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Giurisprudenza avvocati 30/11/2021

Dettagli della notizia

Giurisprudenza Avvocati (30/11/2021)

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La notifica a mezzo PEC si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna
Cassazione civile, sez. lav., ordinanza 2 novembre 2021, n. 31045

Il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario; nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico.

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Notifica a mezzo posta - Irreperibilità relativa - Cad - Impugnazione tardiva - Condizioni.
ordinanza 30997, sezione Quinta Civile del 02-11-2021

Per provare la corretta procedura di una notifica, è necessario verificare l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario, in modo di assicurare non solo la conoscibilità dell’atto ma anche l'effettiva conoscenza del provvedimento che viene notificato per questa via, così garantendo l’effettiva applicazione delle norme che disciplinano la notifica “diretta”, secondo cui in caso di assenza temporanea del destinatario, deve essere affisso l'avviso di deposito nel luogo di notifica (in sostanza, nella cassetta delle lettere del destinatario) e spedita una raccomandata, con avviso di ricevimento, con esplicita previsione di notifica.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Posta elettronica certificata - Impossibilità di aprire un allegato - Conseguenze
sentenza 31045, sezione Lavoro del 02-11-2021 (D.p.r. 11.02.2005, n. 68, art. 1) (C.c. art. 1335 ) (D.l. 18.10.2012 n. 179, art. 16)

A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall’articolo 16, comma 4, del decreto legge 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al dpr 68/2005, il cui articolo 6 stabilisce che il gestore della Pec utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (Rac), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario; nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell’articolo 1335 Cc, una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduce la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all’utilizzo dello strumento telematico.

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Citazione a giudizio via Pec - Priva della data di udienza - Nullità - Sussiste.
sentenza 39486, sezione Seconda Penale del 03-11-2021

È nulla la citazione a giudizio via Pec priva della data di udienza. In questi casi l’atto è affetto da invalidità assoluta

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Contratto d’opera - Contratto di patrocinio legale - Forma scritta ad substantiam - Procura alle liti - Atto difensivo sottoscritto dal legale e depositato in giudizio - Sussiste
sentenza 31636, sezione Seconda del 04-11-2021 (C.p.c. art. 83) (R.d. 18.11.1923, n. 2440, art. 17)

Deve ritenersi integrato il contratto di patrocinio fra l’ente pubblico e l’avvocato laddove la procura, ancorché generale ad lites, conferita al legale da un’amministrazione pubblica e la sottoscrizione da parte dell’officiato patrocinatore di un qualsivoglia atto difensivo poi depositato in giudizio valgono ad integrare, non prefigurandosi la necessità della contestualità delle rispettive manifestazioni di volontà, gli estremi della stipulazione per iscritto richiesta ad substantiam negotii per i contratti della pubblica amministrazione.

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PREVIDENZA E ASSISTENZA
Oggetto: Avvocati - Continuità dell’esercizio della professione - Contestazione della Cassa forense - Entro cinque anni - Dalla comunicazione effettuata dall’avvocato - Necessità.
ordinanza 31754, sezione Lavoro del 04-11-2021

In tema di previdenza forense, la Cassa deve contestare la continuità dell’esercizio della professione entro 5 anni dalla comunicazione effettuata dall’avvocato. Non basta, pertanto, l’invio da parte dell’istituto dei prospetti riepilogativi dei redditi dichiarati con l’invito a verificarne la correttezza perché il termine di decadenza decorre dall’adempimento del professionista.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - Rigetto - Conferma in appello - Valore della controversia - Somma ingiunta - Sussiste.
ordinanza 31703, sezione Sesta – 1 del 04-11-2021 (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 4, 5)

In tema di spese di giudizio, nel caso di conferma in appello della pronuncia reiettiva dell’opposizione a decreto ingiuntivo l’ammontare deve essere calcolato avendo riguardo alla somma ingiunta, definitivamente attribuita alla parte che aveva domandato ed ottenuto il provvedimento monitorio.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Responsabilità processuale aggravata - Per motivi di ricorso manifestamente inammissibili - Sussiste.
ordinanza 32031, sezione Sesta - 3 del 05-11-2021 (C.p.c. art. 96)

Presentare un ricorso in Cassazione i cui motivi sono tutti palesemente inammissibili fa scattare l’abuso del processo a carico della parte che ha depositato l’atto al Palazzaccio.

