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Giurisprudenza avvocati 30/9/2021

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Giurisprudenza Avvocati (30/9/2021)

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La Cassazione ribadisce che la determinazione del compenso dell'avvocato deve avvenire in forma scritta, nonostante il disposto dell'art. 13 della legge 247/2012
Cassazione civile sez. VI - 08/09/2021, n. 24213.

A pena di nullità, il patto di determinazione del compenso dell'avvocato deve essere redatto in forma scritta ai sensi dell'art. 2233 c.c., comma 3, c.c., prescrizione che non può ritenersi implicitamente abrogata dalla L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 2, la quale stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto, norma, questa, che non si riferisce alla forma del patto, ma indica che il momento in cui stipularlo è quello del conferimento dell'incarico.

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Il cliente revoca il mandato. Il compenso non è dovuto nella misura pattuita per l’esecuzione dell’incarico
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 10 settembre 2021, n. 24523

La pattuizione con cui le parti stabiliscono una modalità di remunerazione della prestazione professionale dell’avvocato rigorosamente correlata alla somma eventualmente recuperata ovvero all'esito negativo del giudizio è destinata a rimanere inoperante con riferimento all'evenienza dell'anticipato recesso del cliente/committente dal contratto d'opera.

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Si ha soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale del quantum della domanda
Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 13 settembre 2021, n. 24645

Per ravvisare la reciproca soccombenza nel caso in cui l’accoglimento parziale abbia riguardato la misura meramente quantitativa, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto.

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Equo compenso per gli avvocati
T.A.R. Lazio Roma, sez. III quater, 27 agosto 2021, n. 9404

In tema di compensi in favore degli avvocati, la regola è data dalla libera pattuizione mentre l'eccezione (in caso ossia di mancato accordo tra le parti) dal rispetto dei minimi tariffari di cui all'apposito decreto ministeriale (ora, il DM n. 55 del 2014). La disposizione di cui all'art. 13-bis, comma 2, della legge n. 247 del 2012, secondo cui si deve fare comunque riferimento alle tariffe di cui al DM 55 del 2014, trova unicamente applicazione per taluni soggetti imprenditoriali (es. imprese assicurative e bancarie) che notoriamente godono di una certa forza contrattuale, non anche per le pubbliche amministrazioni le quali non sono espressamente contemplate tra i soggetti di cui al riportato art. 13-bis, comma 1, della medesima legge. Il concetto di "equo compenso", per quanto riguarda la P.A., deve dunque ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità legati: da un lato, ad esigenze di contenimento della spesa pubblica; dall'altro lato, alla natura ed alla complessità delle attività defensionali da svolgere in concreto.

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Firma sulla procura falsa. La domanda è inammissibile e l’avvocato va condannato alle spese
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25066

Una volta proposta querela di falso, se la risposta all'interpello è negativa, la procura alle liti deve considerarsi come mai rilasciata e l’attività del difensore senza procura non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in ordine alle spese di giudizio; ne consegue che il procedimento sarà definito con declaratoria di inammissibilità, e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, rilevabile d'ufficio, è soltanto l'avvocato.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Compensazione - Possibilità di infliggere una condanna per responsabilità aggravata - Esclusione - Motivi.
ordinanza 22090, sezione Terza del 02-08-2021 (C.p.c art. 96)

In tema di spese di giudizio, è esclusa la possibilità di infliggere una condanna per responsabilità processuale aggravata in caso di compensazione delle spese di lite. La sussistenza di giusti motivi comporta, infatti, un’implicita esclusione dei presupposti richiesti per concedere il risarcimento del danno

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Procura al difensore - Per la fase cautelare - Presenza di corresponsabili - Validità della procura anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Motivi.
ordinanza 22380, sezione Sesta - 1 del 05-08-2021

In materia processuale, la procura rilasciata al difensore per la fase cautelare vale anche nel successivo giudizio di merito contro i corresponsabili. Il legale, infatti, deve poter esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito che non eccedano la lite originaria.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Tardività - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Divieto di spostamento fra Regioni - Procura speciale - Rilascio - Impossibilità - Non sussiste - Inammissibilità - Sussiste.
ordinanza 23317, sezione Prima del 23-08-2021 (D.p.c.m. 26.04.2020, art. 1) (D.L. 25.03.2020, n. 19, art. 1) (D.L. 16.05.2020, n. 33, art. 1)

Il ricorso di legittimità deve ritenersi inammissibile per tardività a nulla rilevando, durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, a nulla rilevando il divieto di spostamento tra le Regioni temporaneamente imposto per contenere la diffusione dell’epidemia dall’articolo 1, comma primo, lettera a), del dpcm 26 aprile 2020, il quale risulta espressamente derogabile «per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute» e dunque non impediva al ricorrente di spostarsi nella Regione confinante per recarsi dove è situato lo studio del legale che l’aveva assistito nella presente fase e rilasciargli la procura necessaria per consentirgli di proporre tempestivamente l’impugnazione.

