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giuriprudenza avvocati 30/11/2020

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Giurisprudenza Avvocati (30/11/2020)

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Inadempimento dell’avvocato: l’azione di responsabilità decorre dal giudicato
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 3 novembre .2020, n. 24270

Secondo la Cassazione nel caso in cui l'illecito contrattuale consista nell'inadempimento del mandato di difesa in un ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire dalla formazione di tale giudicato decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell'articolo 2935 c.c.

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L’errore sulle conseguenze dell’illecito dell’avvocato non è sindacabile dalla Cassazione
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 6 novembre 2020, n. 24956

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ."; invece, l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata".

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Indebito arricchimento - Compenso calcolato sulla base della tariffa professionale - Non sussiste - Danno emergente e lucro cessante - Sussiste
ordinanza 24319, sezione Prima del 03-11-2020 (C.c. art. 2041, 2233)

La diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall’autore di una prestazione d’opera in favore della pubblica amministra, in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell’articolo 2041 Cc, non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell’opera e del decoro della professione (articolo 2233 Cc) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l’indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell’articolo 1226 Cc, anche officiosa.

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Sinistro - Richiesta di risarcimento del danno - Liquidazione delle spese di lite - Compensazione con quelle ricevute nella fase di assistenza stragiudiziale - Ammissibilità - Esclusione - Motivi.
ordinanza 24481, sezione Terza del 04-11-2020

In tema di risarcimento spettante in seguito a un sinistro stradale, le spese di lite devono essere liquidate al danneggiato senza detrarre gli importi da lui ricevuti per l’assistenza stragiudiziale. Infatti il rimborso dei costi sostenuti per la fase precontenziosa ha natura di danno emergente ed è irrilevante che le attività siano state svolte da un avvocato.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Inammissibilità - Derivante da pacifici principi della giurisprudenza di legittimità - Colpa grave - Responsabilità processuale aggravata - Sussiste
ordinanza 24701, sezione Terza del 05-11-2020 (C.p.c. art. 96)

Si configura l’abuso del processo se l’inammissibilità del ricorso per cassazione, che propone tesi giuridiche azzardate quanto fantasiose, deriva da pacifici principi di giurisprudenza, configurandosi almeno la colpa grave laddove delle due l’una: o il ricorrente - e per lui il suo difensore, del cui operato ovviamente il cliente deve rispondere nei confronti della controparte, ex articolo 2049 Cc - ignorava le suddette norme, ed allora ha agito con colpa grave, trattandosi di ignoranza inescusabile; oppure le conosceva, ed allora ha agito addirittura con mala fede, proponendo una impugnazione che ben sapeva essere destinata ad una pronuncia di inammissibilità.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Atto di appello - Notifica al domiciliatario nel vecchio indirizzo - Successiva impugnazione oltre il termine - Professionista che opera nello stesso circondario del tribunale dove si svolge la lite - Onere di comunicazione - Esclusione - Rimessione in termini - Esclusione.
ordinanza 24947, sezione Terza del 06-11-2020

Nel processo civile è inesistente la notifica dell’appello al vecchio indirizzo anche se l’avvocato domiciliatario non ha comunicato il cambio. La parte, infatti, è tenuta ad accertare l’effettiva ubicazione del professionista che opera nel circondario del tribunale dove si svolge la lite. Con la conseguenza che il ricorrente non può chiedere di essere rimesso in termini.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Procedimento disciplinare - Capo di incolpazione - approvazione - Consiglio distrettuale di disciplina - Sezione designata - Sussiste.
sentenza 24896, sezione Unite del 06-11-2020 (L. 31.12.2012, n. 247, art. 50, 58)

Nel procedimento disciplinare a carico dell’avvocato ritenersi legittima l’approvazione del capo di incolpazione da parte della sezione designata del consiglio distrettuale di disciplina dal momento che la legge professionale forense prevede l’intervento del plenum soltanto in particolari e specifiche ipotesi.