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Solo il distrattario è legittimato a chiedere il pagamento degli onorari
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32668

Finché non sia intervenuta la revoca della distrazione, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 9 novembre 2021, n. 32668.

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Se non specificamente riferita alla proposizione del ricorso per cassazione la procura è inesistente
Cassazione civile, sez. lav., ordinanza 11 novembre 2021, n. 33460

La collocazione materiale della procura su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso è idonea a dare certezza della provenienza del potere di rappresentanza — ai sensi dell'articolo 83 c.p.c., come novellato dalla legge 27 maggio 1997 n. 141,— ed a far presumere la riferibilità della procura al giudizio cui l'atto accede; resta salva, tuttavia, l'ipotesi in cui il tenore del testo della procura sia incompatibile con la specialità richiesta per la proposizione del ricorso in cassazione ed anzi diretto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.

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Gratuito patrocinio: il patronato sbaglia la domanda, la Cassazione annulla per mancanza di dolo
Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 8 novembre 2021, n. 39975

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, che confermava quella di primo grado, con cui era stato giudicato responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, per avere falsamente attestato le proprie condizioni di reddito nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non indicando le somme percepite dall'INAIL, a causa di un infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 8 novembre 2021, n. 39975 – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui l'imputato per compilare l'istanza di ammissione si era rivolto ad un patronato, proprio in considerazione della farraginosità della legislazione fiscale e che tutto ciò valeva ad escludere la sussistenza del dolo, stante la natura pacificamente non reddituale delle somme percepite dall'INAIL - ha affermato il principio secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sè integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale.

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È valida la notifica al domicilio digitale anche se l’indirizzo PEC non è indicato in atti
Cassazione civile, Sez. Lav., sentenza 12 novembre 2021, n. 33806

Non sussiste l'obbligo per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine" perché già risultante dal "Re.G.Ind.E." in virtù della trasmissione effettuata dall'ordine in base alla comunicazione effettuata dall'interessato. Ne consegue che la notificazione della sentenza deve ritenersi regolare e validamente effettuata all'indirizzo PEC di uno dei tre difensori di fiducia, quale risultante dal Re.G.Ind.E., indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., in I. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato.

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L’avvocato può lavorare gratuitamente per la P.A.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9 novembre 2021, n. 7442

La sentenza ha affrontato una fattispecie inerente all’impugnativa, da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dell’Ordine degli Avvocati di Napoli di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito, attraverso il quale il Dipartimento del Tesoro “Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali” del Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto di volersi avvalere della consulenza di professionalità altamente qualificate, che uniscano alla conoscenza tecnica una positiva esperienza accademica/professionale, non rinvenibile all’interno della struttura, al fine di avere supporto ad elevato contenuto specialistico nelle materie di competenza.

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Scarse probabilità di successo della lite. L’Avvocato che non avverte i clienti paga i danni
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 17 novembre 2021, n. 34993

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

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Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato - Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla data del deposito in cancelleria
Cassazione civile, sez. II, 21 Ottobre 2021, n. 29319. Pres. Di Virgilio. Est. Tedesco.

In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed inserito nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, alcuna rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale. (massima ufficiale)

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Ammissibile la prova per testimoni, anche se negativa
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 18 novembre 2021, n. 35146

La circostanza che un capitolo di prova per testimoni sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria.

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Mandato professionale contestato, onere della prova a carico del professionista
Cassazione civile, ordinanza 23 novembre 2021 n. 36336

In caso di contestazione del mandato professionale, la prova dell’incarico è a carico del professionista, in quanto l’obbligo di corrispondere il compenso all’avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che ha conferito l’incarico, anche quando l’attività professionale sia stata richiesta e sia stata svolta nell’interesse di un terzo.

