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Giurisprudenza avvocati 31/1/2021

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Giurisprudenza Avvocati (31/01/2021)

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PROCEDIMENTI SOMMARI
Oggetto: Ricorso - Indicazione dei mezzi di prova - Sussiste - Documenti - Deposito contestuale al ricorso - Necessità - Non sussiste
ordinanza 46, sezione Sesta - 2 del 07-01-2021 (C.p.c. art. 702 bis, 702 ter)

Poiché l’articolo 702 bis, commi 1 e 4, Cpc non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli articoli 702 bis e seguenti Cpc, successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’articolo 702 ter Cpc: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che rigetta la domanda proposta dall’avvocato che reclama il compenso dal cliente sul rilievo che la documentazione sarebbe dovuta essere presentata contestualmente al ricorso.

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Guida in stato d’ebbrezza - Esame alcoli metrico - Accertamento strumentale - Conducente del veicolo - Facoltà di assistenza legale - Avviso - Necessità - Sussiste - Attesa che il legale giunga sul posto - Necessità - Non sussiste
ordinanza 28, sezione Sesta del 07-01-2021 (C.S. art. 186 ) (C.p.p. disp. att. 114) ((D.p.r. 16.12.1992, n. 495, art. 379)

In materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto “alcoltest” costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia: ne consegue che, una volta dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, è escluso che gli agenti verbalizzanti debbano attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest, con la conseguenza che in difetto l’esame non potrebbe essere utilizzato ai fini dell’accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 186 comma 2, lettera a).

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Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Mediante posta elettronica certificata Emergenza epidemiologica Covid-19 - Inammissibilità
sentenza 487, sezione Prima del 08-01-2021 (D.L. 28.10.2020, n. 137, art. 24) (C.p.p. 582, 583, 591)

Deve ritenersi che nel processo penale valga in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite per la presentazione del ricorso, mentre alla parte privata non è consentito l’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione o il deposito di atti, dovendosi osservare che la modalità telematica non sia stata contemplata neppure dalle norme introdotte per l’emergenza epidemiologica Covid-19.

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La “difesa in proprio” non legittima la compensazione delle spese di lite
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, sez. giurisdizionale, 18 dicembre 2020, n. 1147

È illegittima e va riformata la sentenza che, nell’accogliere un ricorso, ha compensato le spese di giudizio tra le parti, facendo leva sulla circostanza per cui il ricorrente si fosse difeso in proprio.

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Ragionevole concedere il gratuito patrocinio ai “soggetti vulnerabili” a prescindere dal reddito
Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2021, n. 1

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 dell’11 gennaio 2021, ha promosso l’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115 del 2002, laddove dispone l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dei delitti ivi previsti, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma 1

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La misura della compensazione delle spese é rimessa alla discrezionalità del giudice
Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 12 gennaio 2021, n. 289

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Previdenza - Cassa forense - Ampia potestà regolamentare - Delegificazione - Avvocato cancellato dall’albo - Mancato conseguimento del diritto alla pensione - Contributi soggettivi - Mancata restituzione - Sussiste
ordinanza 544, sezione Lavoro del 14-01-2021 (L. 08.08.1995, n. 335, art. 3) (L. 20.09.1980, n. 576, art. 21)

Nell’esercizio della propria autonomia che la abilita a derogare o abrogare disposizioni di legge in funzione dell’obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, può adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati in favore dell’avvocato cancellato dall’albo che non ha conseguito il diritto alla pensione, con abrogazione della precedente disposizione di cui all’articolo 21 della legge 570/80, nel rispetto dei limiti dell’autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del pro rata), senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica.

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Ricorso cautelare per cassazione - Presentazione - Cancelleria - Ufficio che ha emesso il provvedimento - Sussiste
sentenza 1626, sezione Unite del 14-01-2021 (C.p.p. art. 582, 311)

Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’articolo 311, comma secondo, Cpp, del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.

