricorso, in assenza di timbro di congiunzione - un “mandato a proporre appello” e dunque caratterizzato dall’uso di espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali.

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Avvocati - Compenso - Nota spese inattendibile - Liquidazione - Possibile.
ordinanza 27896, sezione Prima Civile del 13-10-2021

Anche una nota spese inattendibile può essere liquidata dal giudice che, ad ogni modo, è sempre tenuto a valutare voce per voce la veridicità della richiesta del difensore.

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Procura alle liti - Nullità - Eccezione di parte - Sanatoria - Deposito immediato dell’atto - Necessità - Applicabilità dell’articolo 182 del cpc - Esclusione.
ordinanza 28079, sezione Seconda del 14-10-2021 (C.p.c. art. 182

In materia processuale, la nullità della procura eccepita dalla parte si può sanare solo con il deposito immediato dell’atto. È esclusa, infatti, l’assegnazione di un termine per procedere alla regolarizzazione perché in questo caso non trova applicazione l’articolo 182 del codice di procedura civile.

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Avvocato - Cliente che ammette di non aver saldato la parcella - Prescrizione presuntiva - Non sussiste.
ordinanza 28305, sezione Seconda Civile del 15-10-2021 (C.c. art. 2956, 2959)

Il cliente che ammette di non aver pagato la parcella non può poi invocare la prescrizione presuntiva del credito dell’avvocato.

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L'attore vittorioso può essere condannato a pagare parte spese di lite?

La terza sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 28048/2021, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione ritenuta di particolare importanza se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di una aliquota delle spese di lite in favore della controparte.

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Ragionevole durata del procedimento: PEC necessaria per le comunicazioni tra difensore e autorità giudiziaria
Cassazione penale, sez. III, sentenza 4 ottobre 2021, n. 35974

La richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato o del suo difensore, anche qualora inviata in cancelleria mediante posta elettronica certificata, determina comunque l’onere del giudice di valutare l’impedimento dedotto. In ogni caso, secondo la sentenza n. 35974/2021 della Cassazione penale, la correlata mancanza di un regolare deposito in cancelleria ex art. 121 c.p.p. della richiesta di rinvio per legittimo impedimento non può non imporre al difensore l’onere di sincerarsi che la comunicazione sia giunta nella sfera del giudice.

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Udienza - Orario - Provvedimento di anticipazione - Mancata comunicazione alle parti - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Linee guida - Pubblicazione del provvedimento sul sito Internet dell’ufficio giudiziario - Sentenza - Nullità assoluta - Annullamento - Sussiste
sentenza 37876, sezione Quinta del 21-10-2021 (C.p.p. art. 465)

Il decreto adottato con il quale viene anticipata la celebrazione dell’udienza deve essere notificato alla parte che l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata non comunicata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza d’appello laddove il provvedimento che anticipava l’orario dell’udienza non è stato comunicato alle parti ma soltanto pubblicato sul sito internet dell’ufficio giudiziario secondo le linee guida adottate dal dirigente nell’ambito delle misure di contenimento contro l’infezione da Covid-19, dovendosi ritenere che la normativa d’emergenza si limiti genericamente ad autorizzare i dirigenti degli uffici giudiziari ad adottare linee guide vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze coerenti con le finalità di contrasto dell’emergenza pandemica indicate nel precedente comma 6 dello stesso articolo, ma non stabilisce alcuna deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali all’instaurazione del contraddittorio processuale.

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Onere delle spese a carico della parte che col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo
Cassazione civile sez. I - 29/07/2021, n. 21823.

In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi.

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PAT: valida la notifica PEC dell’atto introduttivo anche se la casella di destinazione è piena
T.A.R. Toscana, Sez. III, sentenza 16 ottobre 2021, n. 1326

È validità la notifica dell’atto introduttivo del giudizio effettuata a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994, nel caso in cui il messaggio di posta elettronica certificata venga rifiutato dal sistema a causa della casella di destinazione piena.

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Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Accoglimento della domanda di indennizzo sulla base di un moltiplicatore annuo diverso da quello richiesto dalla parte - Soccombenza reciproca agli effetti della regolamentazione delle spese processuali - Esclusione - Fondamento
Cassazione civile, sez. VI, 04 Ottobre 2021, n. 26856. Pres. Lombardo. Est. Abete.

Nel procedimento d'equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il "petitum" sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. (massima ufficiale)

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La nota spese ha valore vincolante per il Giudice
Cassazione civile, sez. VI–5, ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30087

Attraverso la nota delle spese, la parte fissa l'oggetto della condanna chiesta al giudice, sì che, tutte le volte che il giudice liquidi spese, diritti di procuratore ed onorari di avvocato in misura inferiore a quella richiesta attraverso la nota delle spese, la parte fissa l'oggetto della condanna chiesta al giudice, sì che, tutte le volte che il giudice liquidi spese, diritti di procuratore ed onorari di avvocato in misura inferiore a quella richiesta, la pronuncia deve essere sorretta dalla spiegazione delle ragioni per cui il rimborso è considerato non dovuto o dovuto in misura inferiore rispetto a quello richiesto in corrispondenza delle singole voci della nota. Non si giustifica, allora, che alla nota delle spese sia negata analoga efficacia quanto alla determinazione dell'oggetto della pronuncia di liquidazione in rapporto ad un esercizio dal potere che si svolga nel senso di oltrepassare la misura di quanto è domandato. Che ciò non sia appare del resto conforme al principio che informa processo principio per cui il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Compenso dell’avvocato - Liquidazione da parte del giudice - Notula presentata - Obbligo del giudice di tenerne conto - Modifica dei parametri - Irrilevanza.
ordinanza 30087, sezione Sesta - T del 26-10-2021

In tema di spese processuali, il giudice che liquida il compenso all’avvocato deve tener conto della notula anche se sono cambiati i parametri. È illegittimo, pertanto, il riconoscimento di un importo cumulativo irrisorio per il duplice grado perché è necessario spiegare le ragioni dell’eliminazione o riduzione di alcune somme.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI - Eccezione d’inadempimento da parte del cliente - Legittimità - Condizioni - Fattispecie
sentenza 30295, sezione Sesta del 27-10-2021 (C.c. 1176, 1218, 2236, 1460) (C.p.c. art. 184, 1460)

L’eccezione d’inadempimento ex articolo 1460 Cc può essere apposta dal cliente al professionista che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistica, non abbia pregiudicato la “chance” di vittoria.

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Il contributo al CNF è dovuto anche dagli avvocati non cassazionisti
Cassazione civile, sez. V, ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30960

L'art 14 del D.Lgs. lgt. 382/1944 nel conferire alle Commissioni centrali (e quindi anche al CNF) il potere di imporre agli iscritti all'albo professionale un contributo, rapportato alle spese necessarie al suo funzionamento, non si pone in contrasto con l'art 23 Cost. per difetto di determinatezza, poiché la prestazione è imposta in base ad una previsione di legge che contempla la destinazione della prestazione, collegandola specificamente ad un paramento, quali le spese per il funzionamento dell'ente, la cui concreta quantificazione segue procedure legalmente predeterminate poiché il funzionamento del Consiglio, e il suo bilancio, in ragione della sua natura di ente pubblico non economico, sono regolati da un complesso sistema normativo, nonché da un sistema di controlli, idonei ad escludere ogni profilo di arbitrarietà nella quantificazione del contributo.

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Notificazione a mezzo PEC: idoneità per proporre opposizione
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27154

Le censure relative alla procura alle liti, allegata ad un ricorso per ingiunzione di pagamento, devono essere formulate dall’ingiunto con lo strumento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, da proporre in modo tempestivo

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