Giurisprudenza avvocati 30/6/2021
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Giurisprudenza Avvocati (30/6/2021)
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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Protezione internazionale - Procura speciale - Data - Posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato - Mancata certificazione del difensore - Inammissibilità.
sentenza 15177, sezione Unite del 01-06-2021 (D.Lgs. 28.01.2008, n. 25, art. 35 bis) (D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13)
L’articolo 35 bis, comma tredicesimo, del decreto legislativo 25/2008, nella parte in cui prevede che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima» ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli articoli 83 e 365 Cpc, il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di «inammissibilità del ricorso», nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’articolo 35 bis, comma 13, del decreto legislativo 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente. Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1 quater, Tusg, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza.
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Accertamento - Versamento sospetto in banca - Prelievo dal conto dello studio - Valida giustificazione - Sussiste.
ordinanza 15353, sezione Sesta - T del 03-06-2021
Niente accertamento Irpef a carico dell’avvocato se giustifica il versamento sospetto con un prelievo dal conto di studio
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Guida in stato di ebbrezza - Prelievo ematico - Facoltà di farsi assistere da un difensore di ?ducia - Omissione - Nullità - Primo grado - Sussiste - Difforme.
sentenza 21552, sezione Quarta Penale del 03-06-2021 (C.p.p. art. 180, 182, 114, 356)
La violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di ?ducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, Cpp, con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione, e l'art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione.
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PROFESSIONI INTELLETTUALI RESPONSABILITÀ - Responsabilità del professionista (avvocato) - Causa - Probabilità di successo - Non sussiste
ordinanza 15604, sezione Terza del 04-06-2021 (C.c. art. 1218)
Non sussiste la responsabilità dell’avvocato nei confronti dei cliente nonostante la colpa professionale se la causa azionata non avrebbe avuto probabilità di successo.
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Avvocato - Pagamento della parcella - Prova - Matrice dell’assegno - Irrilevanza.
ordinanza 15709, sezione Sesta - 2 del 04-06-2021
La matrice dell’assegno non è sufficiente a provare il pagamento della parcella al professionista.
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Il patrocinio a spese dello Stato va liquidato anche in caso di transazione della lite
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 4 giugno 2021, n. 15710
Se è vero che, ai sensi dell'art. 134 d.p.r., comma 2, n. 115/2002, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate - e quindi anche per gli onorari e le spese dovuti al difensore (art. 131, comma 4, lett. a), d.p.r. n. 115/2002) - quando per effetto della transazione la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese, ciò vuol dire che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 4 giugno 2021, n. 15710.
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Patrocinio infedele - Avvocato - Tramite con il collega cassazionista - Perdita di chance processuale - Sussiste.
sentenza 22239, sezione Sesta Penale del 07-06-2021 (C.p. art. 380)
Ai fini dell'integrazione del delitto di patrocinio o consulenza infedele di cui all'articolo 380 Cp, è necessario che si verifichi un nocumento agli interessi della parte, che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale.
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Compenso al commissario giudiziale - Chiusura della procedura - Formale decadenza - Giudice competente - Liquidazione - Condizioni.
sentenza 15789, sezione Prima Civile del 07-06-2021
In tema di procedura concorsuale, il rinvio compiuto dall'articolo 165, comma 2, all'articolo 39 della l. fall, il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga al termine della procedura, comporta che, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, della procedura concordataria, il tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.
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Processo civile - Comunicazioni di cancelleria - Avvocati - Mancato inserimento della pec nel Reginde - Indicazione della pec di un collega - Comunicazione effettuata in cancelleria - Legittimità - Motivi.
ordinanza 15783, sezione Prima del 07-06-2021
In materia processuale, le comunicazioni al difensore sono eseguite in cancelleria se l’avvocato non è presente nel Reginde e indica nel ricorso la pec di un collega. Il cancelliere, infatti, non è tenuto a eseguire le notifiche presso un indirizzo digitale diverso da quello intestato al legale destinatario.