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Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica Covid-19 - Contraddittorio cartolare - Errore nell’invio della requisitoria del procuratore generale - Mediante posta elettrica certificata - Difesa - Conclusioni - Mancata eccezione - Rimessione in termini - Non sussiste
sentenza 1722, sezione Terza del 15-01-2021 (D.L. 28.10.2020, n. 137, art. 23)

Non deve essere rimessa in termini la difesa nel giudizio di legittimità nonostante l’errore avvenuto nell’ambito del contraddittorio cartolare imposto dall’emergenza epidemiologica Covid-19 con l’invio della requisitoria del procuratore generale relativa a un diverso procedimento, laddove la difesa nulla eccepisce al riguardo non esercitando la facoltà accordatale in ordine alla presentazione delle proprie conclusioni entro il quinto giorno antecedente l’udienza, sia pure per puntualizzare l’inconferenza della requisitoria del pg rispetto al ricorso per cassazione, ma contestato l’accaduto solo in udienza, avendo avuto contezza della “corretta” requisitoria del pg, rispetto alla quale ha comunque svolto nella memoria trasmessa via Pec le proprie difese e rassegnato le relative conclusioni, dovendosi ritenere il contraddittorio integrato sia pur tardivamente.

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Alla responsabilità dell’avvocato si applica la regola del “più probabile che non“
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 410

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del "più probabile che non" si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 13 gennaio 2021, n. 410.

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Concorsi pubblici, presidente di sezione Tar e figlia avvocato: non è incompatibilità se si astiene dalla professione
Tar Lazio, sez. II quater, sentenza 6 novembre 2020, n. 11551

L’impegno del parente del magistrato – quand’anche preposto, o da preporre, alla presidenza di un Tar mono-sezionale - ad astenersi da ogni attività, anche stragiudiziale, nel campo del diritto amministrativo, in linea di massima e ove provenga da un professionista che esercita l’attività in forma individuale, rimuove lo stato di incompatibilità ambientale, salvo casi eccezionali.

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Avvocato critica il collega con linguaggio corretto, senza attaccare la persona: niente diffamazione
Cassazione penale, sezione V, sentenza 4 gennaio 2021, n. 61

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva prosciolto un avvocato dal reato di diffamazione, contestatogli per aver aspramente criticato in uno scritto l’operato di un collega, ritenendo applicabile l’esimente del diritto di critica, la Corte di Cassazione (sentenza 4 gennaio 2021, n. 61) – nel disattendere la tesi proposta dalla difesa di parte civile, che aveva proposto il ricorso per cassazione, secondo cui erroneamente l’imputato era stato prosciolto, essendo invece ravvisabile nello scritto incriminato un attacco gratuito alla reputazione della persona offesa - ha invece ribadito il principio secondo cui in tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica solo quando la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l'utilizzo di "argumenta ad hominem", intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne le azioni, laddove, diversamente, ove la condotta sia rivolta a criticarne l’operato detta scriminante trova applicazione.

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Agevolazione “prima casa” - Svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell'immobile - Necessità della sua effettività - Sussistenza - Conseguenze - Attività di avvocato - Ambito astratto di esercizio: distretto e territorio nazionale - Irrilevanza ai fini agevolativi
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 04 Novembre 2020, n. 24542. Pres. De Masi. Est. Cavallari.

In tema di imposta di registro, l'aliquota agevolata di cui all'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986 per l'acquisto della "prima casa" postula, per la sua fruizione, che l'acquirente risieda o svolga la propria attività, anche non in via esclusiva o prevalente, purché effettiva, nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile, sicché non può spettare all'avvocato, avente residenza e studio legale in altro Comune, in ragione della coincidenza dell'ambito territoriale di attività con quello del Distretto di Corte d'Appello o, ai sensi dell'art. 4 R.D. n. 1578 del 1933, dell'intero territorio nazionale, in quanto meramente astratta. (massima ufficiale)

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Il compenso a favore dello Stato non coincide con quello della parte ammessa al gratuito patrocinio
Cassazione civile, sez. II, sentenza 19 gennaio 2021, n. 777

In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità. É quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 19 gennaio 2021, n. 777.