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DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - Inesistenza della procura - Sanatoria del vizio - Assegnazione di un termine - Sussiste.
ordinanza 23353, sezione Seconda del 24-08-2021(C.p.c. art. 83, 182) (L. 18.06.2009 n. 69 art. 46)

In relazione al disposto dell’articolo 182 Cpc, nella formulazione introdotta dall’articolo 46, comma secondo, della legge 69/2009, alla cui stregua il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria (assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc e senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali) anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.

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IMPOSTA DI REGISTRO
Oggetto: Fissa - Decreto ingiuntivo - Contratto di opera di prestazione professionale - Doppia imposizione - Ripresa a tassazione - Sussiste.
sentenza 23379, sezione Quinta Civile del 24-08-2021

Il fatto che il decreto ingiuntivo sia emesso sulla base di un contratto di prestazione d'opera professionale concluso verbalmente non esclude la tassazione di quest’ultimo, nel caso in cui sia stato enunciato nel contesto del provvedimento giurisdizionale, in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel terzo comma dell’articolo 22 del Dpr. n. 131/86. Il decreto ingiuntivo non determina la cessazione degli effetti del contratto verbale in esso enunciato; la disposizione prevista dal secondo comma dell’articolo 22 Tur fa riferimento ai casi di novazione oggettiva, ma non ai casi in cui il contribuente abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale a tutela di un diritto nascente da un contratto.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Notificazioni telematiche - Pubblica amministrazione - Valore legale - Indirizzo inserito nel Reginde - Validità - Sussiste - Inadempimento dell’ente - Indirizzo inserito nell’indice Ipa - Validità - Non sussiste
ordinanza 23445, sezione Terza del 25-08-2021 (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16 ter)

Deve essere affermato il principio della nullità della notifica per violazione delle disposizioni che, ai fini della validità delle notificazioni telematiche degli atti, attribuiscono valenza soltanto ad alcuni elenchi, con la conseguenza che, ogni differente recapito informatico, ancorché effettivamente collegato all’amministrazione destinataria, non costituisce l’indirizzo ritenuto dal legislatore idoneo al perfezionamento della notificazione: ne consegue che nell’ipotesi di indirizzo del destinatario presente, sia nel Reginde sia nell’Ipa, l’unica notifica valida è quella effettuata all’indirizzo del primo registro e tale regola si applica anche al caso in cui l’indirizzo Pec della pubblica amministrazione compaia esclusivamente nel registro Ipa e anche se ciò dipenda dall’inadempimento dell’ente pubblico rispetto alla richiesta di comunicare al Reginde il proprio indirizzo telematico necessario per le notificazioni Pec ad effetti legali.

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Controversia fra cliente ed avvocato - Pagamento di acconti - Prova per testimoni - Ammissibilità - Limite di valore - Superamento - Interesse esclusivo della parte - Acquisizione - Inammissibilità - Mancata eccezione tempestiva - Nullità - Sanatoria - Sussiste
ordinanza 23431, sezione Seconda del 25-08-2021 (C.c. art. 2721)

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall’articolo 2721 Cc, non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa essere eccepita per la prima volta in appello (neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado) o, a maggior ragione, nel giudizio di legittimità: ne consegue che nella controversia fra cliente e avvocato sul compenso del professionista deve ritenersi che sia ammissibile la prova testimoniale che dimostra come l’assistito abbia versato al legale somme a titolo di acconti laddove l’avvocato non ha dedotto e dimostrato di essersi tempestivamente attivato per far valere l’eventuale inammissibilità con riferimento all’assunto superamento illegittimo del limite di valore di cui al comma primo dell’articolo 2721 Cc.

