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Giurisprudenza avvocati 28/2/2021

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Giurisprudenza Avvocati (28/02/2021)

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DIFENSORE
Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Misure restrittive - Luogo di residenza del difensore - Zona rossa - Età avanzata del professionista - Rinvio dell’udienza - Assoluto impedimento a comparire - Non sussiste
sentenza 3905, sezione Quarta del 02-02-2021 (C.p.p. art. 420 ter) (D.L. 28.10.2020, n. 137, art. 23)

Deve essere rigettata l’istanza di rinvio dell’udienza proposta dal difensore dell’imputato durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 a nulla rilevando che il luogo di residenza del professionista si trovi in una zona rossa, dove sono massime le restrizioni imposte dalle autorità contro il contagio, né l’età avanzata del richiedente, trattandosi di circostanze che non integrano l’assoluto impedimento a comparire mentre l’articolo 23 del decreto legge 137/20 contempla un’articolata disciplina finalizzata alla realizzazione di un contemperamento tra le esigenze contrapposte di garantire la speditezza del procedimento e di assicurare il cosiddetto «distanziamento sociale» a fini di tutela di tutti i soggetti del processo.

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Interdittiva - Sospensione dall’esercizio della professione - Avvocato - Consulente della società - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Condotte agevolative - Attribuibili dopo l’assunzione della carica - Mancata descrizione - Annullamento - Sussiste.
sentenza 3978, sezione Quarta del 02-02-2021 (C.p. art. 452-quaterdecies)

Deve essere annullata con rinvio l’ordinanza che applica all’avvocato la misura interdittiva del divieto di esercitare per un anno la professione di avvocato ed ogni ufficio direttivo di persone giuridiche e/o imprese, anche in veste di consulente aziendale, dovendosi ritenere che l’indagato venga reputato quale concorrente del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti essenzialmente in relazione al fatto di avere assunto la qualifica di consulente della società ma senza che dopo l’assunzione della predetta qualifica e fino alla data del sequestro dei rifiuti, siano specificamente descritte condotte attribuibili all’interessato e qualificabili come contributo agevolativo nel reato a lui ascritto.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Convenzione con il cliente - Compenso superiore ai massimi tariffari - Sussiste.
ordinanza 2631, sezione Seconda del 04-02-2021 (C.c. art. 2223)

In materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi, dovendosi ricordare che in tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, l’articolo 2233 Cc pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l’accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi e osservare che la misura del compenso dovuta dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso fondamento dell’obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d’opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell’inefficacia nei confronti dell’avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio.

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Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Inammissibilità del ricorso - Raddoppio del contributo unificato a carico del difensore - Sussiste.
ordinanza 2633, sezione Seconda del 04-02-2021 (C.p.c. art. 83, 365)

L’articolo 365 Cpc richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale e la specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata: ne consegue che il mandato non può considerarsi speciale se rilasciato in data precedente a quella della sentenza da impugnare, e, pertanto, è inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto cli citazione di primo grado, ancorché ivi conferita per tutti i gradi di giudizio.

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ORDINI PROFESSIONALI
Oggetto: Consiglio dell’Ordine forense - Elezioni - Commissione dell’esame di Stato di abilitazione alla professione forense - Assunzione della carica - Dimissioni - Successiva tornata elettorale - Incandidabilità e ineleggibilità - Sussiste
sentenza 2606, sezione Unite del 04-02-2021 (L. 31.12.2012, n. 247, art. 47)

Deve ritenersi incandidabile e ineleggibile al Consiglio territoriale dell’Ordine forense l’avvocato che prima della tornata elettorale sia stato componente della commissione dell’esame di Stato di abilitazione alla professione forense, nonostante le successive dimissioni, dovendosi ritenere sufficiente l’assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d’esame, per integrare la condizione impeditiva alla partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa, e osservare che la posizione che si assume con la carica, al di là dell’effettivo esercizio, pone l’avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale.

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Avvocati: se il compenso é concordato, non si applicano le tariffe forensi
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 4 febbraio 2021, n. 2631

In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano, dunque, preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.

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Illegittima l’iscrizione all’albo degli avvocati come requisito di partecipazione al concorso pubblico
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2 febbraio 2021, n. 947

È illegittima la previsione del requisito di partecipazione dell’iscrizione all’Albo degli avvocati, attestata da certificato recante la data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del bando, per l’ammissione a un concorso per la copertura di un posto con profilo professionale di dirigente avvocato in un ospedale metropolitano.