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TRIBUTI
Oggetto: Processo - Atti - Notifica - Posta privata - Limiti.
sentenza 25521, sezione Tributaria del 12-11-2020 (L. 124/2017)

Invalidi gli atti processuali notificati dalla posta privata. La licenza individuale è infatti insufficiente.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Illecito disciplinare - Cliente - Azioni legali non necessarie - Violazione del dovere di diligenza - Sanzione della censura - Sussiste
sentenza 25574, sezione Unite del 12-11-2020 (C.D.D. art. 23)

Deve essere sanzionato sul piano disciplinare con la censura l’avvocato che fa intraprendere al suo cliente azioni legali non necessarie in quanto detta condotta costituisce una violazione del dovere di diligenza.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Esecuzione civile - Ingiunzione - Opposizione - Notifica - Cambio di pec dell’avvocato - Notifica non andata a buon fine - Nuovo indirizzo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo - Rinnovazione - Ammissibilità - Esclusione - Motivi.
ordinanza 25467, sezione Sesta - 3 del 12-11-2020

È tardiva la seconda notifica all’avvocato che ha cambiato pec se il nuovo indirizzo era indicato nel decreto ingiuntivo. Non è possibile riattivare il procedimento dopo l’esito negativo del primo invio quando l’opponente era già a conoscenza del nuovo indirizzo di posta certificata.

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La liquidazione dei compensi professionali deve essere adeguatamente motivata
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 13 novembre 2020, n. 25788

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in una misura inferiore a quelli domandati, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

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Notificazione dell'atto di impugnazione a più parti - Presso il procuratore costituito per più parti mediante unica copia - Validità - Applicabilità del principio al processo ordinario e a quello tributario - Fondamento
Cassazione civile, sez. II, 29 Settembre 2020, n. 20527. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Bellini.

La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che, non solo, in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 comma 1, c.p.c., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione, ma ne è il destinatario. (massima ufficiale)

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DIFENSORI
Oggetto: Udienza di precisazione delle conclusioni - Mancata partecipazione del difensore - Conclusioni - Istanze istruttorie reiterate dopo il rigetto - Presunzione di conferma - Sussiste.
sentenza 26523, sezione Terza del 20-11-2020 (C.p.c. art. 183, 187, 188, 189)

In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l’ammissione.

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Avvocati - Mancata instaurazione della causa - Risarcimento - Sono con la prova della probabile vittoria.
ordinanza 26516, sezione Terza Civile del 20-11-2020 (C.c. art. 1218)

L’avvocato che non instaura la causa nonostante abbia ricevuto mandato non è tenuto a risarcire il cliente che lamenta la perdita di chance senza la prova che la vittoria sarebbe stata probabile. È cioè necessaria la dimostrazione circa una concreta ed effettiva occasione di conseguire l’auspicato bene della vita tramite l’attività professionale.

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Rottamazione delle cartelle - Spese del giudizio interrotto - Compensazione - Sussiste.
ordinanza 26442, sezione Tributaria del 20-11-2020 (D.l. 193/2016)

Le spese del giudizio tributario vengono compensate fra fisco e contribuente in caso di adesione alla rottamazione della cartella di pagamento.

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Avvocati - rapporto tra sospensione cautelare e interdizione dall’esercizio della professione.
Cassazione penale, sezione I, sentenza 29 ottobre 2020, n. 30063

In tema di sanzioni accessorie, la sospensione cautelare dall’esercizio della professione non ha natura di sanzione, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, avente natura propriamente discrezionale, la cui ratio va individuata nell'esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità' e il prestigio dell'Ordine forense. Ne consegue che la stessa deve essere tenuta distinta dalla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione.

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Avvocato oppone erroneamente il segreto professionale e non testimonia: per la CEDU giusto multarlo.
Corte europea diritti dell’uomo, sezione V, sentenza 19 novembre 2020, n. 24173/18

Pronunciandosi su un caso “tedesco” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di infliggere una sanzione amministrativa di 600 euro ad un avvocato il quale, chiamato a deporre come testimone in un processo penale in relazione a vicende che vedevano coinvolti alcuni manager di una società che l’avvocato (e lo studio legale di cui faceva parte) aveva assistito fornendo delle consulenze, la Corte EDU ha escluso, sebbene a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; avendo i clienti dell’avvocato rinunciato alla riservatezza, non vi era alcun diritto per quest’ultimo di astenersi dal deporre.

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Processo amministrativo, revoca del mandato al difensore
Tar Emilia Romagna, sez. I, sentenza 20 ottobre 2020, n. 184

La rinuncia al mandato da parte del difensore, così come la revoca da parte del conferente, non fa perdere al difensore rinunciante o revocato lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro difensore; e, tanto, in virtù del principio della cd. perpetuatio dell’ufficio del difensore. Lo stabilisce il Tar Emilia Romagna, sez. I, sentenza 20 ottobre 2020, n. 184.

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Praticanti procuratori - Art. 41, comma 6, lett. d) della l. n. 247 del 2012 - Iscrizione anticipata nel registro dei praticanti - Requisito di ammissione - Iscrizione all’ultimo anno del corso di studio - Nozione - Disciplina convenzionale ex art. 40 della l. n. 247 del 2012 - Idoneità derogatoria - Esclusione
Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Novembre 2020, n. 24379. Pres. Curzio. Est. Lamorgese.