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Avvocato domiciliatario - Udienza della causa - Partecipazione - Fase di studio - Compenso - Sussiste.
ordinanza 23456, sezione Seconda del 26-08-2021 (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 4)

Il compenso per la fase di studio compete all’avvocato domiciliatario qualora quest’ultimo partecipi ad una o più udienze, in quanto in tale ipotesi si presuppone che il professionista debba, per l’appunto, studiare la causa per essere preparato tanto a rispondere alle eventuali deduzioni o eccezioni della parte avversa, tanto ad ottemperare alle richieste di chiarimenti che possono provenire dal giudice.

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PROCESSO
Oggetto: Notifica del controricorso - Via Pec - Limiti.
ordinanza 23525, sezione Sesta - L del 27-08-2021

È inammissibile il controricorso presentato via Pec se non vengono prodotte in giudizio le copie cartacee delle ricevute di accettazione e consegna.

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Avvocati - Spese di giudizio - Onorari - Compenso liquidato dall’assicurazione - In sede di transazione - Richiesta di pagamento al cliente - Ammissibilità - Esclusione - Motivi.
ordinanza 23683, sezione Seconda del 31-08-2021

In tema di spese di giudizio, l’avvocato non può chiedere il pagamento dell’onorario al cliente se il compenso è già stato pagato dall’assicurazione all’esito di una transazione. Infatti, la dichiarazione del professionista inviata al legale della compagnia equivale alla volontà di aderire alla quantificazione della somma offerta ed è satisfattiva anche nei rapporti interni.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Onorari e diritti - Liquidazione - Controversie - Giudice monocratico - Conversione del rito - Nomina del collegio - Udienza di comparizione - Giudice relatore - Produzione di documenti - Attestanti l’espletamento dell’attività svolta - Tempestività - Sussiste
ordinanza 23677, sezione Seconda del 31-08-2021 (L. 13.06.1942, n. 794, art. 28) (C.p.c. art. 702 ter)

Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che nella controversia fra avvocato e cliente dichiara tardiva la produzione di documenti effettuata dal professionista per attestare l’espletamento dell’attività in favore dell’assistito dovendosi ritenere che il giudice monocratico, tenuto conto della sentenza delle sezioni unite della Cassazione 12609/12, aveva rimesso gli atti al presidente di sezione, per la designazione del collegio e per l’adozione di ogni più opportuno provvedimento, e il presidente di sezione aveva disposto la conversione del rito nelle forme di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 150/11, fissando udienza avanti al giudice relatore: ne consegue che detta udienza deve essere considerata quale prima udienza, con la conseguenza che, in quella data, potevano legittimamente essere prodotti documenti da parte del ricorrente.

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Avvocato - Compenso - Collocazione temporale delle attività svolte - Rilevanza - Sussiste.
ordinanza 23671, sezione Seconda Civile del 31-08-2021 (C.c. art. 1224)

L’avvocato percepisce lo stesso il compenso, nonostante non abbia ricevuto un incarico scritto, se riesce a fornire elementi per collocare nel tempo l’attività svolta

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PROCESSO PENALE
Oggetto: Impugnazioni - Deposito - Atto - Emergenza epidemiologica Covid-19 - Decreto legge 137/20 (cd. “ristori”) - Mediante posta elettronica certificata - Privo di sottoscrizione digitale - In epoca anteriore alla conversione del decreto avvenuta con la legge 176/20 - Inammissibilità
sentenza 32620, sezione Terza del 01-09-2021 (D.l. 28.10.2020, n. 137, art. 24) (L. 18.12.2020, n. 176, art. 1)

Deve ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta per mediante posta elettronica certificata ma priva di sottoscrizione digitale in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto legge 137/20 (cd. “ristori”) e anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, dovendosi ritenere che la necessità della firma digitale sia imposta al fine di consentire la verifica della paternità dell’atto, ciò che ne costituisce imprescindibile requisito di ammissibilità, stante la tassativa e precisa individuazione dei soggetti legittimati ad esercitare il relativo diritto e proprio per questo, con inequivoca statuizione non suscettibile di diversa interpretazione, la norma intertemporale costituita dal comma 6-decies inserito nel corpo dell’articolo 24 del decreto legge 137/20 ha subordinato l’efficacia delle impugnazioni medio tempore proposte alla condizione che le stesse rechino la sottoscrizione digitale.