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Previdenza forense - Avvocati - Contributi previdenziali - Versamento solo parziale da parte del professionista - Perdita dell’accredito dell’annualità - Esclusione - Anomalia del sistema - Controlli più rigorosi - Necessità.
ordinanza 694, sezione Lavoro del 18-01-2021

In tema di previdenza forense, l’avvocato che versa solo parte dei contributi previdenziali non perde l’accredito dell’annualità ai fini della pensione. La patologia del sistema, infatti, può essere superata attraverso l’adozione di controlli più rigorosi su comunicazioni e dichiarazioni inviate dagli iscritti. Né rileva che sia necessaria la verifica di milioni di dichiarazioni dal momento che si tratta di un inconveniente superabile con l’ausilio della tecnologia.

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ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
Oggetto: Redazione di un atto senza l’abilitazione - Rilevanza penale - Sussiste.
sentenza 1931, sezione Seconda Penale del 18-01-2021 (C.p. art. 348)

Redigere anche un solo atto giudiziario senza l’abilitazione o durante la sospensione è un esercizio abusivo della professione. Non solo: è del tutto irrilevante che di fatto il compito sia stato affidato a un praticante.

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Gratuito patrocinio - Compensi spettanti all’avvocato - Liquidazione - Importo ridotto dal giuidce - Legittimità - Motivi.
sentenza 777, sezione Seconda del 19-01-2021

Il giudice civile può ridurre i compensi spettanti all’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio. Solo in ambito penale, infatti, è necessaria la coincidenza tra le liquidazioni degli onorari in favore dello Stato e del difensore del non abbiente.

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Assegno di mantenimento - Avvocato in crisi - Irrilevanza - Sussiste.
ordinanza 975, sezione Tributaria del 20-01-2021

L’avvocato è tenuto a versare il mantenimento all’ex anche quando ha pochissimi clienti e percepisce un reddito modesto, data l’attività saltuaria.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Onorari - Liquidazione da parte del giudice - Problematiche affrontate nel corso di analoghi procedimenti - Riduzione a metà dell’onorario richiesto - Legittimità - Motivi.
ordinanza 943, sezione Lavoro del 20-01-2021

La ripetitività delle problematiche affrontate dall’avvocato nel corso di analoghi procedimenti giustifica la riduzione a metà dell’onorario richiesto. È esclusa, infatti, la possibilità per il professionista di indicare in maniera unilaterale il compenso dovuto dal cliente anche se contenuto nei limiti delle tariffe.

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Onorari - Liquidazione - Attività retribuita minore di quella richiesta - Presenza di tariffe professionali - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Esclusione - Motivi.
ordinanza 1141, sezione Seconda del 21-01-2021

È esclusa la liquidazione equitativa di onorari professionali anche quando l’attività retribuita è minore di quella richiesta. Il criterio legato alla quantità e qualità delle attività svolte, infatti, è sussidiario e può essere applicato dal giudice solo in assenza delle tariffe professionali.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Compenso professionale - Diritto - Conferimento del mandato - Sufficienza - Esclusione - Svolgimento effettivo dell’attività - Necessità - Rimborso delle spese forfetarie - Liquidazione in ogni caso - Mancata indicazione nel provvedimento - Irrilevanza.
ordinanza 1421, sezione Sesta - 2 del 22-01-2021

Gli onorari professionali da liquidare all’avvocato sono legati non solo all’esistenza del mandato ma anche allo svolgimento effettivo dell’attività. Al professionista è dovuto in ogni caso il rimborso delle spese forfetarie a prescindere dalla specifica indicazione nel provvedimento.

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L’avvocato che ricorre contro la revoca del gratuito patrocinio al cliente deve munirsi di avvocato
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 13 gennaio 2021, n. 1117

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso il decreto con cui il tribunale aveva revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio, disponendo altresì la revoca del decreto di liquidazione a favore del difensore in relazione ai compensi professionali maturati nella fase dinanzi al GIP, la Corte di Cassazione (sentenza 13 gennaio 2021, n. 1117), pur ritenendo corretto quanto sostenuto dal difensore - secondo cui nel caso di specie, trattandosi di revoca dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario, sussistevano i presupposti per il ricorso per cassazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 113 – ha tuttavia ribadito che è inammissibile il ricorso, proposto contro il provvedimento che abbia rigettato l'opposizione al diniego di liquidazione dei compensi professionali prestati in materia di gratuito patrocinio, allorché il gravame venga personalmente sottoscritto dal difensore della persona ammessa al beneficio, atteso che il ricorrente indipendentemente dalla propria qualifica professionale - assume nel procedimento il ruolo di parte e deve pertanto avvalersi della rappresentanza, nel giudizio di legittimità, di un difensore iscritto nell'albo speciale.