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Avvocato - Tariffa degli onorari per prestazioni stragiudiziali ai sensi del d.m. n. 127 del 2004 - Liquidazione autonoma rispetto alle prestazioni giudiziali - Spettanza - Condizioni - Fattispecie
Cassazione civile, sez. II, 19 Ottobre 2021, n. 28855. Pres. Gorjan. Est. Fortunato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004 (vigente "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un autonomo compenso per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di attività protrattasi per mesi, stante il successivo patrocinio in giudizio, prestato da parte del medesimo professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente). (massima ufficiale)

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É lesivo del decoro professionale liquidare compensi per € 300,00
Cassazione civile, sez. VI-T, ordinanza 26 novembre 2021, n. 37009

È erronea nonché lesiva dei minimi tariffari (trecento euro per il primo grado e trecento euro per il secondo grado di giudizio) e del decoro professionale una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle due fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate.

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Le copie informatiche degli avvisi di ricevimento delle raccomandate hanno valore probatorio
Cassazione civile, Sez. VI-L, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37542

I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 82/2005 , siccome non oggetto di un disconoscimento chiaro, né circostanziato ed esplicito, così da risultare idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici.

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Praticante avvocato: l’iscrizione nell’albo non ha mai efficacia sanante
Cassazione civile, sez. Unite, sentenza 19 novembre 2021, n. 35463

L’avvenuta iscrizione nell’albo degli avvocati, a seguito della ricorrezione delle prove d’esame disposta dal TAR, con sentenza poi annullata dal Consiglio di Stato, non ha efficacia sanante della mancanza originaria dei requisiti di iscrizione all’albo.

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Avvocato - Previdenza - Iscrizione alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense - Verifica della continuità nell'esercizio della professione ex art. 22 della l. n. 576 del 1980 - Termine quinquennale di decadenza - Decorrenza - Dalla data di adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del professionista
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 04 Novembre 2021, n. 31754. Pres. Berrino. Est. Cavallaro.

In tema di trattamento pensionistico degli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, il termine quinquennale per le verifiche del requisito della continuità nell'esercizio della professione, previsto dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980, ai fini dell'anzianità dell'iscrizione, ha natura decadenziale e decorre dalla data in cui il professionista ha presentato la prescritta dichiarazione sostitutiva funzionale all'esercizio della potestà di verifica. (massima ufficiale)

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Avvocato - Giudizio di merito - Unico difensore - Morte, radiazione o sospensione dall'albo - Interruzione del processo - Effetto automatico - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Accertamento - Istanza di parte - Necessità - Fondamento
Cassazione civile, sez. I, 26 Agosto 2021, n. 23486. Pres. Cristiano. Est. Ferro.

La morte, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela. (massima ufficiale)

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PPT: i casi di inammissibilità dell’impugnazione telematica
Cassazione penale, sez. I, sentenza 12 novembre 2021, n. 41098

Il difetto dei requisiti tecnici stabiliti dalla disciplina emergenziale, ex art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, determina l’inammissibilità dell’atto di impugnazione.

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Avvocato - Difensore distrattario - Richieste al cliente - Intera somma dovuta - Sussiste.
ordinanza 32668, sezione Sesta - 2 del 09-11-2021 (C.p.c. art. 93)

Il difensore distrattario può chiedere al cliente, parte vittoriosa, l’intera somma che gli spetta.

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Impugnazioni - Deposito - Atto - Emergenza epidemiologica Covid-19 - Decreto legge 137/20 (cd. “ristori”) - Mediante posta elettronica certificata - Sottoscrizione digitale - Modifica del documento informatico - Successiva alla sottoscrizione dell’atto - Inammissibilità - Non sussiste - Mera irregolarità - Sussiste
sentenza 40540, sezione Sesta del 09-11-2021 (D.l. 28.10.2020, n. 137, art. 24) (L. 18.12.2020, n. 176, art. 1)

Deve essere annullata con rinvio la sentenza che dichiara inammissibile l’appello proposto per posta elettronica certificata equiparando la fattispecie di modifica del documento informatico successiva alla sottoscrizione dell’atto alla mancata sottoscrizione dell’atto di impugnazione da parte del difensore, configurandosi una falsa applicazione dell’articolo 24, comma 6 sexies, lettera a), del decreto legge 137/20, dal momento che la specifica causa di inammissibilità introdotta dalla disposizione, per il suo tenore letterale, è di applicazione limitata ai soli casi nei quali l’atto di impugnazione non sia stato sottoscritto digitalmente dal difensore, mentre la difformità della proposizione dell’atto di appello rispetto al paradigma di legge integra una mera irregolarità e non già una causa di inammissibilità dell’impugnazione ritualmente proposta.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Compensazione - Principio di soccombenza
ordinanza 33022, sezione Sesta - 3 del 10-11-2021 (C.p.c. art. 91, 92)

