Giurisprudenza avvocati 30/4/2022
Dettagli della notizia
Giurisprudenza Avvocati (30/4/2022)
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Udienza - Anticipazione - Nullità assoluta - Omessa citazione - Diritto di difesa - Legittimità - Difforme.
sentenza 12795, sezione Quinta Penale del 05-04-2022
(C.p.p. art. 127)
L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta anche nell’ipotesi di udienza camerale celebrata nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 127 Cpp, in quanto, interferendo con il diritto del difensore di articolare la strategia difensiva secondo le proprie valutazioni, impedisce l'esercizio del diritto di difesa.
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APPELLO
Oggetto: Notifica - Notifica al difensore - Società cancellata - Ultrattività - Legittimità - Natura - Sussiste - Difforme.
sentenza 11193, sezione Terza Civile del 06-04-2022 (C.p.c. Art. 330, 299, 285)
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 Cpc, è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradì del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 Cpc, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 Cpc da parte del notificante.
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Avvocati - Disciplinare avvocati - Trattenimento di somme dei clienti - Illecito - Prescrizione - Decorrenza - Dalla restituzione dell’intera somma - Sussistenza.
sentenza 11168, sezione Unite del 06-04-2022
In tema di disciplinare avvocati, la prescrizione dell’illecito del legale che trattiene somme dei clienti inizia a decorrere dal momento della restituzione. La condotta dl professionista, infatti, è connotata dalla continuazione della violazione deontologica perché è esclusa la possibilità di operare una compensazione legale con il credito vantato.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Fase decisionale - Nota spese - Redazione e deposito - Compenso al difensore - Sussiste
ordinanza 11303, sezione Sesta - L del 07-04-2022 (C.c. art. 2233 ) (D.m. 10.03.2014, N. 55, art. 4)
La causa deve essere decisa nel merito riconoscendo al difensore della parte il compenso per la fase decisionale, che ha per oggetto, in generale l’attività di assistenza del cliente nell’intera fase della decisione della causa e, che, nella specie, ha senz'altro avuto luogo, dovendosi dare ingresso al motivo di ricorso che censura l’esclusione del compenso per la fase decisionale, in quanto sottesa alla decisione del giudice e comunque dovuta in presenza di un’attività di redazione e deposito della nota spese.
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Processo tributario - Ricorso - Notifica per posta - Mancata attestazione di conformità - Parte contumace - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
sentenza 11271, sezione Quinta del 07-04-2022
È inammissibile il ricorso tributario notificato per posta senza l’attestazione di conformità con l’atto depositato quando la parte è contumace. La mancata costituzione del resistente in primo grado o dell’appellato, infatti, non consente al giudice di effettuare il confronto tra gli atti e di sanare l’omissione.
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Contratti tra Amministrazione e avvocato - Obbligo di forma scritta ex art. 17 r.d. 24440/1923
Tribunale Verona, 02 Aprile 2022. Est. Burti.
Nei contratti tra Pubblica Amministrazione ed avvocato l'obbligo di forma scritta ad substantiam di cui all'art. 17, r.d. 2440/2023 non ammette equipollenti alla redazione di un unico documento in cui viene manifestata la volontà di entrambe le parti perché, diversamente, non è tutelata l'esigenza di conoscibilità delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti e la possibilità di eseguire i controlli. Il contratto tra ente locale ed avvocato, in difetto di una spesa impegnata e registrata ex art. 191, comma 1, t.u.e.l., non produce effetti nei confronti della amministrazione pubblica in quanto, per effetto della fictio iuris prevista dall'art. 191, quarto comma, t.u.e.l., si viene a spezzare il rapporto di immedesimazione organica tra funzionario ed amministrazione di appartenenza e l'obbligazione di pagare il corrispettivo sorge direttamente a carico del funzionario o degli amministratori che hanno consentito l'esecuzione della prestazione del professionista in difetto dell'assunzione dell'impegno di spesa e della sua registrazione.
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PENALE
Utilizzo della PEC da parte del difensore per effettuare le notifiche al PM
Corte costituzionale, sentenza 14 aprile 2022, n. 96
Pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 153 c.p.p., nella parte in cui non consente alle parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico ministero mediante PEC, la Corte ha rivolto un pressante invito al Governo perché “dia puntuale attuazione alla delega conferitagli dall’art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 134 del 2021”.