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CONTENZIOSO - DIFENSORE
Oggetto: Nomina - Per fatti concludenti - Sussiste
sentenza 32754, sezione Quinta del 02-09-2021 (C.p.p. art. 96, 177, 178)

Deve ritenersi valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’articolo 96 Cpp, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia e ciò in quanto le disposizioni di cui all’articolo 96, commi 2 e 3, Cpp, pur individuando forme e modalità necessarie per la nomina del difensore di fiducia, non hanno natura inderogabile, bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un’interpretazione ampia ed elastica in bonam partem e non escludono la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il difensore verso l’autorità procedente.

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IMPUGNAZIONI
Oggetto: TERMINI - TERMINI BREVI - Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del destinatario - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.
sentenza 23792, sezione Prima del 02-09-2021 (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16) (R.d. 22.01.1934, n. 37, art. 82) (C.p.c. art. 325, 326, 285)

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l’introduzione, da parte dell’articolo 16 sexies del decreto legge 179/12 (inserito dall’articolo 52, comma 1, decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/14), della notificazione al cosiddetto domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo.

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Avvocati - Domanda relativa al pagamento di parcelle - Crediti relativi a una relazione con un unico cliente - Proposizione in giudizi diversi - Ammissibilità - Esclusione - Interesse oggettivo ad azionare in giudizio un solo credito - Possibilità - Condizioni - Violazione del divieto - Improponibilità della domanda - Sussistenza - Riproposizione con il cumulo oggettivo - Ammissibilità.
ordinanza 24172, sezione Seconda del 08-09-2021 (C.p.c. art. 104)

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto o per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria tra le parti. La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’art. 104 cpc, con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti.

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Avvocato e procuratore - Credito per prestazione Società di capitali - Cancellata dal registro delle imprese - Bilancio finale di liquidazione - Percezione di quota dell’attivo da parte del socio - Onere della prova - A carico del creditore sociale - Necessità - Sussiste
ordinanza 24186, sezione Seconda del 08-09-2021 (C.c. art. 2495)

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci, a norma dell’articolo 2495, comma secondo, Cc, rispondono nei confronti dei creditori sociali non soddisfatti fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e che, di conseguenza, il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, e tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo, e cioè che, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dal socio: ne consegue che nulla è dovuto all’avvocato che agisce per la soddisfazione del credito per prestazione professionale che non ha dimostrato che la predetta condizione si era in concreto realizzata, risultando anzi incontestato, alla luce della documentazione prodotta dagli appellanti, e cioè il bilancio di liquidazione, che la situazione patrimoniale della società al momento della liquidazione era totalmente negativa.

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Procura conferita al legale - Documento estero - Invalidità della procura - Spese processuali - Condanna diretta del professionista - Legittimità - Esclusione - Idoneità dell’atto a instaurare un rapporto processuale con l’assistito - Sussistenza.
ordinanza 24381, sezione Seconda del 09-09-2021

In materia di spese processuali, il giudice non può condannare direttamente l’avvocato a pagare le spese di lite se la procura estera è invalida. Il documento, infatti, è comunque idoneo a instaurare un rapporto processuale con l’assistito che assume la veste di potenziale destinatario delle situazioni derivanti dal giudizio.

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Avvocati - Compenso professionale - Patto di quota lite - Revoca del mandato - Onorari liquidati secondo i parametri - Legittimità - Motivi.
ordinanza 24523, sezione Sesta - 2 del 10-09-2021

Il compenso dell’avvocato deve essere liquidato secondo i parametri perché con la revoca del mandato cade il patto di quota lite. Infatti la risoluzione del rapporto con il professionista prima della conclusione del giudizio non può essere destinata a rimanere priva di remunerazione.