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Consiglio Nazionale Forense, nota congiunta Commissioni Difesa di Ufficio e Formazione Continua

Il CNF, con nota congiunta della Commissione Difesa di Ufficio e della Commissione Formazione Continua, ricorda che ogni anno è prevista la verifica dei requisiti stabiliti per la permanenza (o per il primo inserimento) nell’elenco dei difensori d’ufficio, ovvero dell’obbligo di formazione continua.
Tale obbligo si intendeva rispettato qualora il richiedente avesse conseguito, nell’anno antecedente, n. 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie.
Per via dell’emergenza sanitaria da COVID-19 il CNF, tuttavia, con delibera del 20/3/2020, ha modificato il regolamento e ridotto per il 2020 il numero di crediti formativi richiesti da 15 a 5, di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.
Perciò, gli avvocati che faranno prima domanda di iscrizione nel 2021 o domanda di permanenza per il 2022 (domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 2021), dovranno dimostrare di aver conseguito, nel 2020, 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.
È stata inoltre eliminata la norma che impediva il reinserimento (per 2 anni) per gli avvocati che, avendo perso i requisiti, erano stati cancellati dall’elenco. È ora possibile, non appena reintegrati i requisiti richiesti, fare immediatamente la richiesta per essere nuovamente inseriti in elenco.

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Valide le notifiche PEC a indirizzo tratto dall’elenco Ini-pec
Consiglio di Stato con la sentenza del 4 febbraio 2021, n. 1007.

È valida la notifica fatta ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati avvenuta a mezzo posta elettronica certificata presso indirizzi diversi da quelli risultanti dal registro “Reginde” e, in particolare, presente nell’elenco c.d. “Ini-pec”. L’elenco c.d. “Ini-pec” costituisce un pubblico elenco idoneo ai fini delle notifiche processuali a mezzo posta elettronica certificata.

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Spese stragiudiziali - Distinzione da quelle legali - Possibilità di compensazione tra tali spese - Esclusione
Cassazione civile, sez. III, 04 Novembre 2020, n. 24481. Pres. Uliana Armano. Est. Iannello.

Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio. (massima ufficiale)

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Processo civile - Mancata riassunzione della causa - Colpa professionale - Risarcimento del danno - Onere del cliente - Prova che il giudizio sarebbe stato accolto - regola del “più probabile che non” - Applicabilità.
ordinanza 2907, sezione Terza del 08-02-2021

Il cliente che chiede i danni all’avvocato deve provare che il giudizio non riassunto sarebbe stato accolto. La regola del “più probabile che non”, infatti, va applicata anche nel rapporto tra lesione subita e conseguenze indennizzabili.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Compensi - Transazioni - Terzo sottoscrittore - Qualità di parte processuale - Mancata assunzione - Pagamento delle spese - Solidarietà - Non sussiste
ordinanza 3052, sezione Sesta - 2 del 09-02-2021 (R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, art. 68)

La possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista e che, proprio per effetto dell’accordo transattivo, al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo: ne consegue che, al di là del tenore letterale della norma, appare dunque decisivo che il terzo che non abbia assunto la qualità di parte processuale non può incidere sulle sorti del giudizio e non è tenuto in nessun caso al pagamento delle spese, sicché non trova applicazione, nei suoi confronti, la particolare disciplina dell’articolo 68 della legge professionale.

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Avvocati - Praticante - Appello di fronte al Tribunale in composizione monocratica - Inammissibilità - Sussiste.
ordinanza 3676, sezione Seconda Civile del 12-02-2021 (L. 247/2012, art. 41)

Il praticante avvocato non può proporre appello in Tribunale, anche se in composizione monocratica perché decide su cause di competenza del giudice di pace (come l’annullamento del verbale di accertamento dell’infrazione stradale).

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La definitiva equiparazione tra registro INI-PEC e ReGIndE
Cassazione civile, sez. I, sentenza 3 febbraio 2021, n. 2460

La Corte di Cassazione ribadisce per notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari in materia civile l’utilizzabilità degli indirizzi PEC estratti dal registro INI-PEC e non solo di quelli presenti nel ReGIndE, come affermato in talune precedenti sue pronunce.

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Espressioni sconvenienti o offensive negli atti processuali: responsabile del danno l’avvocato
Corte d’Appello di Potenza, sentenza 23 dicembre 2020

La parte che chiede il risarcimento del danno derivato dall’uso di espressioni sconvenienti e offensive può agire, nei confronti del difensore autore degli atti processuali, anche in un separato giudizio rispetto alla controversia in cui le espressioni sono state usate. La Corte d’Appello di Potenza ha preso in esame una questione abbastanza peculiare e non molto ricorrente; più precisamente, la Corte territoriale si è soffermata sulla legittimazione passiva e sulla competenza nell’azione avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dell’art. 89 c.p.c. Nello specifico, la Corte d’Appello ha statuito che il difensore, autore delle espressioni sconvenienti ed offensive, è legittimato passivo nell’azione avente ad oggetto il risarcimento del danno derivato da tali espressioni e che tale azione, se rivolta nei confronti del difensore, può essere proposta anche in un giudizio autonomo, ossia differente rispetto a quello in cui le espressioni sono state utilizzate.