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PENALE
Difensore d’ufficio nominato in udienza dopo la revoca di quello di fiducia: nessuna nullità
Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 4 aprile 2022, n. 12443
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal G.U.P., la Corte di Cassazione – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la decisione della corte di appello era in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria della Cassazione secondo cui la rinunzia al mandato da parte dell'avvocato comporta l'obbligo per il giudice a pena di nullità di nominare all'imputato - il quale non abbia provveduto ad altra nomina fiduciaria – un difensore d'ufficio in quanto l'eventuale nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, avendo natura episodica è consentita solo nei casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello d' ufficio – pur prendendo atto dell’esistenza di due orientamenti sul punto, ha tuttavia ribadito che non essendovi stata, in concreto, alcuna violazione del diritto di difesa, la doglianza meritava di essere comunque respinta, in base al principio consolidato secondo cui deve ritenersi insussistente la nullità ove sia esclusa ogni reale incidenza, e conseguente pregiudizio, sull'esercizio del diritto di difesa.
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L’irreperibilità al domicilio eletto attestata dall’agente postale consente la notifica al difensore
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, sentenza 14 aprile 2022, n. 14573, hanno dato risposta al seguente quesito: «se, attestata dall'addetto al servizio postale, incaricato della notificazione della citazione a giudizio, la irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma dell'articolo 161, comma 4, c.p.p., ovvero sia necessaria l'osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell'articolo 170, comma 3, c.p.p.».
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Distrazione delle spese - Dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese da parte dei difensori - Sufficienza ai fini della distrazione in favore di entrambi i legali - Sussistenza
Cassazione civile, sez. VI, 30 Marzo 2022, n. 10236. Pres. Amendola. Est. Tatangelo.
In tema di spese del processo, la dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il diritto alla distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per tutti i dichiaranti, ciascuno per la propria quota. (massima ufficiale)
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Procedimento disciplinare - Conflitto d’interessi - Condizioni.
sentenza 11675, sezione Unite del 11-04-2022 (L. 31.12.2012, n. 247, art. 3)
L’avvocato ha obbligo di astenersi dalla prestazione di attività professionale, in quanto possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, ovvero interferire con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale, nella ricorrenza delle ipotesi di conflitto così tipizzabili, secondo il principio che deve connotare, per quanto possibile, la condotta delle norme di rilevanza disciplinare, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, ultima parte della legge 247/12: assunzione di un nuovo mandato che determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente; conoscenza degli affari di una parte che possa favorire ingiustamente un altro assistito o cliente, pregiudicando il primo; adempimento di un precedente mandato che limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
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DIFENSORE
Oggetto: Processo penale - Legittimo impedimento - Istanza di differimento per legittimo impedimento - Comunicazione - Tempestività - Ragioni - Covid Condizioni - Non sussiste - Inammissibilità - Conforme.
sentenza 14288, sezione Seconda Penale del 13-04-2022 (C.p.p. art. 102, 420)
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, Cpp, a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; ci) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 Cpp sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Conferimento del mandato - Testimonianza - Rilevanza - Sussiste.
ordinanza 12433, sezione Seconda civile del 19-04-2022
Il conferimento del mandato all’avvocato può essere confermato da un testimone nell’ambito del giudizio instaurato.
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Avvocati sottosoglia: si alla gestione separata INPS ma niente sanzioni per omessa iscrizione
Con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall’art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari minimi prescritti, poiché la finalità della previsione si sostanzia nell’ampliamento progressivo delle categorie di lavoratori tenuti ad iscriversi a tale Gestione, mentre ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, come convertito, nella parte in cui stabilisce che tale obbligo di iscrizione decorre dalla data della sua entrata in vigore, poiché, pur trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa lede l’affidamento scusabile riposto dagli interessati nella esegesi resa dalla precedente giurisprudenza di legittimità, sicché tali soggetti devono essere esonerati dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
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PROCEDURA CIVILE
L’art. 130 D.P.R. 115/2002 non si applica alla regolamentazione delle spese di lite
Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza 13 aprile 2022, n. 12064
Il giudice civile, nel caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare le somme dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del D.P.R., in misura uguale alle somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R n. 115 del 2002, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
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Gratuito patrocinio - Presupposti - Civile - Requisiti - Risarcimento danni - Natura - Difforme.
sentenza 13028, sezione Seconda Civile del 26-04-2022
Nel caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare le somme dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del Dpr, in misura uguale alle somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.p.r n. 115 del 2002, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema processuale penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. Si è inoltre precisato che, in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.