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Difensore d'ufficio - Onorari - Processo penale - Rimborso spese recupero credito - Sussiste - Difforme.
ordinanza 24522, sezione Sesta - 2 del 10-09-2021

Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Posta elettronica certificata - Irritualità - Consegna - Conoscenza dell’atto - Scopo legale - Raggiungimento - Sussiste - Nullità - Non sussiste.
ordinanza 24446, sezione Sesta - T del 10-09-2021 (D.l. 24.06.2014, n. 90, art. 52) (L. 17.12.2012, n. 221, art. 4, 16)

Per quanto riguarda la possibilità di notificare un atto mediante posta elettronica certificata l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo Pec non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

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Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità
ordinanza 24948, sezione Sesta del 15-09-2021 (C.p.c. art. 149, 160 ) (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16, 4)

In tema di notificazione a mezzo Pec, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 149 bis Cpc e dell’articolo 16 ter del decreto legge 179/2012 introdotto dalla legge di conversione 221/12, l’indirizzo del destinatario al quale deve essere trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Reginde, il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della giustizia, unicamente quello risultante da tale registro: ne consegue, ai sensi dell’articolo 160 Cpc, la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, dovendosi ritenere che, anche ove il destinatario della notifica fosse il difensore e non la parte personalmente, l’indirizzo cui notificare validamente, ad esclusione di ogni altro, è comunque sempre quello risultante dal Reginde.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Difensore - Valore della lite - Oggetto della domanda - Vicende sopravvenute - Effetto sul “quantum” della pretesa - Rilevanza - Valore presunto - Manifesta eccessività - Motivazione del giudice - Necessità -Sussiste.
ordinanza 24923, sezione Seconda del 15-09-2021 (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 5)

Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all’oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della lite restando prive di rilievo le vicende sopravvenute che possano incidere sul “quantum” della pretesa fatta valere in giudizio, salvo che non emerga una manifesta eccessività del valore presunto, nel qual caso giudice, tenuto ad applicare il suddetto criterio principale, può valutare, giustificandone però le motivazioni, la complessiva attività professionale svolta in base alla proporzionalità e all’adeguatezza delle prestazioni complessivamente svolte in relazione ai parametri tabellari in concreto applicabili.

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CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - Spese giudiziali - Mancanza della procura ad litem - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
ordinanza 25066, sezione Prima del 16-09-2021 (C.p.c. art. 82, 83, 91)

L’attività del difensore senza procura non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in ordine alle spese di giudizio, ne consegue che il procedimento sarà definito con declaratoria di inammissibilità, e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, rilevabile d’ufficio, è soltanto l’avvocato.

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Credito professionale - Recupero - Controversia tra cliente e legale - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Proposta con citazione anziché con ricorso - Conseguenze
ordinanza 25192, sezione Seconda del 17-09-2021 (D.lgs 01.09.2011, n. 150, art. 14) (L. 13.06.1942, n. 794, art. 28)

Nella controversia fra cliente e avvocato sul credito professionale del legale, deve ritenersi inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista iscritta a ruolo oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento monitorio impugnato, derivandone la definitività del provvedimento monitorio, dovendo la tempestività dell’atto introduttivo essere valutata, non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi, nel senso che, ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tenere luogo del ricorso, ma non dal giorno della notifica ai convenuto, bensì solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito, cio che normalmente avviene con la costituzione dell’attore.

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PROCESSO
Oggetto: Notifica - Avviso di ricevimento - Privo della parte e dell’ufficio giudiziario - Nullità - Sussiste.
ordinanza 25352, sezione Sesta - 1 del 20-09-2021 (C.p.c. art. 156)

È nulla la notifica per posta fatta dal legale quando l’avviso di ricevimento è privo della parte e dell’ufficio giudiziario

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Condizioni - Assenza di un precedente di merito sul tema d’indagine - Sufficienza - Non sussiste
ordinanza 25655, sezione Sesta - 1 del 22-09-2021 (C.p.c. art. 92 ) (D.L. 12.09.2014, n. 132) (L. 10.11.2014, n. 162)

In assenza di soccombenza reciproca delle parti, la compensazione delle spese di lite può essere disposta soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o una maggiore gravita ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’articolo 92, secondo comma 2, Cpc: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza che compensa le spese di lite sulla semplice mancata evidenza di precedenti di merito sul tema d’indagine, dovendosi tener presente che la condizione di assoluta novità della questione è solo quella riconducibile a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza, rilevando invece l’inesistenza di precedenti in un quadro pur sempre contrassegnato dalla forte controvertibilità della questione.