La possibilità di svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è riconosciuta, dall'art. 41, comma 6, lett. d), della l. n. 247 del 2012, agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea, da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso, restando irrilevante la eventuale diversa disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 40 della stessa legge, tra i consigli degli ordini degli avvocati e le università, trattandosi di fonti pattizie inidonee a derogare al precetto legislativo. (massima ufficiale)

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Responsabilità avvocato: non basta l’inadempimento ma occorre anche la prova del danno
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 23 novembre 2020, n. 26516

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.

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Avvocato - Procedimento disciplinare originato da un esposto del cliente nei confronti dell'avvocato - Transazione intervenuta, nel corso del procedimento, tra l'avvocato incolpato ed il suo cliente - Irrilevanza - Fondamento
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Ottobre 2020, n. 23593. Pres. Curzio. Est. Carrato.

Qualora il procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato abbia avuto origine da un esposto del cliente, l'intervenuta transazione, nel corso del procedimento, tra l'incolpato e il suo assistito non può influire sul corso del procedimento stesso (comportandone la possibile interruzione od estinzione), poiché l'esercizio del potere disciplinare è previsto a tutela di un interesse pubblicistico, come tale non rientrante nella disponibilità delle parti, rimanendo perciò intatto, per l'organo disciplinare, il potere di accertamento della responsabilità del professionista per gli illeciti a lui legittimamente contestati. (massima ufficiale)

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Avvocato - Procedimento disciplinare di primo grado - Termini perentori per l'inizio e la definizione - Insussistenza - Conseguenze - Fondamento
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Ottobre 2020, n. 23593. Pres. Curzio. Est. Carrato.

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell'azione disciplinare; ne consegue che in tale procedimento non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in tema di ragionevole durata del processo, né l'art. 2 della l. n. 241 del 1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa. (massima ufficiale)

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Pagamento compensi Avvocati: il rito speciale si applica anche se è contestato l’an debeatur
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 30 novembre 2020, n. 23708

La controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in sede monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur.

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Contenzioso fiscale - Notifiche via Pec prima dei decreti attuativi - Inesistenza - Sussiste.
ordinanza 26543, sezione Tributaria del 23-11-2020 (D.lgs. 156/2015)

Nell’ambito del contenzioso tributario di fronte alla Suprema corte sono inesistenti le notifiche via Pec scattate prima del 15 aprile 2017, nel Lazio, o comunque antecedenti i decreti ministeriali di attuazione del d.lgs. 156/2015

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Causa di valore determinato - Transazione stragiudiziale - Compenso all’avvocato - Determinazione - Sussiste - Prestazione svolta in funzione strumentale o collaterale all’espletamento dell’assistenza e rappresentanza giudiziale - Procedura camerale - Criteri di quantificazione - Sussiste.
ordinanza 27305, sezione Seconda del 30-11-2020 (C.p.c. art. 10 ) (L. 13.06.1942, n. 794, art. 28, 29, 30)

Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione, dovendosi inoltre osservare che pur essendo, in linea generale, i compensi legali richiesti con la procedura camerale di cui agli articoli 28-30 della legge 794/42 - riconoscibili per le attività giudiziali, essi possono essere, tuttavia, invocati anche per le prestazioni giudiziali svolte in funzione strumentale o collaterale all’espletamento dell’assistenza e rappresentanza giudiziale.

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AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
Oggetto: DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - Invalidità della procura rilasciata per l’appello - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado per tutti i gradi del giudizio - Conseguenze - Inammissibilità dell’appello - Esclusione - Fondamento.
ordinanza 27302, sezione Seconda del 30-11-2020 (C.p.c. art. 83, 342) (C.c. art. 1130)

La nullità della procura conferita per il grado di appello da chi, alla data di costituzione in giudizio, risultava già cessato dalla carica di amministratore del condominio appellato, perché dimissionario e sostituito con altra persona dall’assemblea, non comporta la nullità della costituzione in appello del condominio avendo la stessa parte comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, e non implicando di per sé il richiamo nella comparsa del procedimento di impugnazione ad una procura invalida un’implicita rinuncia ad avvalersi dell’altra, precedentemente conferita, né altrimenti rilevando il mutamento della persona dell’amministratore avvenuto in corso di causa.