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Processo amministrativo: principio di sinteticità e note di udienza ex art. 4 D.L. 28/2020
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., ordinanza 15 gennaio 2021, n. 36

Sono inammissibili e conseguentemente inutilizzabili le c.d. “note di udienza” di ben 42 pagine, depositate avvalendosi della facoltà concessa alla parte dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020. Le note di udienza, infatti, intervenendo a ridosso dell’udienza (entro le ore 12 del giorno anteriore l’udienza), quale ultimo presidio del diritto di difesa prima di essa, e aggiungendosi all’atto introduttivo e alle memorie, devono rispettare il canone di sinteticità e ragionevolmente non possono eccedere le tre-quattro pagine. Le note di udienza depositate ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, che non sono utilizzabili, perché per la loro estensione superano i limiti imposti dal principio di sinteticità, possono essere ritenute utili solo come istanza di passaggio della causa in decisione al fine della fictio iuris della presenza del difensore in udienza.

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Il rimborso forfetario è dovuto al difensore anche in assenza di richiesta
Cassazione civile, sez. VI - 2, ordinanza 22 gennaio 2021, n. 1421

Il rimborso delle spese forfetarie, quindi, costituisce una voce accessoria che va necessariamente riconosciuta, al pari del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e della quota di contribuzione previdenziale che per legge è a carico del cliente del professionista. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 22 gennaio 2021, n. 1421.

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D.M. 13 gennaio 2021: incrementato il deposito telematico degli atti nel processo penale

Con il D.M. 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. del 21 gennaio 2021, è stato ampliato il novero degli atti del processo penale per cui è previsto come obbligatorio il deposito telematico: opposizioni all’archiviazione, denunce, querele, nomine, rinunce e revoche di difensori di fiducia. Un altro tassello del piano di informatizzazione del sistema penale e un nuovo passo verso il c.d. processo penale telematico, reso necessario dall’attuale stato emergenziale ma destinato a dispiegare i propri effetti anche al termine della crisi sanitaria. Il quadro complessivo che ne scaturisce non è tuttavia esente da criticità, che necessitano di chiarimenti e correzioni.

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Giusti gli arresti domiciliari per l’avvocato che alterava l’assegnazione delle cause presso il GdP
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2021, n. 1607

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del tribunale nei confronti di un avvocato e di un cancelliere addetto all’ufficio del giudice di pace, cui erano contestati i reati di falsità materiale in atto pubblico, anche per soppressione e corruzione, per avere, d’intesa tra loro, alterato il criterio cronologico di iscrizione e di assegnazione dei fascicoli ai singoli giudici di pace, formando falsi fascicoli con numero di R.G. diverso da quello effettivo, così da poter prescegliere il giudice assegnatario dei propri procedimenti, la Corte di Cassazione (sentenza 14 gennaio 2021, n. 1607) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui non risultavano elementi di gravità indiziaria sufficienti per ritenere il fumus dei delitti di falso, dal momento che il cancelliere, non dovendo verificare la veridicità dell'atto consegnato dall'avvocato, non avrebbe falsificato alcun atto di sua competenza, limitandosi a riportare i dati falsamente indicati dallo stesso – ha invece ritenuto significative le conversazioni in cui l’avvocato comunicava al cancelliere di dover procedere all'iscrizione di numerose cause, condividendo con il medesimo la formazione di falsi fascicoli all'esclusivo fine di consentire l'assegnazione delle proprie cause ai giudici da lui prescelti, con conseguente configurabilità del reato contestato.

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Cassa Forense è libera di usare il reddito lordo come parametro per valutare lo stato di bisogno
Cassazione civile, sezione Lavoro, ordinanza 2 dicembre 2020, n. 27541

La Corte di Cassazione, con ordinanza 2 dicembre 2020 n. 27541, rigetta il ricorso di un avvocato evidenziando come l'ente di previdenza per gli avvocati abbia piena autonomia regolamentare, per cui può prendere come riferimento il reddito lordo ai fini del riconoscimento del contributo assistenziale per gli iscritti in difficoltà economica.