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IMPUTATO
Oggetto: Udienza - Istanza di rinvio - Emergenza epidemiologica Covid-19 - Istanza di trattazione orale - Invio - Indirizzo di posta elettronica certificata - Diverso da quello individuato dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia - Tempestività - Diritto di difesa - Tutela - Giudizio - Annullamento - Sussiste
sentenza 35243, sezione Seconda del 23-09-2021 (D.l. 09.11.2020, n. 149, art. 23)

La sentenza d’appello deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte territoriale per nuovo giudizio laddove l’udienza si è tenuta in camera di consiglio ma il difensore aveva chiesto la trattazione orale durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 dal momento che la casella di posta elettronica dell’ufficio giudiziario dedicata ai depositi risulta attivata soltanto sette giorni dopo mentre il difensore ha proposto l’istanza il giorno stesso in cui gli ciò era reso possibile col sistema in quel momento disponibile, e non gli si può certo rimproverare di essere stato tempestivo.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Procura speciale - Insussistenza - Fattispecie - Inammissibilità.
sentenza 25902, sezione Prima del 23-09-2021 (D.m. 21.02.2011, n. 44, art. 18 ) (C.p.c. art. 83, 369, 365)

In tema di ricorso per cassazione, quanto alla procura speciale, l’allegazione della copia informatica dell’originale, autenticata dal difensore con firma digitale, al messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato notificato il ricorso potrebbe ritenersi idonea a farla considerare apposta all’atto al quale si riferisce, nonostante l’avvenuto rilascio della stessa su un foglio separato, ma non consente anche di ritenere che essa sia stata ritualmente depositata in cancelleria, non essendo stata la copia cartacea del documento informatico allegata a quella del ricorso: in mancanza di tale adempimento, risulta impedito qualsiasi riscontro in ordine all’esistenza ed al contenuto della procura, nonché alla sussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 83, terzo comma, Cpc., richiamato dall’articolo 365 Cpc la cui necessità, ai fini della rituale introduzione del giudizio di legittimità comporta la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione.

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Opera professionale - Incarico - Conferimento - Fatti concludenti - Documenti prodotti dal professionista - Consapevolezza del ruolo del professionista da parte del committente - Pagamento del compenso - Sussiste
ordinanza 25941, sezione Sesta - 2 del 24-09-2021 (C.c. art. 2230)

Deve ritenersi che l’incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi dell’attività del professionista e che lo scambio di consenso tra le parti in merito al conferimento dell’incarico e alla relativa accettazione può intervenire anche per facta concludentia, oltre che per testi e presunzioni, purché gravi, precise e concordanti: ne consegue che è legittimo il rigetto dell’opposizione proposta dal committente contro il decreto ingiuntivo ottenuto dall’ingegnere per il saldo delle competenze professionali laddove i documenti prodotti dal professionista dimostravano tanto il coinvolgimento del tecnico nella predisposizione dei progetti, quanto la conoscenza da parte del committente di tale coinvolgimento.

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Difensore di fiducia - Sostituto - Delega orale - Ammissione alla discussione - Revoca statuizioni civili di condanna - Non sussiste.
sentenza 35389, sezione Terza Penale del 24-09-2021 (C.p.p. art. 96)

La designazione del sostituto da parte del difensore può essere, infatti, effettuata con delega orale ai sensi dell'articolo 96, comma 2, Cpp, come interpretato alla luce dell'abrogazione dell'articolo 9 del Rdl. n. 1578/33, conv. dalla l. n. 36/34, per effetto della l. n. 247/12 di riforma dell'ordinamento della professione forense, a mente del cui articolo 14, comma 2, gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

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Spese di giudizio - Compensazione - Limiti - Difficoltà interpretative della vicenda invocate dal giudice - Sufficienza - Esclusione.
ordinanza 25938, sezione Sesta - 2 del 24-09-2021 (C.p.c. art. 92)

In tema di spese di giudizio, al giudice non basta invocare le difficoltà interpretative della vicenda per disporre la compensazione. La mancanza di precisazioni sul punto rende incongrua la motivazione e la questione è quindi sindacabile in sede di legittimità. Senza contare poi che, in base all’articolo 92 del cpc, solo l’assoluta novità della questione o il mutamento di giurisprudenza giustificano il pagamento anche da parte di chi ha vinto.

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Valida e ammissibile la nomina al difensore di fiducia senza le formalità dell’art. 96 c.p.p.
Cassazione penale, Sez. V, sentenza 2 settembre 2021, n. 32754

La nomina di fiducia del difensore può risultare da comportamenti concludenti, anche in assenza delle formalità di cui all’art. 96 c.p.p., ove vi siano atti equivalenti che siano inequivocabili e indubitabili che individuano il difensore e il rapporto di fiducia avvocato-assistito.