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Esecuzione civile - Opposizione all’esecuzione - Fase sommaria - Mancata liquidazione delle spese - Giudizio di merito - Necessità - Mancanza - Non liquidabilità delle spese.
sentenza 12977, sezione Terza del 26-04-2022
In tema di opposizione all’esecuzione iniziata, ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell’esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l’ordinanza con cui provvede sulla sospensione, costituisce onere della parte vittoriosa, che abbia interesse alla relativa liquidazione, instaurare lo stesso giudizio di merito, a in alternativa avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza stessa, ai sensi dell’art. 289 c.p.c., prima della scadenza del termine di cui all’art. 616 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale loro rimessione in termini, ove occorra) la possibilità di contestare la liquidazione nell'ambito della fase di merito dell’opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili. Inoltre in tema di opposizione all’esecuzione iniziata, ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora l’ordinanza che dispone sulla sospensione ex art. 624, comma 1, c.p.c., non contenga statuizione sulle spese della fase sommaria e la parte vittoriosa non introduca il giudizio di merito nel termine di cui all’art. 616 c.p.c., né chieda tempestivamente l’integrazione dell’ordinanza ex art. 289 c.p.c., il giudice dell’esecuzione non può provvedervi con la diversa ordinanza che pronuncia l’estinzione ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p.c. giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo procedimento esecutivo e non anche quelle dell’opposizione all’esecuzione; ne deriva che, in tal caso, la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare detta statuizione proponendo reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c., in forza di quanto previsto dallo stesso art. 624, comma 3, ult. periodo, c.p.c.
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IRAP
Oggetto: Studio associato - Prelievo fiscale - Limiti.
ordinanza 13129, sezione Sesta - T del 27-04-2022 (D.lgs. 446/1997, art. 2, 3)
Lo studio associato non è tenuto al pagamento dell’Irap qualora il reddito sia frutto del lavoro personale di ciascun professionista.
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Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - Falsità materiale commessa dal privato - Provvedimenti giudiziari - Lesione alla fede pubblica - Sospensione dall’esercizio della professione di avvocato - Sussiste
sentenza 16235, sezione Quinta del 27-04-2022 (C.p. art. 476, 482)
Deve ritenersi legittima la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare la professione di avvocato per dodici mesi applicata al professionista in relazione ai reati a lui provvisoriamente ascritti di cui all’articolo 482, in relazione all’articolo 476, comma 2, Cp per avere formato copie di provvedimenti giudiziari in tutto falsi ma aventi l’apparenza di atti originali, dovendosi ritenere che, se è vero che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale, deve osservarsi che il tecnicismo proprio dei provvedimenti giudiziari, che si estrinseca in forme peculiari i cui dettagli sono noti solo agli addetti del settore, comporta che un atto giurisdizionale, o comunque riconducibile ad un processo, sia esso penale che civile, ben può essere lesivo della fede pubblica anche nel caso in cui non riproponga pedissequamente tutti i requisiti formali dell’atto che intende simulare, perché ciò che rileva è l’impatto che quell’atto è idoneo ad avere sulla generalità dei soggetti che con esso possono entrare in contatto.
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Detrazione sull’acquisto dello studio accatastato come abitazione - Sussiste.
ordinanza 13259, sezione Sesta - T del 28-04-2022 (D.p.r. 633/1972, art. 19, 19 bis)
L’avvocato può detrarre l’Iva sull’acquisto dello studio anche se è stato accatastato come abitazione.
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PERSONA OFFESA DAL REATO
Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato - Reati di cui dell’articolo 76, comma 4 ter, Tusg - Ammissione al beneficio - Senza limiti di reddito - Sussiste
sentenza 16272, sezione Quarta del 28-04-2022 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115. art. 76)
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76, comma 4 ter, Tusg, la persona offesa da uno dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo: ne consegue che la relativa istanza necessita esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell’articolo 79 del decreto e non anche dell’allegazione da parte dell’interessato, prevista dalla lettera c) del medesimo articolo, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione.
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Notificazione dell’atto di impugnazione - Nel domicilio eletto - Come risultante dell’albo professionale - Verifica on line - Sussiste - Riattivazione tempestiva e conclusione della procedura notificatoria - Appello - Inammissibilità - Tardività - Non sussiste
ordinanza 13493, sezione Sesta – T del 29-04-2022 (C.p.c. art. 325, 327)
Deve essere cassata con rinvio la sentenza che dichiara inammissibile perché tardivo l’appello dovendosi ritenere che il notificante si sia attivato in modo tempestivo dopo il mancato perfezionamento del primo tentativo di notifica e quest’ultimo non sia imputabile laddove eseguito, entro il termine di impugnazione, presso il domicilio eletto del difensore come peraltro dalla consultazione on line dell’albo professionale, dal momento che la verifica presso il Consiglio dell’Ordine ben può essere effettuata mediante accesso al portale telematico e l’accessibilità telematica di un albo implica che le informazioni presenti nel portale siano idonee ad ingenerare un legittimo affidamento sulla loro attendibilità e attualità.