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Decreto Ministero della Giustizia, 27 gennaio 2021 in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2021

Dal 31 marzo 2021 anche dinanzi la Corte di Cassazione potrà essere effettuato, con valore legale, da parte dei difensori, il deposito telematico di atti e documenti. E’ stato infatti pubblicato il tanto atteso decreto del Ministero della Giustizia con il quale viene dato atto dell’installazione e dell‘idoneità delle attrezzature informatiche per la ricezione di atti depositati telematicamente presso la Suprema Corte.

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Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Vincolo ai parametri medi - Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - Necessità
Cassazione civile, sez. III, 07 Gennaio 2021, n. 89. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Tatangelo.

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. (massima ufficiale)

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Avvocato sospeso: anche revisionare l’atto redatto dal praticante è esercizio abusivo della professione
Cassazione penale, sezione II, sentenza 18 gennaio 2021, n. 1931

Muovendosi nel solco già tracciato da sedimentato orientamento esegetico, con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che costituisce sempre abusivo esercizio della professione legale lo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, anche nel caso in cui l'agente abbia fatto firmare l'atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato, sul punto evidenziando che, diversamente opinando, risulterebbe vanificato il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi, laddove fosse ritenuto sufficiente un siffatto banale escamotage per consentire ad un soggetto non abilitato di operare in un settore attribuito in via esclusiva a una determinata professione

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Procedimento applicabile alla domanda di pagamento delle competenze dell'avvocato
Tribunale di Rovigo 19 gennaio 2021.

La controversia che ha ad oggetto la liquidazione delle spettanze dell'attività dell'avvocato svolta in un giudizio civile o per l'espletamento di prestazioni in stretto rapporto di dipendenza con il mandato di rappresentanza giudiziale deve necessariamente essere introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il quale dà luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del D.Lgs. 150/2011, oppure ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., rimanendo invece esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario, ancorché involga l'esistenza del rapporto professionale o l'an debeatur.
La domanda avente ad oggetto la pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la redazione dell'atto di citazione, in quanto attività prodromica all'instaurazione del giudizio, non potendo essere considerata attività stragiudiziale, rientra tra quelle che vanno proposte con il rito sommario speciale di cui agli artt. 702 bis cpc e 14, D.Lgs. 150/11.
Va pronunciata la nullità della sentenza resa dal giudice di pace di condanna al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 50 bis e quater c.p.c., perché pronunciata dal giudice in composizione monocratica anziché collegiale; il vizio di nullità si converte in motivo di impugnazione senza possibilità di rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art 354, comma 1, c.p.c., ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito, così che la controversia deve essere decisa da questi.
L'avvocato che agisce per ottenere il soddisfacimento del proprio credito deve offrire la prova dell'attività prestata, non essendo sufficiente a tal riguardo il deposito del contratto d'opera professionale, né della parcella inviata al cliente, che nulla dimostrano circa l'effettivo svolgimento dell'incarico.
Non sono dovuti all'avvocato gli oneri fiscali e previdenziali se egli non prova di aver emesso regolare fattura.

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Responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo e prescrizione
Cass. III 24270 30/11/2020

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato; al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio massimato riguarda non solo la figura dell'avvocato, ma ogni altro professionista che presti assistenza nel giudizio al proprio mandante, in ragione della peculiarità dell'inserimento dell'esecuzione del rapporto professionale nella struttura del processo).

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PROCESSO
Oggetto: Udienza di discussione - Rinvio per impedimento del difensore - Presupposti - Conseguenze
ordinanza 1793, sezione Sesta - 1 del 28-01-2021 (C.p.c. disp. att. art. 115) (L. 31.12.2012, n. 247, art. 4)

L’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’articolo 115 disp. att. Cpc, deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega - facoltà generalmente consentita dall’articolo 14, comma secondo, della legge 247/12 e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto - venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore non rilevante ai fini del differimento dell’udienza.

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