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Gratuito patrocinio - Manifesta infondatezza della domanda ovvero di iniziative giudiziarie attivate con mala fede o colpa grave - Revoca automatica
Tribunale Lucca, 14 Settembre 2021. Est. Niro.

La revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge, della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda ovvero di iniziative giudiziarie attivate con mala fede o colpa grave (nel caso di specie, la manifesta infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente per carenza assoluta di prova emerge con evidenza dagli atti e dal contenuto del provvedimento)

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Spese di giudizio - Condanna in solido - Obbligo di pagare l’intero onorario al professionista - Sussistenza - Svolgimento di attività limitate per alcuni clienti - Irrilevanza - Possibilità di riduzione dell’onorario - Esclusione.
ordinanza 26147, sezione Sesta - 2 del 27-09-2021

In tema di spese processuali, la parte condannata in solido paga l’intero compenso all’avvocato anche se il professionista ha svolto per lui attività limitate rispetto a quelle effettuate per gli altri condebitori. È impossibile, infatti, diversificare le posizioni processuali e chiedere una riduzione degli onorari dovuti rispetto agli altri assistiti.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Posta elettronica certificata - Eventuale irritualità - Risultato - Conoscenza - Raggiungimento dello scopo - Sanatoria - Sussiste
ordinanza 26099, sezione Sesta - T del 27-09-2021 (C.p.c. art. 156)

L’eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, ben potendosi applicare alla specie l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

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Processo - Rinvio dell’udienza - Impossibilità della sostituzione - Da allegare.
ordinanza 26210, sezione Tributaria del 28-09-2021 (D.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 1)

Niente rinvio dell’udienza quando il difensore non allega l’impossibilità di essere sostituito da un collega.

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Avvocati - Spese di giudizio - Liquidazione - Al di sotto dei minimi - Ammissibilità - Adeguata motivazione - Necessità.
ordinanza 26230, sezione Sesta - 3 del 28-09-2021

In materia processuale i compensi di avvocato e le spese di giudizio non possono essere liquidate al di sotto dei minimi senza un’adeguata motivazione. Il valore della lite, inoltre, va fissato sulla base del disputatum salvo il caso di accoglimento parziale per il quale si applica il criterio del decisum.

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Spese di giudizio - Compensazione tra le parti - Motivazione - Giusto motivo - Natura - Difforme.
ordinanza 26362, sezione Quinta Civile del 29-09-2021 (C.p.c. art. 92)

Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche previste dall'art. 92 Cpc. In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 Cpc, il giudice è tenuto a indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Inefficacia conseguente del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Applicazione del principio della soccombenza a carico del solo ricorrente principale - Soccombenza virtuale nel ricorso incidentale - Irrilevanza - Fondamento.
ordinanza 26315, sezione Terza del 29-09-2021

In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'articolo 334, secondo comma, Cpc, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

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Sul patto di quota lite
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 30 settembre 2021, n. 26568

La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, pur affermando che la pattuizione dei compensi sia libera (art. 13, comma 3), ha tuttavia esplicitamente previsto il divieto dei patti «con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa» (art. 13, comma 4), in tal modo reintroducendo il divieto del patto di quota lite, collocabile nel periodo intermedio tra la riforma di cui al D.L. n. 223 del 2006 e la L. n. 247/2012.

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Istanza di maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione - Obbligo di motivazione - Omissione - Conseguenze - Ragioni
Cassazione civile, sez. II, 18 Agosto 2021, n. 23088. Pres. Manna. Est. Tedesco.

In tema di spese processuali, realizza un'omessa pronuncia la motivazione che non espliciti le ragioni del rigetto della domanda di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione che consentano la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto; in ragione, infatti, dell'autonomia di tale domanda è da escludere che possa essere ravvisata un'ipotesi di rigetto implicito nel mancato riconoscimento della maggiorazione. (massima ufficiale)

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SE LA NOTIFICA A MEZZO PEC FINISCE IN SPAM
Corte di Cassazione n. 17968 del 23 giugno 2021

La Suprema Corte ha escluso la possibilità di invocare tale evento come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore idoneo a dimostrare la mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. in virtù dei principi e requisiti disciplinati dall’art. 20 DM n. 44/2011, vale a dire il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale).

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