Il giudice d’appello che ha riformato il verdetto non può compensare le spese di entrambi i giudizi in considerazione del diverso esito in ciascun grado. Con l’accoglimento integrale dell’appello viene meno il principio di soccombenza reciproca tra le parti. Di conseguenza, il giudice di merito che ritiene la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro, viola il principio di cui all’articolo 91 Cpc.

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PRESCRIZIONE DI CONTRIBUTI - Contributi gestione separata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Data di presentazione della dichiarazione dei redditi - Irrilevanza.
ordinanza 33133, sezione Lavoro del 10-11-2021 (D.p.r. 07.12.2011, n. 435, art. 17) (R.d.l. 04.10.1935, n. 1827, art. 55) (D.lgs. 09.07.1997, n. 241, art. 18) (L. 08.08.1995, n. 335, art. 3)

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Procura speciale - Foglio separato materialmente congiunto - Previsioni incompatibili con il giudizio di legittimità - Inammissibilità.
ordinanza 33460, sezione Lavoro del 11-11-2021 (C.p.c. art. 365)

Deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di procura laddove l’atto, intitolato «Procura speciale» e rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, non solo è privo della data di rilascio e non fa alcun riferimento al provvedimento impugnato ma contiene previsioni incompatibili con il giudizio di cassazione.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: AL PROCURATORE - Istituzione del c.d. domicilio digitale - Notificazione degli atti giudiziari in materia civile - Atto di parte - Indirizzo di posta elettronica del difensore - Indicazione - Necessità - Non sussiste - Codice fiscale - Necessità - Sussiste
sentenza 33806, sezione Lavoro del 12-11-2021 (C.p.c. art. 125) (L. 24.06.2014, n. 90, art. 45 bis)

Deve ritenersi che l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza, laddove l’articolo 125 è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale dalle modifiche apportata dall’articolo 45 bis, comma primo, del decreto legge 90/2014: ne consegue che il difensore non ha più l’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata, né la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell’ordine o di restringerne l’operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell’utente Sicid e consente, tramite il registro pubblico IniPec, di risalire all’indirizzo di posta elettronica certificata.

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Processo Penale telematico - Firma digitale - Validità - Lista di revoca - Mancato accesso - Impugnazione - Inammissibilità - Non sussiste.
sentenza 41098, sezione Prima del 12-11-2021 (D.L. 28.10.2020, n. 137, art. 24)

Deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione laddove la firma digitale risulta valida ma non è possibile alla cancelleria accedere alla lista di revoca, dovendosi osservare la difficoltà tecnica in cui è incappato l’ufficio giudiziario, che non ha potuto verificare in tempo reale le liste di revoca dei certificati di firma, non può essere addossata al difensore che tale firma ha apposto.

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PROCESSO
Oggetto: Giudizio di legittimità - Lite tra privati - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Abuso del processo - Configurabilità - Condanna al pagamento di una somma - Ammissibilità.
ordinanza 34349, sezione Unite del 15-11-2021 (C.p.c. art. 96, comma 3)

In materia processuale, configura un’ipotesi di abuso del processo presentare il regolamento preventivo di giurisdizione in una lite tra privati. L’uso dello strumento a fini meramente dilatori costituisce, infatti, causa di responsabilità aggravata e giustifica la condanna al pagamento di una somma.