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Impugnazione del verbale - Spese di giudizio - Limite del valore della controversia - Non opera neppure di fronte al giudice di pace.
ordinanza 27306, sezione Seconda Civile del 30-11-2020 (C.p.c. art. 91)

Nell’ambito della controversia instaurata per contestare un verbale di accertamento di violazioni del codice della strada non opera, nella liquidazione delle spese, il limite del valore della domanda. Il contributo unificato dev’essere sempre rimborsato alla parte che vince.

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Compenso del difensore - Spettanze giudiziali - Cliente - Contestazioni relative all’esistenza del rapporto - An debeatur - Trattazione con rito sommario - Sussiste
ordinanza 27308, sezione Seconda del 30-11-2020 (D.lgs. 01.09.2011, n. 150, art. 14) (L. 13.06.1942, n. 794, art. 28)

La controversia di cui all’art. 28 della legge 794/42, introdotta sia ai sensi dell’articolo 702 bis Cpc, sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 150/11, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur, mentre soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex articolo 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande.

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DIFENSORE
Oggetto: Emergenza epidemiologica Covid-19 - Astensione dalle udienze - Proclamata dall’Ordine forense locale - Difensore afferente a un altro distretto - Fattispecie
sentenza 34016, sezione Terza del 01-12-2020 (C.p.p. art. 96)

Deve ritenersi legittima la celebrazione dell’udienza nonostante l’Ordine degli avvocati locali abbia proclamato l’astensione dalle udienze per l’emergenza epidemiologica Covid-19 laddove il difensore non appartiene al foro locale e il carattere locale dell’astensione non può estendersi a circondari e distretti diversi in assenza delle condizioni previste dal codice di “autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati”, che impone precisi oneri di comunicazione, oltre che al ministero della Giustizia, anche ai vertici degli uffici giudiziari interessati dall’astensione, laddove il difensore avrebbe potuto nominare, anche con delega orale, un sostituto processuale del foro locale per partecipare all’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale, il quale, avrebbe potuto, anche a mezzo di posta elettronica, dichiarare l’astensione dall’udienza.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Accertamento tecnico preventivo obbligatorio - Giudizio - Liquidazione - Entro il minimo e il massimo delle tabelle - Motivazione - Necessità - Non sussiste
ordinanza 27462, sezione Sesta - L del 02-12-2020 (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 1, 4)

Ai sensi del dm 55/2014, il giudice è tenuto a liquidare il compenso tra il minimo e il massimo dei parametri forensi non risultando, da un lato, vincolato alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati e, dall’altro, all’obbligo di motivazione, necessario solo in caso di deroga dei valori minimi o massimi delle tariffe: ne consegue che è inammissibile il ricorso di legittimità proposto dall’Inps contro la liquidazione delle spese nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio laddove l’istituto si limita a denunciare che la sentenza impugnata non avrebbe liquidato gli importi che la Cassazione ha determinato come dovuti in analoghi contenziosi, laddove dette somme indicate dalla Suprema corte rappresentano solo i minimi legali nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 445 bis Cpc, al di sotto dei quali, in assenza di specifica motivazione, il giudice incorre nella violazione delle tariffe, mentre resta sempre possibile una diversa liquidazione del giudice di merito, purché rispettosa dei principi esposti.

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Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Prestazione assistenziale - Regolamento - Natura negoziale - Ricorso di legittimità - Canoni di ermeneutica contrattuale - Violazione - Omessa censura - Inammissibilità
ordinanza 27541, sezione Lavoro del 02-12-2020 (D.lgs. 30.06.1994, n. 509, art. 1) (C.c. art. 1362)

Deve ritenersi inammissibile il motivo del ricorso di legittimità nella parte in cui censurano ex articolo 360 numero 3 Cpc l’interpretazione che la Corte d’appello ha dato del regolamento recante la disciplina della prestazione assistenziale erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, trattandosi di normativa che non ha valore regolamentare in senso proprio (cioè ex articolo 1, numero 2, delle preleggi), bensì natura squisitamente negoziale, indipendentemente dalla successiva approvazione con decreto ministeriale, e rispetto alla quale il sindacato di legittimità è confinato all’evenienza che venga dedotta una qualche violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

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Sanabile la notifica dell’appello presso l’avvocato della parte che ha rinunciato al mandato
Cassazione civile, sez. II, sentenza 30 novembre .2020, n. 27311

A condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita, il luogo in cui la notificazione dell'impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.

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G.d.P.: se il giudizio è secondo diritto, spese senza il limite del valore della domanda
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 30 novembre 2020, n. 27306

Secondo la Cassazione, ordinanza, 30 novembre 2020, n. 27306, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'ultimo comma dell'art. 91 c.p.c., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto.

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