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Se l’avvocato sposta lo studio all’interno del circondario, il notificante deve accertare il nuovo domicilio
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4023

Secondo la cassazione, nell'ipotesi di notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica all’interno del circondano del tribunale dove si svolge la controversia, è onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento.

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Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Concorso del consulente legale - Limiti.
sentenza 6164, sezione Terza Penale del 17-02-2021 (D.lgs. 10.03.2000, n. 74, art. 11)

Il consulente legale non risponde di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte solo perché gli sono state consegnate le chiavi dell’azienda indebitata con l’Erario. L’accusa deve infatti identificare ed esplicitare gli atti posti in essere nell’ambito della presunta frode fiscale.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Previdenza e assistenza - Avvocato non iscritto alla Cassa di previdenza - Obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps - Sussistenza
sentenza 4419, sezione Lavoro del 18-02-2021 (D.l. 30.09.2003, n. 269, art. 44) (D.l. 06.07.2011, n. 98, art. 18)

Deve ritenersi che l’avvocato sia tenuto a iscriversi presso la gestione separata Inps per i periodi nei quali ha prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Cassa forense, benché abbia prodotto un reddito inferiore ai 5 mila euro annui, laddove dirimente è il modo in cui l’attività libero-professionale risulta svolta, se in forma abituale o meno, e l’accertamento può essere svolto in base alle presunzioni ricavabili dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita Iva, dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista.

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PREVIDENZA E ASSISTENZA
Oggetto: Inarcassa - Restituzione dei contributi già versati - Domanda espressa dopo la cancellazione - Necessità - Sussiste.
sentenza 4566, sezione Lavoro del 19-02-2021

Non ha diritto alla restituzione dei contributi già versati il professionista che si cancella dalla cassa previdenziale senza presentare una specifica istanza. Gli eredi non hanno alcun diritto in assenza di una richiesta del de cuius quando era in vita.

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L’avvocato con reddito inferiore a € 5.000 deve iscriversi alla Gestione separata
Cassazione civile, sez. lav., sentenza 18 febbraio 2021, n. 4419

L'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando, invece, normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Responsabilità professionale - Inerzia del legale - Oscillazione giurisprudenziali - Sussistono.
ordinanza 4655, sezione Terza Civile del 22-02-2021 (C.c. art. 1218, 2236, 1176)

Non saranno certo le oscillazioni giurisprudenziali a salvare l’avvocato che perde grossolanamente una causa per non aver sollevato l’eccezione ad hoc. Ciò, a meno che non abbia informato i clienti dei rischi, dei vantaggi e degli svantaggi della scelta difensiva.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Responsabilità disciplinare - Illegittima proliferazione di giudizi - Di contenuto sostanzialmente sovrapponibile - Compenso richiesto - Manifesta eccessività - Sanzione - Esercizio della professione - Sospensione - Sussiste
sentenza 4847, sezione Unite del 23-02-2021 (C.d.f. art. 6, 7. 43)

Deve ritenersi legittima la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due inflitta all’avvocato per la proliferazione di tre giudizi sostanzialmente sovrapponibili per il contenzioso relativo a un sinistro stradale e per la manifesta eccessività del compenso richiesto al cliente rispetto a quanto dovuto.

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Avvocati - Previdenza - Professionista iscritto all’Albo ma non alla Cassa - Iscrizione alla gestione separata dell’Inps - Credito dell’Istituto - Decorrenza - Dichiarazione dei redditi - Interruzione della prescrizione - Esclusione.
ordinanza 5145, sezione Sesta - L del 25-02-2021

In materia di previdenza, la dichiarazione dei redditi non interrompe la prescrizione del credito Inps verso l’avvocato non iscritto alla Cassa. Il documento, infatti, attesta che il legale ha percepito un guadagno ma non riconosce il diritto dell’Istituto a ottenere il pagamento dei contributi. Questo diritto consegue solo all’iscrizione obbligatoria alla gestione separata.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Avvocati responsabilità professionale - Assistenza legale tributaria - Misura dell’imposta - Rilevanza - Sussiste.
ordinanza 5429, sezione Seconda Civile del 26-02-2021 (C.c. art. 2446, 1176, 2236)

L’avvocato che segue una causa tributaria ha diritto al compenso calcolato sulla base dell’imposta richiesta dal fisco, anche quando la sua domanda è stata solo parzialmente accolta. Il difensore può essere salvato dalla responsabilità professionale quando le questioni giuridiche sono controvertibili.

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Il giurista di impresa non può iscriversi all’elenco speciale dell’albo degli avvocati
Consiglio Nazionale forense, sentenza n. 161/2020

L’avvocato, per quanto in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, se titolare di un rapporto di lavoro subordinato con un privato, non è legittimato a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 23 della legge professionale.

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