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IRAP
Oggetto: Collaboratore esterno dello studio associato - Prelievo fiscale - Non sussiste.
ordinanza 34484, sezione Tributaria del 16-11-2021 (D.lgs. 446/1997, art. 2, 3)

Non è tenuto al versamento dell’Irap l’avvocato che è solo un collaboratore esterno dello studio associato. Ciò perché, di fatto, è estraneo all’autonoma organizzazione.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: IUS SUPERVENIENS - Parametri forensi - Valori medi - Riduzione di oltre il 50 per cento - Non sussiste
ordinanza 34573, sezione Sesta -2 del 16-11-2021 (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 4) (C.p.c. art. 91)

Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito laddove liquida le spese di lite per violazione dell’articolo 4 del dm 55/2014 come modificato dal dm 37/2018 laddove il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi prima prevista solo “fino al 50 per cento” oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50 per cento costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari: ne consegue che oggi è esclusa la possibilità di scendere al di sotto della riduzione del 50 per cento dei valori medi.

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RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA PROFESSIONALE
Oggetto: Avvocati - Mancata informazione al cliente - Delle scarse probabilità di successo della lite - Obbligo di risarcire il danno - Sussistenza.
ordinanza 34993, sezione Sesta - 2 del 17-11-2021 (C.c. art. 1176, 2236)

In tema di colpa professionale, l’avvocato è tenuto a risarcire il cliente se non lo avverte delle scarse probabilità di successo della lite intrapresa. Il legale, infatti, ha l’obbligo di informare e dissuadere l’assistito anche nel corso dello svolgimento dell’incarico professionale.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Compensi - Rapporto obbligatorio con il cliente - Assistenza nei vari grado di giudizio - Unitarietà - Sussiste
ordinanza 34890, sezione Sesta - 2 del 17-11-2021 (C.c. art. 1193, 1195)

In presenza di attività difensiva svolta da un avvocato nell’interesse di una parte e dipanatasi per i vari gradi di giudizio, il rapporto obbligatorio relativo al diritto al compenso sia unico (e non già frazionabile in relazione ai vari gradi di giudizio nei quali il professionista ha assistito il cliente), non potendosi quindi correttamente invocare le regole dettate dal legislatore per stabilire a quale tra i vari debiti del solvens nei confronti del medesimo creditore debba imputarsi ai fini dell’estinzione il pagamento effettuato.

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RICORSO - FORMA E CONTENUTO - Doveri processuali del ricorrente - Onere della chiarezza e della sintesi espositiva - Mancato rispetto - Possibili conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie.
ordinanza 35247, sezione Sesta - 2 del 18-11-2021 (C.p.c. art. 366 ) (D.lgs. 02.07.2010, n. 104, art. 3) (Cost. art. 24, 111 ) (Cedu art. 6)

Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’articolo 366 Cpc laddove il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione, nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma secondo, della Costituzione e in coerenza con l’articolo 6 Cedu, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui.

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Codifensore - Capacità a testimoniare - Sussistenza - Proposizione della domanda di pagamento del compenso - Irrilevanza.
ordinanza 35164, sezione Sesta - 2 del 18-11-2021

Il codifesore può testimoniare anche se ha proposto domanda per il pagamento del proprio compenso. Non basta, infatti, un interesse di mero fatto a un determinato esito del processo per vietare al professionista di deporre.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Decreto di liquidazione - Opposizione - Trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - Sussiste.
ordinanza 35158, sezione Sesta - 2 del 18-11-2021 (D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, art. 15) (C.p.c. art. 702 quarter, 327)

L’articolo 15, comma primo, del decreto legislativo 150/11 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso - emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato - debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex articolo 702 quater Cpc: ne consegue che all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d’impugnazione di cui all’articolo 327 Cpc che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Cancellazione dall’albo - Legge professionale forense - Sussiste - Autotutela decisoria - Non sussiste.
sentenza 35463, sezione Unite del 19-11-2021 (L. 31.12.2012, n. 247, 17) (L. 07.08.1990, n. 241, art. 21)