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PROCEDIMENTO - Soppressione “ex lege” dell’agente di riscossione - Successione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nei confronti dell’agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze.
sentenza 15911, sezione Unite del 08-06-2021 (C.p.c. art. 83, 84, 291) (D.l. 22.10.2016, n. 193, art. 1) (L. 18.12.2016, n. 225) (C.p.c. art. 157)
In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l’articolo 1 del decreto legge 193/16; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.
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Sanzioni amministrative - Opposizione all’esecuzione - Contributo unificato - Obbligo di versamento - Sussistenza - Motivi.
ordinanza 15923, sezione Quinta del 08-06-2021
Il giudizio di opposizione all’esecuzione relativo a una sanzione amministrativa non è esente dal contributo unificato. I benefici sono contemplati solo per l’impugnazione delle ordinanze ingiunzione anteriori al 2010 e non possono essere estesi a un altro procedimento.
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Avvocati - Procedimento disciplinare - Nuovo codice deontologico - Giudizi in corso - Applicabilità - Individuazione della norma più favorevole - Comparazione in concreto delle sanzioni - Necessità - Possibilità di combinare nuove e vecchie regole - Esclusione.
sentenza 16296, sezione Unite del 10-06-2021
Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati la normativa più favorevole al legale deve essere valutata in concreto senza combinare vecchie e nuove regole. L’applicazione del principio del favor rei impone, infatti, al Cnf di comparare i trattamenti sanzionatori per poter poi infliggere la punizione più mite.
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Difensore d'ufficio - Recupero onorario e spese - Irreperibilità cliente - Procedimento esecutorio - Sussiste - Difforme.
ordinanza 16585, sezione Sesta - 2 del 11-06-2021 (D.p.r 30.05.2002, n. 115, art. 116, 117)
Secondo il Dpr 115/2002, artt. 116 e 117, il difensore è tenuto a esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale, se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell'erario, che ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Ne discende che la condizione di "irreperibilità" afferisce a una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare alcuna procedura per il recupero del credito professionale.
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Responsabilità disciplinare dell'avvocato per espressioni sconvenienti od offensive vietate
Cass. S.U. 17/5/2021 n.13168
Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologico forense, vigente "ratione temporis", rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, senza che tale divieto, previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, si ponga in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.
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Avvocati: lo stop dei cinque incarichi annui
Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli Atti Normativi, 10 giugno 2021, n. 101
Il Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli Atti Normativi, 10 giugno 2021, n. 1012, dà parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense”, che prevede la soppressione della previsione secondo cui l’avvocato deve trattare “almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito ad altro professionista”.
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Diffamazione - Denuncia all'Ordine degli avvocati - Accuse infondate - Frasi denigratorie - Non sussiste - Conforme.
sentenza 23708, sezione Quinta del 16-06-2021
Integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria a un Ordine professionale; né in tal caso può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità.
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Avvocati - Onorari professionali - Eccezione di prescrizione presuntiva del credito - Obbligo del professionista di deferire il giuramento decisorio - Necessità - Affermazione che l’assistito ha riconosciuto di non aver pagato - Mancata indicazione di documenti a sostegno - Sufficienza - Esclusione.
ordinanza 17071, sezione Sesta - 2 del 16-06-2021
In tema di onorari professionali, l’avvocato che agisce per il pagamento della parcella non supera la prescrizione presuntiva eccepita dal cliente senza deferire il giuramento decisorio. Al legale, infatti, non basta accennare che l’assistito ha riconosciuto di non aver estinto l’obbligazione se omette di indicare documenti, depositati in giudizio, che dimostrano la sua affermazione.