Deve essere rigettato l’originario ricorso proposto dall’interessato contro la delibera di cancellazione dall’albo adottata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, dovendosi osservare che il procedimento di iscrizione e cancellazione dell’avvocato obbedisce a regole sue proprie, integralmente fissate dall’organica legge professionale forense, articolo 17, nell’ambito del titolo secondo della legge, complessivamente dedicato alla disciplina degli albi, elenchi e registri, tanto per gli aspetti sostanziali concernenti l'individuazione dei requisiti richiesti ai professionisti, quanto per quelli procedurali attinenti alla formazione degli albi, elenchi e registri, di guisa che, rispetto alla esaustiva previsione della legge professionale, non residua alcuno spazio di operatività del limite temporale apposto al congegno di c.d. «autotutela decisoria» previsto dalla invocata disposizione contenuta nella legge sul procedimento amministrativo e applicata dal Consiglio nazionale forense.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Procura ad litem - Sottoscrizione del cliente - Autentica della firma da parte dell’avvocato - Con firma digitale - Improcedibilità del ricorso.
ordinanza 35483, sezione Sesta - L del 19-11-2021 (C.p.c. art. 83)

Nel processo civile, è improcedibile il ricorso il ricorso in Cassazione se la sottoscrizione del cliente è autenticata con firma digitale. La procura ad litem, infatti, si considera mancante quando è omessa la sigla di pugno del difensore sotto il nome della parte.

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Avvocato e cliente - Contratto fra le parti - Sole spese vive - Mera funzione di difensore domiciliatario - Non sussiste - Procura speciale - Mandato al difensore - Poteri di difesa e di rappresentanza - Diritto al compenso per le prestazioni erogate - Sussiste
sentenza 35790, sezione Seconda del 22-11-2021 (C.c. art. 1372, 1362, 2731, 2733)

Deve ritenersi sussistente il credito dell’avvocato nei confronti del cliente per il compenso delle prestazioni svolte dal professionista in un giudizio civile e non per le mere spese vive sostenute per gli atti processuali laddove da nessun documento emerge che il presunto accordo in base al quale il legale avrebbe svolto il solo ruolo di difensore domiciliatario dovendosi ricondurre il contratto al mandato conferito in equivocamente con la procura speciale, nel cui contenuto non era prevista alcuna espressa limitazione, in quanto attributivo di tutti i poteri di difesa e di rappresentanza in capo all’avvocato.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: PREVIDENZA Prescrizione dei contributi ed accessori dovuti alla Cassa nazionale - Disciplina - Individuazione - Distinzione, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, tra omessa comunicazione e comunicazione inveritiera della dichiarazione - Conseguenze
ordinanza 35873, sezione Lavoro del 22-11-2021 (L. 20.09.1980, n. 576, art. 17, 18) (L. 20.09.1980, n. 580, art. 19, 23) (C.c. art. 2935)

L’articolo 19 della legge 576/80, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione: ne consegue che laddove la fattispecie ad oggetto redditi non dichiarati dal professionista, la Cassa forense ben può rivendicare i contributi maturati, per l’evidente ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere.

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PROCESSO
Oggetto: Compenso del difensore - Compenso per difesa cumulativa - Raddoppio per più parti - Non sussiste.
ordinanza 35849, sezione Prima Civile del 22-11-2021 (C.p.c. art. 91)

Per la difesa congiunta di più parti spetta un solo compenso.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Procura generica - Apposta a margine o in calce all’atto di impugnazione - Inammissibilità - Non sussiste - Conservazione degli atti - Sussiste
ordinanza 36064, sezione Terza del 23-11-2021 (C.c. art. 1367) (C.p.c. art. 159)

In tema di ricorso per Cassazione l’apposizione del mandato a margine dell’atto ritiene escluso di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, dovendosi ritenere che la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull’effettiva volontà della parte non possa tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma deve essere superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti: ne consegue che nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso.

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Avvocati - Attività professionale - Revisione di contratti - Incarico conferito direttamente dal collega - Mancata autorizzazione del cliente - Diritto al compenso - Esclusione.
ordinanza 36336, sezione Sesta - 2 del 23-11-2021

In materia professionale, l’avvocato non può chiedere il pagamento dell’onorario al cliente se è incaricato di revisionare i contratti direttamente da un collega. Non basta, pertanto, l’espletamento dell’attività per ottenere il compenso senza la prova che la parte abbia autorizzato il difensore scelto ad avvalersi dell’ausilio di un altro professionista.

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Sentenza d'appello - Spese processuali - Decisione - Modifica - Sanzioni amministrative - Non sussiste - Difforme.
ordinanza 36395, sezione Sesta - 2 del 24-11-2021

Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

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PROCEDURE CONCORSUALI
Oggetto: Compagnia assicurativa - Opera professionale - Recesso anticipato del cliente - Indennità al professionista - Credito - Ammissione al passivo - Privilegio - Non sussiste - In chirografo -Sussiste
ordinanza 36544, sezione Prima del 24-11-2021 (C.c. art. 2751 bis)

Deve essere ammesso in chirografo al passivo della compagnia assicurativa il credito del professionista per recesso anticipato del cliente previsto nel contratto fra le parti laddove l’indispensabile coordinamento voluto articolo 2751 bis, comma primo numero 2, Cc tra retribuzione, per una specifica attività professionale e svolgimento effettivo della stessa in una data unità temporale, esclude la spettanza del privilegio al credito, di sola fonte convenzionale, che indennizzi cumulativamente il prestatore, come avvenuto nella specie, di tutti gli effetti connessi ad un’anticipata cessazione del rapporto professionale, per iniziativa del committente, peraltro poggiante su un più generale principio di libera recedibilità.

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Patto di quota lite - Legittimità - Sussiste.
ordinanza 36740, sezione Sesta - 2 del 25-11-2021 (C.c. art. 1469 bis, 2233)

È legittimo il patto di quota lite con il professionista anche se economicamente sconveniente per il cliente. Ma non solo. Neppure invocando il codice del consumo i giudici possono sindacare lo svantaggio finanziario.

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Avvocati - Spese di giudizio - Liquidazione da parte del giudice - Lesione del decorso professionale - Illegittimità.
ordinanza 37009, sezione Sesta - T del 26-11-2021

In tema di spese di giudizio, la sentenza che liquida gli onorari all’avvocato non deve ledere il decoro professionale del legale. È necessario, infatti, specificare i diritti per ciascuna delle fasi della causa senza procedere al riconoscimento di una somma onnicomprensiva al di sotto dei minimi.

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Oggetto: AMMISSIONE AL PASSIVO - Credito verso il fallimento - Anteriorità rispetto alla dichiarazione - Prova - Avvocato - Contratto privo di data certa - Fatture - Mancata registrazione - Fattispecie
ordinanza 37028, sezione Prima del 26-11-2021 (C.c. art. 2704)

Deve essere annullato con rinvio il decreto che rigetto l’opposizione proposta contro il rigetto dell’istanza di insinuazione al passivo proposta dall’avvocato sul rilievo che il contratto con il cliente poi fallito sia privo di data certa dal momento che il provvedimento erra allorquando nega potersi attribuire rilievo alla mancata registrazione delle fatture emesse dal professionista, e per le quali sono stati effettuati pagamenti da parte della società fallita laddove l’esistenza di fatture recanti menzione del contratto e di pagamenti, anche parziali, delle medesime rappresentano elementi che ben possono assumere significato nel quadro della previsione dell’articolo 2704 Cc.

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APPELLO E IMPUGNAZIONI
Oggetto: Emergenza epidemiologica Covid-19 - Atti difensivi - Deposito in modalità telematica - Indirizzo di posta elettronica certificata - Diverso da quello individuato dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia - Inammissibilità
sentenza 43928, sezione Terza del 29-11-2021 (D.l. 28.10.2020, n. 137, art. 24)

Deve ritenersi inammissibile la richiesta di riesame inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, dovendosi ritenere irrilevante la mancata pubblicazione dell’indirizzo Pec valido sul sito web del Tribunale in quanto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati con gli indirizzi di posta certificata è pubblicato nel portale dei servizi telematici e non risulta necessaria altra pubblicazione sui siti dei singoli tribunali.

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Notificazione telematica - Irritualità - Raggiungimento dello scopo - Validità - Sussiste
ordinanza 37527, sezione Sesta - L del 30-11-2021 (L. 21.01.1994, n. 53, art. 3 bis) (L. 17.12.2012, n. 221, art. 4, 16)

L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, a nulla rilevando, dunque, l’omessa indicazione nel messaggio Pec delle indicazioni prescritte dall’articolo 3 bis della legge 53/1994, che avrebbe impedito al destinatario di percepirne l’importanza.

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