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Avvocato - Compenso - A carico del cliente - Documenti - Onere di deposito - Al momento della costituzione - Non sussiste
ordinanza 17572, sezione Sesta - 2 del 18-06-2021 (D.lgs. 01.09.2011, n. 150, art. 3, 14) (C.p.c. art. 702 bis, 702 ter)
Deve escludersi la prescrizione del diritto al compenso dell’avvocato eccepita dal cliente laddove il documento sarebbe stato prodotto irritualmente e tardivamente in giudizio, non potendo configurarsi un onere del difensore di depositare in giudizio i documenti al momento della costituzione laddove il giudizio è stato proposto ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 150/11 ed è sottoposto alla disciplina dell’articolo 3 del citato decreto e nel procedimento sommario di cognizione l’articolo 702 bis, commi 1 e 4, Cpc - norma che dispone che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l’altro, l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione - non vale a segnare alcuna preclusione istruttoria e quindi non comporta, in caso di omissione, alcuna decadenza, applicandosi tale disposizione al giudizio sommario speciale in tema di liquidazione del compenso degli avvocati, poiché l’articolo 3, comma primo, del citato decreto dispone che nelle suddette controversie non sono invocabili i soli commi secondo e terzo dell’articolo 702 ter Cpc e dovendosi ritenere che, al pari che nel rito ordinario, nemmeno l’articolo 702 bis Cpc, sancisca alcuna preclusione istruttoria.
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Avvocati – Onorari professionali - Delibera di incarico conferita da una pubblica amministrazione - Invalidità - Diritto al compenso - Esclusione - Avvenuto conferimento del mandato alle liti - Irrilevanza.
ordinanza 17577, sezione Sesta - 2 del 18-06-2021
In tema di onorari di avvocato, l’invalidità della delibera di incarico emessa da una pubblica amministrazione fa perdere il compenso al legale anche se al professionista è stata conferita la procura alle liti. L’avvenuto rilascio del mandato, infatti, non può produrre autonomi effetti negoziali ma viene travolto dall’illegittimità del contratto di patrocinio.
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L’adesione all’astensione dei difensori non è assimilabile al legittimo impedimento
Cassazione penale, Sez. II, sentenza 15 giugno 2021, n. 23293
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato il giudizio di condanna espresso in primo grado nei confronti di una donna, per avere simulato, anche con denuncia all'autorità giudiziaria, di aver subito un furto di parti interne della propria autovettura e di beni personali che ivi si trovavano, tentando di percepire delle somme a titolo di risarcimento del danno dalla propria compagnia assicuratrice, la Corte di Cassazione penale – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, per quanto qui di interesse, i giudici di appello avrebbero errato non dichiarando l’intervenuta prescrizione, avendo la Corte di appello calcolato indebitamente ed in contrasto con gli artt. 111 e 3 Costituzione, un periodo di sospensione del termine di oltre un anno dovuto all'astensione dei difensori – ha ribadito, da un lato, che l'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria costituisce un diritto del difensore che vi aderisca che trova la sua base giuridica non nel codice di rito ma in una legge speciale e, dall’altro, che l'adesione all’astensione non e' assimilabile ad un legittimo impedimento, conseguendone quindi che il rinvio per astensione dei difensori non può essere assimilabile quanto a durata con i rinvii dovuti a legittimo impedimento, non configurandosi come tale.
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Avvocato - Compenso - Credito verso il cliente -- Diritti di credito analoghi per oggetto e titolo - Fondati su fatti costitutivi analoghi - Relazione unitaria fra le parti - Anche di mero fatto - Divieto di parcellizzazione - Sussiste
ordinanza 17813, sezione Seconda del 22-06-2021 (C.c. art. 1175, 1135) (C.p.c. art. 104)
Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando i’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’articolo 104 Cpc, con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti.
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Compensazione delle imposte - Credito del legale che ha svolto un gratuito patrocinio - Debito Irpef e Irap - Agevolazione fiscale - Sussiste.
ordinanza 17836, sezione Tributaria del 22-06-2021 (D.lgs. 241/1997, art. 17)
L’avvocato può compensare il credito che vanta nei confronti dello Stato per il gratuito patrocinio con il debito Irpef e Irap. È dunque nullo l’accertamento delle maggiori imposte.
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AVVOCATI - Pagamento parcella - Rideterminazione del compenso - Violazioni - Presentazione del valore della causa - Non sussiste - Conforme.
ordinanza 17961, sezione Terza Civile del 23-06-2021
In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari per aver omesso il giudice d'appello di specificare, pur in presenza della richiesta di riconoscimento di poste dettagliate, il sistema di calcolo e la tariffa adottati, deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisività della censura.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Litisconsorte necessario - Mancata specifica indicazione - Non sussiste
ordinanza 18194, sezione Sesta – 3 del 24-06-2021 (C.p.c. art. 91) (C.c. art. 2901)
Deve essere cassata con rinvio la sentenza che conferma la condanna al pagamento delle spese di giudizio delle parti, destinatarie di un atto di atto di citazione che le vedeva coinvolte in una richiesta dell’istituto di credito di dichiarazione d’inefficacia riferita all’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato con un altro soggetto, dovendosi ritenere che l’attore che intenda evocare in giudizio talune delle parti, esclusivamente in ossequio dell’articolo 102 Cpc, abbia l’onere di individuare con chiarezza tale ruolo mentre nella specie alcuna precisazione in tal senso è contenuta nell’atto introduttivo che, invece, coinvolgeva la posizione delle convenute anche quali titolari di diritti reali sui beni dei quali è stata richiesta l’inefficacia ex art. 2901 Cc: ne consegue che, sulla base di un condivisibile principio di cautela, ciò ha reso opportuna la costituzione in giudizio davanti al Tribunale, al fine di contrastare la domanda revocatoria spiegata anche nei loro confronti, e che è la condotta processuale serbata dall’attore a costituire la ragione della costituzione in giudizio di dette parti, che sarebbero potuto rimanere estranee al giudizio nel caso in cui vi fosse stata una specifica individuazione delle stesse quali mere litisconsorti necessarie.
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Avvocati stabilizzati ma non stabiliti: la pratica triennale in Italia non ha efficacia sanante
Consiglio Nazionale Forense, nota 31 maggio 2021, n. 3–C/2021
La mancanza (o l’invalidità) del titolo abilitativo alla professione forense in un Paese dell’Unione non è sanata dallo svolgimento della pratica triennale svolta ai sensi della direttiva 98/5/CE e può essere sempre accertata dagli organi competenti.
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Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Disfunzione del sistema - Onere della prova a carico del destinatario - Fondamento - Fattispecie
Cassazione civile, sez. II, 28 Maggio 2021, n. 15001. Pres. Manna. Est. Picaroni.
In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente - destinatario della stessa - fornito adeguata prova in ordine alla eccepita circostanza che il "file" allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche). (massima ufficiale)
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Emergenza epidemiologica Covid-19 - Atti difensivi - Deposito in modalità telematica - Indirizzo di posta elettronica certificata - Destinazione - Dirigente dell’ufficio giudiziario - Provvedimenti organizzativi - Violazione - Inammissibilità - Non sussiste
sentenza 24953, sezione Quinta del 30-06-2021 (D.L. 28.10.2020, n. 137, art. 24)
La violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell’ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi dl posta elettronica certificata (Pec) assegnati all’ufficio medesimo per il deposito degli atti difensivi non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione cautelare, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall’articolo 24, comma 6 sexies, lettera e), del decreto legge 137/20, convertito con modificazioni dalla legge 176/20 (e approvato in tempi di emergenza epidemiologica Covid-19, esclusivamente per il caso del mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, emesso ai sensi del precedente comma 4 della medesima disposizione, pubblicato il 9 novembre 2020 (e dunque solo in caso di utilizzo di indirizzi Pec di destinazione non ricompresi nell’allegato 1 del citato provvedimento direttoriale).
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Domande - Distinti diritti di credito - Relativi a un unico rapporto di durata fra le parti - Proponibilità in separati processi - Non sussiste.
ordinanza 18562, sezione Seconda del 30-06-2021 (C.p.c. art. 104)
Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inseriscono nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera se l’attore ha un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della relazione unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata, infine, con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’articolo 104 Cpc, con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti.